Sentenza n. 756/2026 - Bari, Sezione 2
per l'accertamento e la declaratoria dell’illegittimità quanto al ricorso introduttivo depositato il 25.7.2024: - dell’inerzia serbata dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica a fronte dell’istanza avanzata in data 20.12.2021 per il rilascio del provvedimento di VIA ex art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 per la realizzazione, nel Comune di Ascoli Satriano, di un impianto fotovoltaico denominato “Faralli”, con potenza nominale pari a 96.072,21 kWp e, in particolare, della condotta dell’Amministrazione resistente concretatasi nell’omessa conclusione del procedimento di VIA; - dell’inerzia serbata dall’Amministrazione resistente a fronte delle diffide trasmesse dalla Società in data 21.02.2024 e 19.04.2024; per la condanna dell’Amministrazione resistente a provvedere ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006, con la nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante o rinnovata inerzia; quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 27.4.2026, previa conversione del rito, per l’annullamento e/o la declaratoria di inefficacia: - nei limiti dell’interesse azionato, della nota prot. n. 53488 del 10.3.2026, con la quale il MASE ha comunicato, in relazione alla procedura di VIA relativa al predetto Progetto, l’attivazione della procedura prevista dall’art. 5, comma 2, lett. c-bis), della l. n. 400/1988; - nei limiti dell’interesse azionato, di tutti gli atti e provvedimenti, ancorché non conosciuti dalla ricorrente, relativi al deferimento in Consiglio dei ministri della procedura di VIA in questione relativa al Progetto “Faralli”, connessi e/o presupposti e/o conseguenti rispetto al provvedimento impugnato, incluse le note, di data ed estremi non noti, con cui: (i) il MASE ha proposto al Capo di Gabinetto del MASE il deferimento in Consiglio dei ministri e l’attivazione della procedura prevista dall’art. 5, comma 2, lett. c-bis), della l. n. 400/1988; (ii) il Capo di Gabinetto del MASE ha trasmesso gli atti al Consiglio dei ministri; - di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, relativo alla procedura in Consiglio dei ministri per il Progetto “Faralli”, ivi compreso, ove occorrer possa e nei limiti dell’interesse in questa sede azionato dei pareri espressi dal Ministero della cultura con nota prot. n. 2407-P del 29.1.2025 (acquisito al prot. 15512/MASE del 29.1.2025) e prot. n. 4487-P del 26.2.2026 (acquisito al prot. MASE n. 43954 in pari data), del parere endoprocedimentale della Regione Puglia prot. n. 576132/2025 del 16.10.2025, nonché di ogni ulteriore atto o provvedimento, mai comunicato alla Società, relativo al deferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri della risoluzione del conflitto; - ove occorrer possa e nei limiti dell’interesse azionato, del d.m. 22.12.1983; per l’accertamento ove occorra, dell’inefficacia dei pareri resi dal Ministero della cultura prot. n. 2407-P del 29.1.2025 (acquisito al prot. 15512/MASE del 29.1.2025) e prot. n. 4487-P del 26.2.2026 (acquisito al prot. MASE n. 43954 in pari data), nonché della formazione del silenzio-assenso quanto all’atto di competenza del MIC ai sensi del combinato disposto dell’art. 25, comma 2-bis, del TUA e dell’art. 17-bis della l. n. 241/1990; con conseguente condanna del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica a rilasciare il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inerzia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nella conclusione del procedimento di VIA relativo a un impianto fotovoltaico e, con motivi aggiunti, nota di rimessione della procedura alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la risoluzione del contrasto tra MASE e MIC
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni coinvolte nella VIA)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto ricorso avverso il silenzio-inadempimento del MASE, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia rispetto all'istanza di VIA e alle successive diffide, nonché la condanna dell'amministrazione a concludere il procedimento, con eventuale nomina di un commissario ad acta. Nelle more, il MASE ha comunicato la rimessione degli atti alla Presidenza del Consiglio dei ministri e l'attivazione della procedura prevista dall'art. 5, comma 2, lett. c-bis), della l. n. 400/1988, a causa del contrasto tra il parere favorevole del MASE e quello contrario del MIC. La società ha impugnato tale nota e gli atti connessi con motivi aggiunti, chiedendo anche l'accertamento dell'inefficacia dei pareri del MIC, della formazione del silenzio-assenso e la condanna al rilascio di un provvedimento favorevole di compatibilità ambientale. Il Collegio ha rilevato che la rimessione alla Presidenza del Consiglio dei ministri incideva sulla procedibilità del ricorso introduttivo e ha esaminato anche la conversione del rito per i motivi aggiunti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse. La rimessione dell'affare al superiore livello di governo, pur non coinc idendo con la conclusione ordinaria del procedimento di VIA, costituisce l'avvio di uno straordinario segmento procedurale e determina uno spostamento del piano valutativo e del potere di provvedere verso il Consiglio dei ministri. Di conseguenza, la mancata adozione del provvedimento finale da parte del MASE non integra più, in senso tecnico, un'inerzia dell'amministrazione originariamente titolare del procedimento; l'atto di rimessione rappresenta il superamento espresso dell'inerzia iniziale. Il TAR ha disposto, invece, la conversione del rito ai sensi dell'art. 32 c.p.a. per i motivi aggiunti, che proseguiranno nelle forme del rito ordinario. Ogni decisione sulle spese è stata rinviata alla definizione dell'intero giudizio. La pronuncia è non definitiva.
Norme richiamate
art. 5, comma 2, lett. c-bis), l. 400/1988
La disposizione fonda la procedura di rimessione alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la risoluzione del contrasto tra amministrazioni, con conseguente trasferimento del piano decisionale al superiore livello di governo.
art. 25 d.lgs. 152/2006
Disciplina il provvedimento di VIA richiesto dalla società proponente.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Riguardano la tutela contro il silenzio-inadempimento; la rimessione dell'affare al superiore livello di governo può determinare il superamento dell'inerzia rilevante ai fini di tale azione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
È richiamato quale base processuale della declaratoria di improcedibilità.
art. 32 c.p.a.
Consente la conversione del rito per la prosecuzione dei motivi aggiunti nelle forme del rito ordinario.
art. 73, comma 3, c.p.a.
È stato applicato per sottoporre alle parti la possibile improcedibilità del ricorso introduttivo.
Massime di principio
- La rimessione di un procedimento amministrativo al superiore livello di governo per la risoluzione di un contrasto tra amministrazioni, pur non costituendo la conclusione ordinaria del procedimento, avvia uno speciale segmento procedurale e sposta il potere decisionale verso l'organo di governo competente a quel livello.
- Quando, nelle more di un giudizio contro il silenzio dell'amministrazione procedente, l'affare viene validamente deferito al superiore livello di governo, la mancata adozione del provvedimento finale da parte dell'amministrazione originaria non integra più un'inerzia tecnicamente rilevante, poiché il potere di provvedere si è trasferito all'organo destinatario della rimessione.
- La rimessione dell'affare al superiore livello amministrativo costituisce un superamento espresso dell'inerzia iniziale e determina il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione dell'azione contro il silenzio, con conseguente improcedibilità del ricorso.
- La proposizione di motivi aggiunti contro l'atto sopravvenuto nel giudizio sul silenzio non impedisce al giudice di dichiarare improcedibile il ricorso introduttivo e, previa conversione del rito, di disporre la prosecuzione dei motivi aggiunti secondo il rito ordinario.
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