Cassazione Civile, Ordinanza n. 30716/2024 del 29/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (produttore)
La controversia
Un acquirente aveva convenuto in giudizio la società venditrice chiedendo la risoluzione del contratto di compravendita di un'autovettura per gravi e insanabili difetti del veicolo, con restituzione del prezzo e risarcimento del danno. La venditrice aveva chiamato in garanzia la casa produttrice. Il Tribunale aveva accolto la domanda principale ma rigettato la manleva; la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione la venditrice ha denunciato violazione dell'art. 131 del codice del consumo, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso il regresso nei confronti del produttore applicando invece l'art. 114 del codice del consumo, norma ritenuta non pertinente perché riferita alla responsabilità extracontrattuale del produttore verso il consumatore per morte o lesioni gravi da prodotto difettoso. Secondo la ricorrente, nel rapporto interno venditore-produttore doveva applicarsi l'art. 131 cod. consumo, che riconosce al venditore convenuto dal consumatore l'azione di regresso verso il produttore.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo. Ha rilevato che la Corte d'appello non aveva fondato il rigetto della manleva su una errata applicazione astratta dell'art. 114 cod. consumo, ma su un accertamento di fatto: non era stata provata l'imputabilità dei difetti al produttore, mentre era emerso che il veicolo era oggettivamente non conforme e presentava sin dall'origine molteplici vizi facilmente riconoscibili, tali da imporre al venditore di non commercializzarlo e di non consegnarlo senza controlli preliminari. Ne è stata tratta la conseguenza che il danno era dipeso da un inadempimento esclusivamente imputabile al venditore, con interruzione del nesso causale rispetto al produttore. La Suprema Corte ha inoltre ribadito che tale apprezzamento di fatto non è sindacabile in cassazione come richiesta di nuova valutazione delle prove, e che la motivazione della sentenza impugnata era sufficientemente chiara e non apparente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 131 codice del consumo
Riconosce al venditore convenuto dal consumatore il diritto di regresso verso il produttore; la ricorrente invocava questa norma per sostenere la propria manleva.
art. 114 codice del consumo
Richiamato dalla ricorrente come norma non pertinente al caso, perché relativa alla responsabilità extracontrattuale del produttore verso il consumatore per morte o lesioni gravi da difetto del bene.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata quale parametro del vizio di violazione di legge dedotto in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di regresso del venditore contro il produttore per difetti di un bene venduto al consumatore, il diritto di rivalsa presuppone la prova che il difetto sia imputabile al produttore; se il giudice di merito accerta che i vizi erano riconoscibili e avrebbero dovuto indurre il venditore a non commercializzare il bene, la responsabilità può essere esclusivamente del venditore.
- In cassazione non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di riesame del merito e delle prove: l'apprezzamento delle risultanze istruttorie, la selezione delle fonti di prova e la valutazione della loro attendibilità restano riservati al giudice di merito.
- La motivazione della sentenza di merito è censurabile in cassazione solo se mancante, apparente o radicalmente illogica; quando il percorso argomentativo consente di ricostruire le ragioni della decisione, il controllo di legittimità non può sostituirsi alla valutazione fattuale compiuta dal giudice territoriale.
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