Corte di giustizia, Sentenza C-410/18
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 luglio 2019. — Nicolas Aubriet contro Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif. — Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle persone – Parità di trattamento – Vantaggi sociali – Regolamento (UE) n. 492/2011 – Articolo 7, paragrafo 2 – Sussidio economico per studi superiori – Studenti non residenti – Requisito relativo alla durata di lavoro dei loro genitori nel territorio nazionale – Periodo minimo di cinque anni – Periodo di riferimento di sette anni – Modalità di calcolo del periodo di riferimento — Data della domanda di sussidio economico – Discriminazione indiretta – Giustificazione – Proporzionalità. — Causa C-410/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in un rinvio pregiudiziale del Tribunal administratif lussemburghese, ha esaminato la compatibilità con il diritto dell’Unione del nuovo regime lussemburghese di aiuti agli studi superiori per studenti non residenti. Ha ritenuto che il requisito del lavoro quinquennale di un genitore in un periodo di sette anni, calcolato retroattivamente dalla domanda, costituisca una restrizione sproporzionata perché non tiene conto in modo adeguato di precedenti periodi di occupazione significativi nello Stato membro. La normativa è stata quindi dichiarata incompatibile con l’articolo 45 TFUE e con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011.
Libera circolazione dei lavoratori: è incompatibile con il diritto UE il requisito, per il sussidio studi agli studenti non residenti, di un genitore occupato in Lussemburgo per almeno cinque anni in un periodo mobile di sette anni, se esclude una valutazione sufficientemente ampia del collegamento con il mercato del lavoro.
La questione giuridica
Se l’articolo 45 TFUE e l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 ostino a una normativa lussemburghese che, per gli studenti non residenti, subordina il sussidio economico per studi superiori al fatto che uno dei genitori abbia lavorato in Lussemburgo per almeno cinque anni in un periodo di riferimento di sette anni retroattivo dalla domanda, senza considerare altri criteri di collegamento, e se tale requisito sia necessario e proporzionato rispetto all’obiettivo di aumentare il numero di residenti con diploma di istruzione superiore.
Principio di diritto
L’articolo 45 TFUE e l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 ostano a una normativa nazionale che, per concedere agli studenti non residenti un sussidio per studi superiori, richieda in modo rigido che un genitore abbia lavorato nello Stato membro per almeno cinque anni in un periodo mobile di sette anni calcolato a ritroso dalla domanda, quando tale criterio non consente di valutare in modo sufficientemente ampio l’esistenza di un collegamento reale e attuale con il mercato del lavoro dello Stato membro; il requisito eccede quindi quanto necessario per perseguire legittimamente l’obiettivo di promuovere l’istruzione superiore.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 45 TFUE
- Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011
- Regolamento (CEE) n. 1612/68
- Direttiva 2004/38/CE
Sussidio studi superiori per studenti non residenti e requisito di collegamento col mercato del lavoro lussemburghese
La pronuncia concerne un rinvio pregiudiziale del Tribunal administratif (Lussemburgo) sulla disciplina lussemburghese del sussidio economico per studi superiori. Il caso riguarda il diniego dell’aiuto al figlio di un lavoratore frontaliero, alla luce delle norme UE sulla libera circolazione dei lavoratori e sulla parità di trattamento.
Fatti e procedimento principale
Il sig. Nicolas Aubriet, cittadino francese residente in Francia, ha chiesto un sussidio economico lussemburghese per l’anno accademico 2014/2015, per frequentare una formazione superiore a Strasburgo. La domanda è stata presentata in quanto figlio di un lavoratore subordinato occupato in Lussemburgo.
Le autorità lussemburghesi hanno respinto la richiesta perché il padre non aveva lavorato in Lussemburgo per almeno cinque anni su un periodo di riferimento di sette anni calcolato a ritroso dalla data della domanda, come richiesto dall’articolo 3, paragrafo 5, lettera b), della legge del 24 luglio 2014.
Quadro normativo nazionale
La Corte ricorda che il Lussemburgo aveva già modificato il precedente sistema di aiuti agli studi a seguito della sentenza Giersch e a. (C‑20/12). La legge del 24 luglio 2014 prevede, per gli studenti non residenti:
- che lo studente sia figlio di un lavoratore lussemburghese o dell’Unione impiegato in Lussemburgo al momento della domanda;
- che tale lavoratore continui a contribuire al mantenimento dello studente;
- che abbia lavorato in Lussemburgo per almeno cinque anni nel corso di un periodo di sette anni precedente la domanda.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se tale requisito sia necessario per raggiungere l’obiettivo dichiarato dal legislatore lussemburghese, cioè aumentare il numero di persone in possesso di un diploma di istruzione superiore.
