Sentenza n. 981/2026 - Catania, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Caltagirone, sezione lavoro, n. 547 del 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Caltagirone, sezione lavoro, n. 547 del 2024, relativa al diritto alla Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiarie)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Caltagirone, sezione lavoro, n. 547 del 2024, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva al Ministero dell’istruzione e del merito. La sentenza aveva riconosciuto il diritto delle interessate alla fruizione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati nel titolo giudiziale. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non ha provveduto all’esecuzione e non si è costituito nel giudizio di ottemperanza. Le ricorrenti hanno quindi dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione e chiesto l’esecuzione del giudicato. Il TAR ha verificato l’irrevocabilità della sentenza, la rituale notificazione in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all’Amministrazione debitrice in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, come modificato dalla normativa richiamata. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro sessanta giorni dalla notificazione della presente sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere in via sostitutiva, su richiesta delle ricorrenti, entro ulteriori sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 800, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La liquidazione è stata motivata dal carattere seriale della controversia e dalla natura assimilabile alle procedure esecutive mobiliari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
La disposizione costituisce la base normativa del diritto alla fruizione della Carta elettronica riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.
art. 14 d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione
Il decorso del termine dilatorio, unitamente al passaggio in giudicato e alla notificazione del titolo in forma esecutiva, consente di procedere all’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione inadempiente.
art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000
La disposizione è richiamata quale modifica dell’art. 14 d.l. n. 669/1996.
art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003
Le disposizioni sono richiamate quali ulteriori modifiche del termine dilatorio previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è fondato quando il titolo giudiziale passato in giudicato è stato notificato all’amministrazione debitrice in forma esecutiva, è decorso il termine dilatorio previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione e l’amministrazione non ha dato esecuzione alla pronuncia.
- Accertato l’inadempimento dell’amministrazione rispetto a un titolo giudiziale esecutivo, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine prefissato e contestualmente nominare un commissario ad acta per l’eventuale intervento sostitutivo, attivabile su richiesta della parte vittoriosa dopo l’ulteriore inutile decorso del termine assegnato.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo all’esecuzione di un titolo favorevole nei confronti di una pubblica amministrazione, la mancata costituzione dell’amministrazione ritualmente intimata non impedisce la decisione quando dagli atti risultano il giudicato, la notificazione del titolo e l’inadempimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 663/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 664/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 666/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 667/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 668/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 669/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →