Sentenza n. 111/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'ottemperanza: - della sentenza del T.A.R., Calabria, Sez. I, n. 01661, pubblicata in data 21.12.2023, resa nel giudizio avente R.G. 1236/2023, ai fini della refusione dell’importo versato a titolo di contributo unificato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Calabria n. 1661/2023, confermata dal Consiglio di Stato, quanto al rimborso del contributo unificato di € 4.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa ha promosso un giudizio di ottemperanza nei confronti del Comune di Cicala per ottenere il rimborso del contributo unificato versato nel precedente giudizio, avente a oggetto l'annullamento dell'aggiudicazione dei lavori per la realizzazione di un asilo nido. La sentenza azionata aveva annullato l'aggiudicazione e compensato le spese di lite; era stata integralmente confermata dal Consiglio di Stato. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito e non ha dimostrato di avere adempiuto all'obbligo di rimborso. La ricorrente ha inoltre chiesto la condanna al pagamento della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto che il contributo unificato costituisca un'obbligazione ex lege posta a carico della parte soccombente, sottratta alla disponibilità del giudice sia quanto alla compensazione sia quanto alla determinazione dell'importo. Pertanto, l'obbligo di rimborso grava sul Comune soccombente anche se la sentenza ha compensato le spese di lite e anche se non contiene una specifica statuizione sul contributo unificato. Il Comune è stato obbligato a pagare il contributo di € 4.000,00 entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale inerzia è stato nominato Commissario ad acta il Prefetto di Catanzaro, con facoltà di delega, da attivare su istanza della ricorrente entro i successivi 90 giorni. È stata inoltre riconosciuta, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali per ogni mese o frazione di mese dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'adempimento spontaneo o all'insediamento del Commissario ad acta. Il Comune è stato condannato alle spese processuali, liquidate in € 828,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
ulteriore domanda di condanna ex art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a.
La norma consente al giudice dell'ottemperanza di determinare una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata fissata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese.
artt. 112 ss. c.p.a.
sussistono, pertanto, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.
L'azione di ottemperanza è accoglibile quando l'amministrazione non dimostri di avere dato integrale esecuzione al comando contenuto nella decisione giurisdizionale.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
l’importo del contributo unificato va posto a carico della parte soccombente, anche in caso di compensazione delle spese di giudizio
Il contributo unificato è un'obbligazione ex lege, predeterminata e gravante sulla parte soccombente; non può essere compensato né modificato dal giudice e il relativo rimborso non richiede una specifica statuizione nella sentenza.
Massime di principio
- Il contributo unificato costituisce un'obbligazione ex lege, predeterminata nel suo ammontare e posta a carico della parte soccombente, sottratta alla potestà del giudice quanto alla compensazione e alla determinazione dell'importo.
- L'obbligo della parte soccombente di rimborsare il contributo unificato sussiste anche quando la sentenza abbia compensato le spese di lite e non contenga una specifica statuizione sul rimborso.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione intimata deve dimostrare l'integrale esecuzione della decisione; in mancanza di tale prova, il giudice può dichiarare l'obbligo di adempimento, fissare un termine e nominare un commissario ad acta per l'inerzia successiva.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo, decorrendo dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e cessando con l'adempimento spontaneo o con l'insediamento del commissario ad acta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 21 gen 2026Sentenza n. 158/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 gen 2026Sentenza n. 159/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 gen 2026Sentenza n. 160/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 gen 2026Sentenza n. 162/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 21 gen 2026Sentenza n. 163/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 21 gen 2026Sentenza n. 164/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →