Sentenza n. 1410/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 775/2024 del Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, pubblicata in data 07.05.2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, n. 775/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docenti e condannato il Ministero al pagamento di euro 1.454,16 oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza passata in giudicato del Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro. Tale sentenza aveva dichiarato il diritto della docente a percepire la retribuzione professionale docenti per il periodo indicato in motivazione e aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.454,16, oltre agli accessori di legge. Il Ministero si è costituito con un atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione del titolo giudiziale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovato l’inadempimento dell’Amministrazione e rilevando che il Ministero non aveva fornito elementi idonei a dimostrare la corretta esecuzione della sentenza. Applicando i principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, il giudice ha riconosciuto il diritto della ricorrente a ottenere quanto stabilito dal giudicato, precisando che i presupposti della pretesa già accertati nella sentenza del giudice ordinario non sono sindacabili nel giudizio di ottemperanza. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale del Ministero competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e subordinando l’intervento alla richiesta della ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00 per le spese del giudizio, oltre accessori se dovuti, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza consente di ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una decisione giurisdizionale; il giudice ha ordinato all’Amministrazione di conformarsi al titolo e ha previsto, in caso di inerzia, l’intervento del commissario ad acta.
art. 114 c.p.a.
Il giudice dell’ottemperanza ha accertato l’inadempimento dell’Amministrazione, ordinato l’esecuzione del giudicato e nominato anticipatamente un commissario ad acta per l’eventuale mancato adempimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione deve dimostrare o comunque chiarire l’avvenuta esecuzione del giudicato quando il creditore deduca l’inadempimento e produca il titolo esecutivo; una costituzione meramente formale, priva di indicazioni sull’adempimento, non è sufficiente a contrastare la pretesa.
- Il giudice dell’ottemperanza deve dare attuazione al contenuto precettivo del giudicato senza rimettere in discussione i presupposti della pretesa già definitivamente accertati dal giudice della cognizione.
- In caso di mancata esecuzione entro il termine assegnato all’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, prevedendone l’intervento su richiesta dell’interessato e fissando un termine ulteriore per l’adempimento.
Come è indicizzato
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