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Sentenza

Sentenza n. 2177/2026 - Catania, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600165

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania n. 610/2024, limitatamente agli interessi sulle spese di lite distratte in favore dei procuratori antistatari

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditori di spese giudiziali)

Prevale il privato

La controversia

I procuratori dichiaratisi antistatari, insieme alla società tra avvocati cointeressata, hanno proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania - Sezione lavoro n. 610 del 1° febbraio 2024, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.029,50 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori. Il titolo era stato notificato all’Amministrazione il 13 marzo 2024. Dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha pagato il 13 aprile 2026 la somma di euro 1.551,17. I ricorrenti hanno quindi dichiarato cessata la materia del contendere quanto alla sorte capitale già corrisposta, insistendo per il pagamento degli interessi legali. La questione residua riguardava la debenza e la decorrenza degli interessi sulle spese giudiziali liquidate nel titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere relativamente alla somma di euro 1.551,17 già pagata dall’Amministrazione. Ha però ritenuto ancora dovuti gli interessi legali sulla somma corrisposta, calcolati dalla data di deposito della sentenza costituente il titolo, ossia dal 1° febbraio 2024, fino alla data di emissione del mandato di pagamento. Il giudice ha richiamato il principio secondo cui il credito pecuniario per le spese di lite, quando consacrato in un titolo esecutivo, è liquido ed esigibile e produce interessi di pieno diritto ai sensi dell’art. 1282, comma 1, c.c., senza necessità di una specifica pronuncia sugli interessi o della costituzione in mora, salvo diversa previsione del titolo. Il ricorso è stato pertanto accolto per la parte residua: il Ministero è stato ordinato a corrispondere gli interessi entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega. Il commissario dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza e non avrà diritto a compenso, trattandosi di attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. L’Amministrazione è stata condannata alle spese processuali, liquidate in euro 500, oltre spese generali, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del titolo e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 1282, comma 1, c.c.

    Il credito pecuniario per le spese di lite è liquido ed esigibile e, pertanto, produce interessi di pieno diritto.

    Le somme liquidate a titolo di spese giudiziali in un provvedimento di condanna, in quanto credito liquido ed esigibile, producono interessi legali automaticamente, senza necessità di una specifica condanna agli interessi o della costituzione in mora, salvo diversa previsione del titolo.

Massime di principio

  • Le spese di lite liquidate in un titolo giudiziale di condanna costituiscono un credito pecuniario liquido ed esigibile e producono interessi legali di pieno diritto ai sensi dell’art. 1282, comma 1, c.c., salvo che il titolo disponga diversamente.
  • Gli interessi sulle spese di lite decorrono dalla data di deposito della sentenza che costituisce il titolo esecutivo e maturano fino alla data di emissione del mandato di pagamento.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento intervenuto nelle more determina la cessazione parziale della materia del contendere limitatamente alle somme corrisposte, ma non impedisce la prosecuzione del giudizio per gli accessori ancora dovuti, quali gli interessi.
  • In caso di persistente inottemperanza all’ordine giudiziale di pagamento, il giudice dell’ottemperanza può nominare commissario ad acta un dirigente dell’amministrazione resistente, anche con facoltà di delega, assegnandogli un termine per il compimento degli atti necessari all’esecuzione.
  • L’attività svolta quale commissario ad acta da un dirigente dell’amministrazione resistente rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non comporta, in assenza di diversa previsione, il riconoscimento di uno specifico compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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