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Sentenza

Sentenza n. 1834/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'ottemperanza - al giudicato formatosi sulla sentenza di accoglimento n. 1257/2025 pubblicata il 17.02.2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Napoli - Sez. Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. 5509/2024, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Napoli.

Giustizia amministrativa202504756

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Napoli che riconosceva somme da accreditare sulla carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro n. 1257/2025, divenuta irrevocabile, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato ad accreditare euro 500,00 in favore di una ricorrente per l'anno scolastico 2023/2024 ed euro 2.000,00 in favore dell'altra per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, oltre interessi legali. La sentenza era stata notificata ai fini dell'esecuzione il 27 febbraio 2025 ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, senza che il Ministero avesse provveduto. È stata inoltre chiesta, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta e la condanna a una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato e ritualmente notificata, aveva immediato valore conformativo-ordinatorìo nei confronti dell'Amministrazione, la quale era tenuta a far conseguire concretamente alle ricorrenti l'utilità riconosciuta dal giudicato. Verificato il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e l'inesecuzione della pronuncia, il TAR ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Ha nominato fin d'ora, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore della competente Direzione Generale del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario dovrà assicurare l'esecuzione nei successivi sessanta giorni su istanza delle ricorrenti. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di una penalità di mora pari agli interessi legali sull'importo complessivamente dovuto in base al giudicato, decorrente dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e fino all'adempimento spontaneo, ancorché tardivo, oppure all'adempimento del commissario ad acta. Sono state poste a carico del Ministero anche le spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il testo richiama l'art. 114 c.p.a. e, nel dispositivo, ordina l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

    La disposizione fonda il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le ulteriori misure necessarie.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento di un’ulteriore somma di danaro

    Consente di applicare una penalità di mora per incentivare l'adempimento del giudicato; nel caso concreto essa è stata determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto, dal decorso del termine assegnato per l'esecuzione fino all'effettivo adempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    è decorso il termine dilatorio di 120 giorni

    Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione delle pronunce nei confronti delle amministrazioni pubbliche consente di procedere al giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e notificata all'amministrazione ha immediato valore conformativo-ordinatorìo nei suoi confronti; l'amministrazione deve dare concreta attribuzione al bene della vita riconosciuto dalla pronuncia.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'ordine di esecuzione può essere impartito assegnando all'amministrazione un termine per adempiere e nominando contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale successiva inerzia.
  • La nomina del commissario ad acta non priva l'amministrazione del potere di adempiere spontaneamente: l'adempimento tardivo dell'amministrazione può intervenire anche dopo l'insediamento del commissario.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sull'importo oggetto del giudicato e decorrere dalla scadenza del termine assegnato dal giudice per l'esecuzione fino all'adempimento, spontaneo o commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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