Sentenza n. 6392/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 20132 del 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di permesso di costruire e comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990, con contestazione della mancata formazione del silenzio-assenso e domanda di restituzione o indennizzo ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il proprietario aveva presentato un progetto per la realizzazione di un edificio residenziale composto da due unità immobiliari. Dopo l’inerzia dell’amministrazione, aveva dichiarato la formazione del silenzio-assenso e chiesto la relativa certificazione. Roma Capitale aveva prima inviato una comunicazione dei motivi ostativi, negando il perfezionamento del silenzio-assenso e chiedendo integrazioni documentali, e successivamente aveva respinto la domanda di permesso di costruire per contrasto con le NTA del PRG, carenza documentale, incompatibilità con l’art. 16 delle NTA e mancata acquisizione del parere della Soprintendenza. Il TAR aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro il preavviso di rigetto e in parte infondato e in parte inammissibile il ricorso contro il diniego. In appello sono stati dedotti: violazione dell’art. 20 d.P.R. 380/2001, sostenendo che il silenzio-assenso si sarebbe formato anche in presenza di contrasto urbanistico; violazione dell’art. 17, comma 3, l. 1150/1942, illegittimità derivata, sviamento, violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 e difetto di motivazione; nonché erroneità della declaratoria di inammissibilità della domanda di restituzione o indennizzo ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, ritenuta proponibile mediante motivi aggiunti in applicazione dell’art. 104 c.p.c.
La decisione
L’appello è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte respinto. Il primo motivo, relativo alla formazione del silenzio-assenso, è stato dichiarato inammissibile perché introduceva per la prima volta in appello la censura secondo cui il diniego sarebbe stato illegittimo per avere negato il silenzio-assenso in ragione della non conformità urbanistica dell’istanza, in violazione dell’art. 104 c.p.a. Il motivo è stato comunque ritenuto infondato anche nel merito, poiché all’istanza mancava la relazione tecnica asseverata sulla destinazione urbanistica e vincolistica dello stato dei luoghi, documento essenziale la cui omissione impedisce strutturalmente la formazione del silenzio-assenso. Il secondo motivo è stato respinto: l’appellante non aveva formulato specifiche censure contro la motivazione del TAR secondo cui il PRG del 2008 aveva ripianificato l’area, rendendo non applicabile l’art. 17, comma 3, l. 1150/1942 relativo ai piani particolareggiati decaduti e non ripianificati. Inoltre, la disciplina urbanistica vigente non consentiva l’intervento diretto di nuova edificazione proposto, poiché le NTA limitavano gli interventi nelle aree interessate al completamento o all’attuazione di determinate zone e a specifiche destinazioni d’uso. Il diniego era altresì plurimotivato: l’area risultava soggetta a vincolo monumentale e mancava il necessario parere della Soprintendenza; l’appellante non aveva adeguatamente documentato l’asserita estraneità dell’area al vincolo. È stata confermata anche l’inammissibilità dell’impugnazione autonoma del preavviso di rigetto, trattandosi di atto endoprocedimentale non provvedimentale, seguito da un autonomo diniego finale. Non è stata ravvisata violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, non essendo necessaria una puntuale confutazione delle controdeduzioni quando il provvedimento finale esponga chiaramente le ragioni del rigetto. Il terzo motivo è stato respinto: il cumulo di domande nel processo amministrativo è disciplinato dall’art. 32 c.p.a., che consente il cumulo di domande connesse; non ricorreva pertanto una lacuna tale da giustificare il ricorso all’art. 104 c.p.c. mediante il rinvio esterno dell’art. 39 c.p.a. La domanda restitutoria o indennitaria relativa all’occupazione delle aree non era connessa alla domanda di annullamento del diniego edilizio. Il ricorrente è stato condannato a pagare a Roma Capitale euro 5.000, oltre accessori; le spese con la Città Metropolitana sono state compensate.
Norme richiamate
art. 104 c.p.a.
