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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26291/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze investissero esclusivamente profili di merito, non scrutinabili in cassazione, e che la sentenza impugnata fosse sorretta da motivazione congrua, adeguata e immune da manifesta illogicità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La difesa dell'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato l'affermazione di responsabilità per un reato in materia di stupefacenti. Dal testo emerge che il ricorso contestava, in sostanza, la valutazione della prova e la motivazione sulla responsabilità, sostenendo una diversa lettura degli elementi acquisiti. La Corte di cassazione ha ritenuto tali censure non consentite in sede di legittimità perché dirette contro apprezzamenti di merito già congruamente e logicamente motivati. In particolare, è stata valorizzata la dichiarazione resa nell'immediatezza dei fatti da una persona informata, secondo cui l'imputata le aveva ceduto cocaina ed eroina al prezzo complessivo di 40 euro.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di ragioni di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non sono deducibili censure che mirino solo a ottenere una diversa ricostruzione del fatto o una rivalutazione del materiale probatorio, quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione congrua e logicamente coerente.
  • La valutazione di attendibilità e significatività delle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti costituisce tipico apprezzamento di merito e non può essere sindacata in cassazione se sorretta da criteri di inferenza corretti.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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