La Corte riformula la questione alla luce dell’articolo 45 TFUE e dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, chiedendosi se tali disposizioni ostino a una normativa che riserva il sussidio agli studenti non residenti solo se un genitore soddisfa quel rigido requisito temporale, senza considerare altri elementi di collegamento.
Normativa UE applicata e qualificazione del beneficio
La Corte ribadisce che l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 riconosce ai lavoratori cittadini di uno Stato membro gli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali negli altri Stati membri. Tale tutela vale anche per i lavoratori frontalieri.
Un sussidio destinato al mantenimento e alla formazione per studi superiori costituisce un vantaggio sociale ai sensi di tale disposizione, di cui può beneficiare direttamente anche il figlio del lavoratore, se il sussidio è concesso allo studente in base al diritto nazionale.
Discriminazione indiretta
La normativa lussemburghese opera una distinzione tra:
- studenti residenti, per i quali non è richiesto alcun criterio di anzianità lavorativa dei genitori;
- studenti non residenti, che devono invece dimostrare il requisito del genitore lavoratore per cinque anni su sette.
Secondo la Corte, tale distinzione fondata sulla residenza colpisce soprattutto i cittadini di altri Stati membri, che sono nella maggior parte dei casi i non residenti. Si tratta quindi di una discriminazione indiretta fondata sulla nazionalità, ammissibile solo se oggettivamente giustificata e proporzionata.
Giustificazione dell’obiettivo perseguito
La Corte riconosce, in continuità con la propria giurisprudenza, che l’obiettivo di promuovere il conseguimento di studi superiori e di aumentare il livello di formazione della popolazione residente costituisce un obiettivo legittimo di interesse generale.
Anche il requisito di un certo collegamento con lo Stato membro che concede l’aiuto può, in astratto, essere idoneo a dimostrare un sufficiente legame con il mercato del lavoro e con la società di tale Stato. In particolare, un periodo significativo di lavoro del genitore nello Stato membro ospitante può giustificare l’accesso del figlio al beneficio.
Perché il criterio di sette anni è sproporzionato
La Corte osserva che, nella precedente sentenza Bragança Linares Verruga e a. (C‑238/15), aveva già censurato una normativa che richiedeva un lavoro ininterrotto di cinque anni, perché non teneva conto di brevi interruzioni che non spezzano il collegamento con il Lussemburgo.
Nel caso odierno, il Governo lussemburghese sosteneva che il periodo di riferimento di sette anni consentisse di valorizzare le brevi interruzioni e di escludere solo le interruzioni più lunghe. La Corte però rileva che, nella fattispecie concreta, il padre del richiedente aveva comunque svolto attività in Lussemburgo per un periodo complessivo ampiamente superiore a cinque anni e aveva versato contributi per oltre 17 anni nei 23 anni precedenti la domanda.
Pertanto, limitarsi a considerare solo gli ultimi sette anni non consente di apprezzare in modo adeguato il collegamento effettivo con il mercato del lavoro lussemburghese, soprattutto quando vi siano stati lunghi periodi di lavoro nel passato. Il criterio rigido del periodo mobile, dunque, va oltre quanto necessario per conseguire l’obiettivo perseguito.
Decisione
La Corte dichiara che l’articolo 45 TFUE e l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 ostano a una normativa nazionale come quella lussemburghese, nella parte in cui subordina il sussidio per studi superiori degli studenti non residenti alla condizione che un genitore abbia lavorato per almeno cinque anni in un periodo di riferimento di sette anni calcolato retroattivamente dalla domanda, senza consentire una valutazione sufficientemente ampia del collegamento con il mercato del lavoro dello Stato membro.
Principio affermato
Un criterio nazionale di accesso a un vantaggio sociale riservato agli studenti non residenti è incompatibile con il diritto dell’Unione quando, pur perseguendo un obiettivo legittimo di politica dell’istruzione, esclude in modo troppo rigido la considerazione di precedenti periodi significativi di lavoro nello Stato membro e finisce così per imporre una restrizione sproporzionata alla parità di trattamento dei lavoratori frontalieri e dei loro familiari.
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