Sentenza del 06/10/2020 n. 21372 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR Emilia-Romagna che aveva accolto il gravame della societa' avverso il provvedimento n. A4589 del 17 maggio 2010, il quale aveva parzialmente negato il rimborso delle accise sull'energia elettrica versate in eccesso per presunta decadenza dovuta al mancato rispetto del termine biennale previsto dall'art. 14 T.U.A.; dedotte inoltre la pretesa di recupero di interessi, indennita' di mora e sanzioni amministrative. L'Agenzia sosteneva che il termine biennale di decadenza decorre dalla data del pagamento (o, per rinvio, dalla presentazione della dichiarazione annuale secondo l'art. 56), mentre la CTR aveva ritenuto che il termine decorre solo quando l'eccedenza non possa piu' essere compensata, cioe' al termine del rapporto tributario/alla presentazione dell'ultima dichiarazione che evidenzia il credito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e confermato la decisione della CTR che aveva accolto la domanda della societa'. La Corte ha stabilito che, nel sistema degli accertamenti e dei versamenti frazionati per accise sull'energia, gli acconti e i conguagli costituiscono modalita' di adempimento di un unico debito frazionato e le somme versate in piu' sono automaticamente compensate con i successivi versamenti fino all'esaurimento del rapporto tributario. Pertanto l'eccedenza diventa 'pagamento indebito' soltanto quando, terminato il rapporto (ossia quando non e' piu' possibile la compensazione), emerge dall'ultima dichiarazione annuale un credito non piu' utilizzabile. Solo da quel momento decorre il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 14 T.U.A. per chiedere il rimborso. Per la particella concreta, la richiesta di rimborso della societa' (febbraio 2010, relativa a crediti 2005-2008) e' stata ritenuta tempestiva. Le spese di giudizio sono compensate.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (T.U.A.), art. 14
L'accisa e' rimborsata quando risulta indebitamente pagata. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento
La Corte interpreta il termine biennale come decorrenza che inizia quando l'eventuale eccedenza diventa effettivamente 'pagamento indebito', cioe' quando non e' piu' possibile la compensazione (tipicamente al termine del rapporto tributario/alla presentazione dell'ultima dichiarazione che evidenzia il credito). Non sempre la decorrenza coincide automaticamente con ciascun pagamento o con ogni acconto.
Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (T.U.A.), art. 56
Le somme eventualmente versate in piu' del dovuto sono detratte dai successivi versamenti di acconto
Le somme versate in eccesso costituiscono crediti che vengono automaticamente compensati mediante riduzione dei successivi acconti; fino a quando la compensazione e' possibile, l'eccedenza non costituisce un 'pagamento indebito' reclamiabile a rimborso ai fini del termine biennale.
Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (T.U.A.), art. 26, comma 8
L'accertamento dell'accisa viene effettuato sulla base delle dichiarazioni annuali, contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta. Il pagamento dell'accisa deve essere effettuato in rate mensili di acconto calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente, con eventuale conguaglio in fase di successiva dichiarazione di consumo
L'articolo conferma la natura unitaria del debito d'imposta liquidato annualmente: gli acconti sono modalita' di frazionamento dell'adempimento e il conguaglio finale nell'annuale dichiarazione individua il saldo definitivo; pertanto il credito emerge e diventa 'indebito' solo con la dichiarazione finale quando la compensazione non e' piu' possibile.
Codice Civile, art. 1823 (richiamo analogico)
La Corte usa per analogia il principio della chiusura del conto corrente bancario per spiegare che il diritto al rimborso del saldo accreditato puo' essere esercitato quando viene meno la possibilita' di utilizzarlo in compensazione, ossia alla 'chiusura' del rapporto tributario.
Massime di principio
- Per le imposte e le accise che prevedono versamenti in acconto e conguagli annuali, gli acconti non vanno considerati come autonomi pagamenti che fanno decorrere separatamente il termine biennale di decadenza: costituiscono modalita' di versamento frazionato di un unico debito.
- Il termine biennale previsto dall'art. 14 T.U.A. decorre dal momento in cui l'eccedenza diventa effettivamente 'pagamento indebito', ossia quando non e' piu' possibile la compensazione automatica con i successivi versamenti (solitamente alla presentazione dell'ultima dichiarazione che chiude il rapporto tributario).
- Se il credito e' semplicemente riportato e utilizzato in anni successivi mediante compensazione, tale utilizzo non fa maturare un nuovo dies a quo per la decadenza: la decorrenza si sospende fino alla fine del rapporto o fino a quando il credito non sia piu' utilizzabile.
- In presenza di giurisprudenza contrastante, e per evitare il rischio di decadenza, il contribuente dovrebbe monitorare la situazione contabile e richiedere il rimborso entro due anni dalla data in cui il credito risulta effettivamente non piu' compensabile; in alternativa, valutare di presentare la richiesta di rimborso o di documentare tempestivamente la domanda nei confronti dell'Amministrazione non appena emerge l'impossibilita' di compensazione.
- Nel caso di pagamenti effettuati prima dell'entrata in vigore della norma rilevante, occorre fare attenzione alle decorrenze stabilite dalla giurisprudenza (che talora pongono il dies a quo dall'entrata in vigore), quindi verificare caso per caso la data di decorso del termine biennale.
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