Cassazione Penale, Sentenza n. 18724/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso straordinario. Revocata la sentenza della Corte di cassazione n. 43149/24 del 22/10/2024 e annullata, limitatamente al giudizio di bilanciamento e alla determinazione della pena, la sentenza della Corte di appello di Perugia del 20/11/2023. Rinviato per nuovo giudizio sulla comparazione (art. 69 c.p.) e sulla determinazione del trattamento sanzionatorio alla Corte di appello di Firenze, libera nel merito.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. per errore di fatto: si denunciava che la Corte di cassazione, nella sentenza del 22/10/2024, aveva erroneamente ritenuto sussistente la 'doppia' aggravante prevista dall'art. 12, comma 3, lett. a) e d) del d.lgs. n. 286/1998 (TU Imm.) con conseguente operatività dell'aumento di cui al comma 3-bis, non avendo considerato che la circostanza aggravante di cui alla lett. d) era stata già esclusa con decisione definitiva dal Tribunale di Ancona (sentenza 18/09/2014) non impugnata dalla parte pubblica. Per tale errore la Corte di cassazione avrebbe indebitamente escluso il giudizio di bilanciamento (art. 69 c.p.) tra le attenuanti generiche riconosciute e la residua aggravante (lett. a), operando una valutazione sanzionatoria diversa da quella che sarebbe risultata considerati correttamente i fatti processuali.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Base normativa del ricorso straordinario per errore di fatto; utilizzato per censurare un vizio di percezione delle risultanze processuali che ha inciso in modo decisivo sulla decisione della Corte di cassazione.
art. 69 cod. pen.
Norma sul giudizio di equivalenza/ bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti; la Corte territoriale doveva effettuare il confronto tra le attenuanti generiche e la residua aggravante (lett. a) una volta esclusa definitivamente la lett. d).
art. 12 d.lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull'immigrazione)
"comma 3 lett. a) (ingresso o permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone); comma 3 lett. d) (fatto commesso da tre o più persone in concorso tra loro); comma 3-bis (Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata); comma 3-ter (fatti commessi al fine di trarne profitto)."
Le fattispecie del comma 3 sono state valutate come aggravanti; l'operatività dell'aumento di cui al comma 3-bis impedisce, in linea generale, il bilanciamento con le attenuanti. Tuttavia, se una delle aggravanti (qui la lett. d)) è stata definitivamente esclusa, il comma 3-bis non può essere operante e va rivalutato il bilanciamento ex art. 69 c.p.
art. 611 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle richieste scritte del Sostituto Procuratore generale ai sensi delle modifiche normative sugli atti scritti in Cassazione; qui rilevante solo sul piano procedurale per l'ammissibilità delle richieste scritte.
Massime di principio
- Se una circostanza (aggravante o attenuante) è stata esclusa con decisione definitiva in un grado e non è stata impugnata dalla parte pubblica, le sezioni successive devono rispettare tale statuizione; non può essere considerata come ancora esistente per fini sanzionatori.
- L'art. 625-bis c.p.p. può essere utilizzato per correggere errori di fatto della Corte di legittimità quando vi sia una svista o un'errata percezione delle risultanze processuali che abbia avuto effetto decisivo sulla decisione.
- L'aumento previsto dal comma 3-bis dell'art. 12 TU Imm. esclude in genere il possibile bilanciamento con le attenuanti, ma ciò vale solo se le aggravanti che giustificano il 3-bis risultano effettivamente sussistenti alla luce delle decisioni definitive dei gradi precedenti.
- Quando in sede di rinvio un giudice territoriale omette di svolgere il confronto richiesto dall'art. 69 c.p. tra attenuanti già riconosciute e la residua aggravante, la decisione è viziata e può rendere necessario un nuovo esame da parte di altro giudice di appello.
- In casi complessi con plurime aggravanti/attenuanti è fondamentale verificare la finalità e la definitività delle statuizioni dei precedenti gradi: la mancata attenzione a questo punto può comportare errori decisivi correggibili con rimedi straordinari.
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