Il perimetro del giudizio di appello è rigidamente circoscritto dalle censure ritualmente sollevate in primo grado, con la conseguenza che vige il divieto di introdurre per la prima volta domande, deduzioni e prove documentali nuove non formulate nel ricorso introduttivo.
Il giudizio di appello non consente di introdurre censure nuove o prospettazioni radicalmente diverse da quelle dedotte in primo grado.
art. 20, comma 8, d.P.R. 380/2001
La formazione del silenzio-assenso sul permesso di costruire presuppone la completezza documentale dell’istanza; la mancanza di una relazione tecnica asseverata essenziale sulla destinazione urbanistica e vincolistica impedisce strutturalmente il perfezionamento del silenzio-assenso.
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi è un atto endoprocedimentale non autonomamente impugnabile quando sia seguita dal provvedimento finale di diniego. Non è necessaria una puntuale confutazione di ogni controdeduzione se il provvedimento conclusivo espone chiaramente le ragioni del rigetto.
art. 17, comma 3, l. 1150/1942
La disciplina riguarda l’attuazione dei sub-comparti di piani particolareggiati decaduti e non ripianificati; non trova applicazione quando l’area sia stata oggetto di una successiva ripianificazione mediante nuovo PRG.
art. 16 delle NTA del PRG vigente
Per l’area interessata dall’intervento era necessario il parere della Soprintendenza in ragione del vincolo monumentale; la mancanza del parere costituiva autonoma ragione ostativa al rilascio del titolo edilizio.
art. 39 c.p.a.
Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali.
Il rinvio esterno al codice di procedura civile opera solo in presenza di una lacuna tecnica del codice del processo amministrativo e sempre nei limiti della compatibilità.
art. 32 c.p.a.
È sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande connesse proposte in via principale o incidentale.
Nel processo amministrativo il cumulo di domande è ammesso per domande connesse; non è consentito cumulare una domanda restitutoria o indennitaria per occupazione illecita con l’impugnazione di un diniego edilizio quando manchi connessione.
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
La domanda di restituzione o di indennizzo per occupazione illecita non può essere introdotta nello stesso giudizio relativo al diniego edilizio se non è connessa alla domanda principale secondo l’art. 32 c.p.a.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello amministrativo non possono essere introdotte per la prima volta censure fondate su una prospettazione nuova e diversa rispetto a quella dedotta in primo grado; tali censure sono inammissibili ai sensi dell’art. 104 c.p.a.
- La formazione del silenzio-assenso sul permesso di costruire richiede un’istanza completa degli elementi documentali essenziali; la mancanza di una relazione tecnica asseverata sulla destinazione urbanistica e vincolistica dell’area impedisce strutturalmente il perfezionamento del silenzio-assenso.
- Il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 è, di regola, un atto endoprocedimentale non autonomamente impugnabile; l’impugnazione è ammissibile solo quando, nonostante la qualificazione formale, l’atto esprima sostanzialmente una definitiva determinazione di rigetto e non segua un autonomo provvedimento conclusivo.
- Il rinvio alle norme del codice di procedura civile previsto dall’art. 39 c.p.a. opera soltanto in presenza di una lacuna tecnica del codice del processo amministrativo; quando il cumulo di domande è disciplinato dall’art. 32 c.p.a., non può utilizzarsi l’art. 104 c.p.c. per ammettere domande non connesse.
- Nel processo amministrativo il cumulo di domande è consentito soltanto se le domande sono connesse; è quindi inammissibile introdurre, nel giudizio di impugnazione di un diniego edilizio, una domanda restitutoria o indennitaria relativa a un’occupazione illecita priva di connessione con l’oggetto principale del giudizio.
- Un provvedimento amministrativo plurimotivato resta sorretto da motivazioni autonome ciascuna idonea a fondare il diniego, sicché la contestazione generica di una sola ragione non è sufficiente a ottenerne l’annullamento.
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