Cassazione Penale, Ordinanza n. 23205/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza di Palermo aveva revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova già concessa al condannato. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: violazione di legge in ordine ai presupposti della revoca con efficacia retroattiva e vizio di motivazione. In concreto, contestava la correttezza del provvedimento di revoca e la sufficienza della motivazione con cui il Tribunale aveva ritenuto che la condotta tenuta durante l'affidamento integrasse non solo una violazione delle prescrizioni, ma anche la commissione di un nuovo reato, fondando così il giudizio di assoluta inadeguatezza del trattamento extra murario.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero in larga parte meramente riproduttive di questioni già esaminate dal Tribunale di sorveglianza, senza specifica critica alle argomentazioni svolte, e che fossero comunque manifestamente infondate, poiché il provvedimento impugnato conteneva una motivazione completa e logicamente coerente. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, valorizzando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 47 ord. pen.
La revoca dell'affidamento in prova è stata ritenuta legittimamente fondata sulla violazione delle prescrizioni e sulla commissione di condotte integranti reato, valutate come indice di assoluta inadeguatezza del trattamento extramurario.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, quando vi siano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso la revoca dell'affidamento in prova, il ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate dal giudice di sorveglianza senza confrontarsi specificamente con la motivazione del provvedimento impugnato.
- La motivazione sulla revoca della misura alternativa è adeguata quando valorizza in modo coerente elementi fattuali sintomatici sia della violazione delle prescrizioni sia della possibile commissione di un nuovo reato, idonei a dimostrare l'incompatibilità del condannato con il trattamento extramurario.
- La censura di vizio di motivazione è manifestamente infondata se dal provvedimento emerge una lettura completa e non illogica degli elementi di fatto posti a base della revoca.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in presenza di colpa del ricorrente, la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.
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