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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18724/2025 del 19/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso straordinario. Revocata la sentenza della Corte di cassazione n. 43149/24 del 22/10/2024 e annullata, limitatamente al giudizio di bilanciamento e alla determinazione della pena, la sentenza della Corte di appello di Perugia del 20/11/2023. Rinviato per nuovo giudizio sulla comparazione (art. 69 c.p.) e sulla determinazione del trattamento sanzionatorio alla Corte di appello di Firenze, libera nel merito.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. per errore di fatto: si denunciava che la Corte di cassazione, nella sentenza del 22/10/2024, aveva erroneamente ritenuto sussistente la 'doppia' aggravante prevista dall'art. 12, comma 3, lett. a) e d) del d.lgs. n. 286/1998 (TU Imm.) con conseguente operatività dell'aumento di cui al comma 3-bis, non avendo considerato che la circostanza aggravante di cui alla lett. d) era stata già esclusa con decisione definitiva dal Tribunale di Ancona (sentenza 18/09/2014) non impugnata dalla parte pubblica. Per tale errore la Corte di cassazione avrebbe indebitamente escluso il giudizio di bilanciamento (art. 69 c.p.) tra le attenuanti generiche riconosciute e la residua aggravante (lett. a), operando una valutazione sanzionatoria diversa da quella che sarebbe risultata considerati correttamente i fatti processuali.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Base normativa del ricorso straordinario per errore di fatto; utilizzato per censurare un vizio di percezione delle risultanze processuali che ha inciso in modo decisivo sulla decisione della Corte di cassazione.

  • art. 69 cod. pen.

    Norma sul giudizio di equivalenza/ bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti; la Corte territoriale doveva effettuare il confronto tra le attenuanti generiche e la residua aggravante (lett. a) una volta esclusa definitivamente la lett. d).

  • art. 12 d.lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull'immigrazione)

    "comma 3 lett. a) (ingresso o permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone); comma 3 lett. d) (fatto commesso da tre o più persone in concorso tra loro); comma 3-bis (Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata); comma 3-ter (fatti commessi al fine di trarne profitto)."

    Le fattispecie del comma 3 sono state valutate come aggravanti; l'operatività dell'aumento di cui al comma 3-bis impedisce, in linea generale, il bilanciamento con le attenuanti. Tuttavia, se una delle aggravanti (qui la lett. d)) è stata definitivamente esclusa, il comma 3-bis non può essere operante e va rivalutato il bilanciamento ex art. 69 c.p.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle richieste scritte del Sostituto Procuratore generale ai sensi delle modifiche normative sugli atti scritti in Cassazione; qui rilevante solo sul piano procedurale per l'ammissibilità delle richieste scritte.

Massime di principio

  • Se una circostanza (aggravante o attenuante) è stata esclusa con decisione definitiva in un grado e non è stata impugnata dalla parte pubblica, le sezioni successive devono rispettare tale statuizione; non può essere considerata come ancora esistente per fini sanzionatori.
  • L'art. 625-bis c.p.p. può essere utilizzato per correggere errori di fatto della Corte di legittimità quando vi sia una svista o un'errata percezione delle risultanze processuali che abbia avuto effetto decisivo sulla decisione.
  • L'aumento previsto dal comma 3-bis dell'art. 12 TU Imm. esclude in genere il possibile bilanciamento con le attenuanti, ma ciò vale solo se le aggravanti che giustificano il 3-bis risultano effettivamente sussistenti alla luce delle decisioni definitive dei gradi precedenti.
  • Quando in sede di rinvio un giudice territoriale omette di svolgere il confronto richiesto dall'art. 69 c.p. tra attenuanti già riconosciute e la residua aggravante, la decisione è viziata e può rendere necessario un nuovo esame da parte di altro giudice di appello.
  • In casi complessi con plurime aggravanti/attenuanti è fondamentale verificare la finalità e la definitività delle statuizioni dei precedenti gradi: la mancata attenzione a questo punto può comportare errori decisivi correggibili con rimedi straordinari.

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