Cassazione Penale, Sentenza n. 34967/2025 del 27/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza che ha confermato la loro condanna per concorso in cinque rapine aggravate (due delle quali con lesioni aggravate), deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione: (a) inosservanza dell'art. 28 del d.P.R. n. 448/1988 per il rigetto della richiesta di messa alla prova, lamentando che la Corte non avrebbe valutato adeguatamente la condotta post-fermo (comportamenti disciplinarmente regolari e partecipazione ad attività trattamentali) e la giovane età; (b) mancata riqualificazione della condotta di XXXXXXXXXXXXXX nel reato di favoreggiamento personale (art. 379 c.p.), nonostante sia rimasto seduto in auto e si sia limitato a filmare, e violazione/errata applicazione di vari articoli del codice penale (artt. 628, comma 3, n.1; 582; 585; 576 n.1; 61 n.2 in relazione a art. 379 c.p.); (c) violazioni degli artt. 111 Cost. e 125 c.p.p.; inoltre la difesa ha depositato conclusioni scritte tardive ritenute dalla Corte oltre il termine di legge.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili. Sul primo motivo ha ritenuto corretta la valutazione della Corte di appello (e del G.u.p.) secondo cui, nonostante l'assenza di sanzioni disciplinari intramurarie, dalle plurime relazioni comportamentali e dalle dichiarazioni degli imputati emergeva una carente consapevolezza e tentativi di minimizzare le responsabilità, elementi che legittimano il diniego della messa alla prova ex art. 28 d.P.R. 448/1988; la Corte ha inoltre escluso l'ammissione delle conclusioni depositate oltre il termine previsto dall'art. 611 c.p.p. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto congrua la qualificazione in concorso di rapina: la presenza non casuale sul luogo, la condivisione preventiva del progetto criminoso, la ripresa con cellulare e il possesso successivo di monili sottratti configurano un contributo, anche morale, idoneo a integrare il concorso e non il reato più lieve di favoreggiamento. La Corte ha ricordato i limiti del sindacato in Cassazione (giudice della motivazione e del diritto, non del merito). Inoltre è richiamato il principio consolidato secondo cui il minorenne che propone ricorso non può essere condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 28 d.P.R. n. 448/1988
L'ammissione alla messa alla prova per il minorenne è rimessa al giudizio discrezionale del giudice di merito che deve valutare il percorso rieducativo nel suo complesso, comprese le condotte successive al fermo; il diniego è legittimo se le relazioni comportamentali e le dichiarazioni del minore non dimostrano una genuina consapevolezza e propositi di emenda
art. 628 c.p. (rapina) e relative aggravanti
Gli elementi di aggravamento contestati sono stati ritenuti applicabili; la Corte ha confermato che la partecipazione anche morale o la presenza non casuale puo' integrare il concorso nella rapina
artt. 582, 585, 576 n.1, 61 n.2 c.p.
Richiamati nella prospettazione difensiva in relazione alla qualificazione del fatto; la Corte ha ritenuto che la condotta descritta non fosse riconducibile alla mera fattispecie più lieve invocata dalla difesa
art. 379 c.p. (favoreggiamento personale)
La norma sul favoreggiamento personale richiede che il reato presupposto sia già commesso e che l'agente fornisca aiuto successivo; la Corte ha escluso tale ricostruzione poiché l'imputato era presente, aveva concordato il progetto criminoso, filmato e successivamente deteneva provento, contribuendo così al rafforzamento del proposito criminose e alla diminuzione della resistenza delle vittime
art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p.
Articolo invocato dalla difesa per le censure in Cassazione (vizi di legge e motivazione); la Corte ha valutato i motivi e li ha dichiarati manifestamente infondati, ribadendo i limiti del sindacato di legittimità sul merito
art. 611, comma 1 c.p.p.
Termini per la presentazione di memorie/conclusioni: la Corte ha ritenuto inammissibili le conclusioni difensive depositate oltre il termine previsto, non potendosi tenere conto di quel materiale ai fini del decidere
art. 111 Cost. e art. 125 c.p.p.
Richiamati dalla difesa come profili costituzionali e di garanzia processuale; la Corte non ha ritenuto provata la loro violazione alla luce della motivazione e della valutazione di merito compiuta dai giudici territoriali
Massime di principio
- L'ammissione alla messa alla prova del minorenne è discrezionale e si valuta sull'insieme del percorso rieducativo: non bastano comportamenti intramurari positivi se le relazioni e le dichiarazioni non evidenziano reale presa di responsabilità e propositi di emenda
- La presenza non casuale sul luogo del reato, la condivisione preventiva del progetto criminoso, atti che rafforzano il proposito altrui (anche con azioni 'morali' come riprese o rassicurazioni) e il possesso di proventi sono elementi che possono integrare il concorso nel reato e non il favoreggiamento
- Il favoreggiamento personale (art. 379 c.p.) è configurabile soprattutto quando l'azione di aiuto interviene dopo la consumazione del reato; chi partecipa prima o durante con adesione o contributo, anche non materiale, è più propriamente concorrente
- In Cassazione è precluso un nuovo giudizio di merito: le doglianze che chiedono la diversa valutazione degli elementi di fatto o la riconsiderazione della persuasività delle prove sono inammissibili se non attengono a mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione
- Memorie o documenti depositati oltre i termini processuali previsti (art. 611 c.p.p.) sono inammissibili e non sono considerati nel decidere
- Per i minorenni, la giurisprudenza consolidata limita l'imposizione di spese e sanzioni pecuniarie in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso in Cassazione
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