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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33093/2021 del 10/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore aveva agito per ottenere la declaratoria di illegittimità del termine apposto a due distinti rapporti: un contratto di somministrazione svolto presso la società in qualità di utilizzatrice e, successivamente, un contratto a tempo determinato stipulato con la medesima società come datrice di lavoro. Aveva inoltre domandato il riconoscimento di un demansionamento e di una condotta di mobbing. La Corte d'appello aveva respinto le domande ritenendo specifiche e verificabili le causali addotte per entrambi i contratti e rilevando, quanto alle pretese risarcitorie, la mancanza di allegazioni adeguate sul pregiudizio professionale e l'irrilevanza del confronto tra mansioni svolte nei due diversi rapporti, anche perché il secondo contratto era stato ritenuto novativo. In cassazione il ricorrente ha dedotto: violazione delle norme sul contratto a termine e sulla somministrazione, sostenendo che le causali fossero generiche e che la prova della loro specificità gravasse sul datore di lavoro; violazione degli artt. 2103 e 2087 c.c. e dell'art. 1344 c.c., prospettando demansionamento, mobbing, frode alla legge e simulazione; omessa considerazione della possibile configurabilità di uno straining; violazione delle norme processuali per la mancata ammissione delle prove e per una valutazione viziata dei fatti. La società ha resistito e proposto ricorso incidentale condizionato, lamentando la decadenza dall'azione relativa al contratto di somministrazione per decorso del termine di 60 giorni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che le censure non fossero specificamente riferite alla ratio decidendi della sentenza impugnata, perché non si confrontavano con l'accertamento della specificità delle causali, con la ritenuta effettiva corrispondenza tra causale e impiego del lavoratore, con la rilevata carenza di allegazioni sul danno professionale e con la novazione derivante dal secondo contratto. Ha inoltre osservato che alcune doglianze erano nuove e quindi inammissibili, che il motivo sulla prova era privo di autosufficienza e che le contestazioni sulla violazione di legge si risolvevano in una richiesta di rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità, specie in presenza di doppia conforme. Il ricorso incidentale condizionato è stato assorbito. Il ricorrente principale è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata; la mancanza di specifica attinenza al decisum comporta inammissibilità.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge riguarda l'errore nell'individuazione o nell'interpretazione della norma; non consente di censurare la mera ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio denunciabile è solo quello motivazionale nei limiti consentiti dal vigente testo; non è ammessa una nuova valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, la rivisitazione del compendio probatorio è ulteriormente preclusa in sede di legittimità.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sull'onere della prova è ammissibile solo se il giudice abbia effettivamente addossato la prova a soggetto diverso da quello onerato; non quando si contesti la valutazione delle prove.

  • art. 1 d.lgs. n. 368/2001

    Richiamato dal ricorrente in tema di contratto a termine e specificità della causale.

  • artt. 20, 21 e 27 d.lgs. n. 276/2003

    Richiamati dal ricorrente in tema di somministrazione di lavoro e causali giustificative.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente sotto il profilo della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di valutazione delle prove.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno delle doglianze processuali e difensive.

  • art. 2103 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al dedotto demansionamento e all'immodificabilità delle mansioni.

  • art. 2087 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per il preteso mobbing o straining e la tutela della salute e personalità del lavoratore.

  • art. 1344 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per la tesi del contratto in frode alla legge.

  • art. 32, commi 1 e 4, L. n. 183/2010

    Richiamato dalla società nel ricorso incidentale condizionato per sostenere la decadenza dall'azione.

  • art. 22, comma 2, d.lgs. n. 276/2003

    Richiamato dalla società nel ricorso incidentale condizionato in relazione al termine decadenziale per impugnare il contratto di somministrazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente principale in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata e non si confrontano con le specifiche argomentazioni poste a base della decisione.
  • La denuncia di violazione di legge non può essere usata per ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove: se la doglianza mira alla ricostruzione del merito, la censura è inammissibile in sede di legittimità.
  • La deduzione di violazioni in tema di onere della prova è ammissibile solo se il giudice di merito abbia effettivamente invertito l'onere probatorio; non basta contestare la valutazione delle risultanze istruttorie.
  • Le questioni nuove, non trattate nella decisione impugnata e non tempestivamente introdotte nei gradi di merito, non possono essere prospettate per la prima volta in cassazione.
  • Il motivo che censura la mancata ammissione di prove deve essere autosufficiente e indicare specificamente i capitoli di prova non ammessi e la loro decisività.
  • In presenza di doppia conforme, la revisione del compendio fattuale è ulteriormente preclusa, salvo il diverso e specifico vizio consentito dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineSomministrazione di lavoroDemansionamentoMobbingImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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