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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34967/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza che ha confermato la loro condanna per concorso in cinque rapine aggravate (due delle quali con lesioni aggravate), deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione: (a) inosservanza dell'art. 28 del d.P.R. n. 448/1988 per il rigetto della richiesta di messa alla prova, lamentando che la Corte non avrebbe valutato adeguatamente la condotta post-fermo (comportamenti disciplinarmente regolari e partecipazione ad attività trattamentali) e la giovane età; (b) mancata riqualificazione della condotta di XXXXXXXXXXXXXX nel reato di favoreggiamento personale (art. 379 c.p.), nonostante sia rimasto seduto in auto e si sia limitato a filmare, e violazione/errata applicazione di vari articoli del codice penale (artt. 628, comma 3, n.1; 582; 585; 576 n.1; 61 n.2 in relazione a art. 379 c.p.); (c) violazioni degli artt. 111 Cost. e 125 c.p.p.; inoltre la difesa ha depositato conclusioni scritte tardive ritenute dalla Corte oltre il termine di legge.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili. Sul primo motivo ha ritenuto corretta la valutazione della Corte di appello (e del G.u.p.) secondo cui, nonostante l'assenza di sanzioni disciplinari intramurarie, dalle plurime relazioni comportamentali e dalle dichiarazioni degli imputati emergeva una carente consapevolezza e tentativi di minimizzare le responsabilità, elementi che legittimano il diniego della messa alla prova ex art. 28 d.P.R. 448/1988; la Corte ha inoltre escluso l'ammissione delle conclusioni depositate oltre il termine previsto dall'art. 611 c.p.p. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto congrua la qualificazione in concorso di rapina: la presenza non casuale sul luogo, la condivisione preventiva del progetto criminoso, la ripresa con cellulare e il possesso successivo di monili sottratti configurano un contributo, anche morale, idoneo a integrare il concorso e non il reato più lieve di favoreggiamento. La Corte ha ricordato i limiti del sindacato in Cassazione (giudice della motivazione e del diritto, non del merito). Inoltre è richiamato il principio consolidato secondo cui il minorenne che propone ricorso non può essere condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 28 d.P.R. n. 448/1988

    L'ammissione alla messa alla prova per il minorenne è rimessa al giudizio discrezionale del giudice di merito che deve valutare il percorso rieducativo nel suo complesso, comprese le condotte successive al fermo; il diniego è legittimo se le relazioni comportamentali e le dichiarazioni del minore non dimostrano una genuina consapevolezza e propositi di emenda

  • art. 628 c.p. (rapina) e relative aggravanti

    Gli elementi di aggravamento contestati sono stati ritenuti applicabili; la Corte ha confermato che la partecipazione anche morale o la presenza non casuale puo' integrare il concorso nella rapina

  • artt. 582, 585, 576 n.1, 61 n.2 c.p.

    Richiamati nella prospettazione difensiva in relazione alla qualificazione del fatto; la Corte ha ritenuto che la condotta descritta non fosse riconducibile alla mera fattispecie più lieve invocata dalla difesa

  • art. 379 c.p. (favoreggiamento personale)

    La norma sul favoreggiamento personale richiede che il reato presupposto sia già commesso e che l'agente fornisca aiuto successivo; la Corte ha escluso tale ricostruzione poiché l'imputato era presente, aveva concordato il progetto criminoso, filmato e successivamente deteneva provento, contribuendo così al rafforzamento del proposito criminose e alla diminuzione della resistenza delle vittime

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p.

    Articolo invocato dalla difesa per le censure in Cassazione (vizi di legge e motivazione); la Corte ha valutato i motivi e li ha dichiarati manifestamente infondati, ribadendo i limiti del sindacato di legittimità sul merito

  • art. 611, comma 1 c.p.p.

    Termini per la presentazione di memorie/conclusioni: la Corte ha ritenuto inammissibili le conclusioni difensive depositate oltre il termine previsto, non potendosi tenere conto di quel materiale ai fini del decidere

  • art. 111 Cost. e art. 125 c.p.p.

    Richiamati dalla difesa come profili costituzionali e di garanzia processuale; la Corte non ha ritenuto provata la loro violazione alla luce della motivazione e della valutazione di merito compiuta dai giudici territoriali

Massime di principio

  • L'ammissione alla messa alla prova del minorenne è discrezionale e si valuta sull'insieme del percorso rieducativo: non bastano comportamenti intramurari positivi se le relazioni e le dichiarazioni non evidenziano reale presa di responsabilità e propositi di emenda
  • La presenza non casuale sul luogo del reato, la condivisione preventiva del progetto criminoso, atti che rafforzano il proposito altrui (anche con azioni 'morali' come riprese o rassicurazioni) e il possesso di proventi sono elementi che possono integrare il concorso nel reato e non il favoreggiamento
  • Il favoreggiamento personale (art. 379 c.p.) è configurabile soprattutto quando l'azione di aiuto interviene dopo la consumazione del reato; chi partecipa prima o durante con adesione o contributo, anche non materiale, è più propriamente concorrente
  • In Cassazione è precluso un nuovo giudizio di merito: le doglianze che chiedono la diversa valutazione degli elementi di fatto o la riconsiderazione della persuasività delle prove sono inammissibili se non attengono a mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione
  • Memorie o documenti depositati oltre i termini processuali previsti (art. 611 c.p.p.) sono inammissibili e non sono considerati nel decidere
  • Per i minorenni, la giurisprudenza consolidata limita l'imposizione di spese e sanzioni pecuniarie in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso in Cassazione

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