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Sentenza

Sentenza n. 6673/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione terza) n. 1377, pubblicata il 2 dicembre 2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202601229

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione di inammissibilità della domanda di agevolazione per il programma “Pacchetti Integrati di Agevolazione Turismo (MiniPIA Turismo)”

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha appellato la sentenza del TAR Puglia che aveva respinto il ricorso contro l’inammissibilità della domanda di agevolazione relativa al recupero di un immobile sito in zona A, da destinare a struttura alberghiera. L’appellante ha dedotto: violazione dell’art. 60 c.p.a., motivazione apparente, omessa pronuncia, errore in iudicando e travisamento dei presupposti; violazione del divieto di integrazione giudiziale della motivazione, difetto di istruttoria e contraddittorietà, sostenendo che la piattaforma telematica avrebbe imposto la selezione di una fattispecie diversa da quella effettivamente applicabile; violazione dell’art. 6, comma 2, lett. b2), del bando, travisamento della prova e violazione della tassatività della lex specialis, poiché l’immobile sarebbe stato sostanzialmente abbandonato nonostante l’esistenza di un contratto di locazione, l’uso commerciale di un subalterno e lavori di rifacimento delle facciate; violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dei principi di affidamento e parità di trattamento, assumendo che il giudice di primo grado avrebbe introdotto requisiti non previsti dal bando; irragionevolezza e illogicità della diversa disciplina tra la lett. b2), relativa a immobili abbandonati da almeno tre anni ubicati in zona A, e la lett. e), che non prevedeva analoga soglia temporale; violazione del contraddittorio, della motivazione, della trasparenza e della parità di trattamento; omessa pronuncia sulla compatibilità del requisito triennale con l’art. 73 del regolamento UE 2021/1060.

La decisione

L’appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha ritenuto irrilevante la selezione telematica della fattispecie di cui alla lett. b1), poiché l’amministrazione aveva comunque qualificato e istruito la domanda secondo la lett. b2), relativa agli immobili abbandonati da almeno tre anni. Ha giudicato legittima la valutazione amministrativa secondo cui il requisito non sussisteva: un appartamento era stato concesso in locazione ed era rimasto nella disponibilità della conduttrice, con corresponsione del canone; un altro subalterno era utilizzato per un’attività commerciale; sull’immobile erano stati avviati interventi di rifacimento delle facciate mediante presentazione di SCIA e CILA in sanatoria e fruizione del bonus facciate. Tali circostanze, comunicate con il preavviso di rigetto, dimostravano l’assenza di un abbandono almeno triennale. Il Collegio ha precisato che l’abbandono richiede congiuntamente la rinuncia alla fruizione e alla cura del bene, l’assenza di utilità o frutti civili e la carenza di manutenzione con conseguente deterioramento; il solo deterioramento o la sola carenza manutentiva non sono sufficienti. La previsione del requisito triennale per gli immobili in zona A non è stata ritenuta irragionevole, poiché le lett. b2) ed e) disciplinano fattispecie diverse, elaborate nell’esercizio della discrezionalità amministrativa e tecnica: la prima riguarda strutture alberghiere ed extralberghiere ubicate nei centri storici, mentre la seconda riguarda soltanto strutture alberghiere senza limitazione localizzativa. È stata respinta anche la censura relativa all’art. 73 del regolamento UE 2021/1060, ritenuto non direttamente rilevante perché recante criteri generali per la selezione delle operazioni finanziate dai fondi europei. La censura sull’uso della sentenza semplificata è stata respinta, essendo stata ritenuta congrua la motivazione del TAR. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    La sentenza in forma semplificata è legittima quando contiene una motivazione congrua e appropriata rispetto ai vizi dedotti e individua le ragioni decisive della reiezione.

  • art. 6, comma 2, lett. b2), del bando MiniPIA Turismo

    la realizzazione di strutture turistico alberghiere e di strutture extralberghiere, attraverso lavori di manutenzione straordinaria e/o consolidamento, restauro e risanamento conservativo di immobili abbandonati da almeno tre anni ed ubicati in zona A centro storico da destinarsi interamente ad attività ricettiva. Tali immobili devono essere collocati in un complesso immobiliare unitario e lo stato di abbandono deve essere asseverato da tecnico abilitato

    Il requisito dell’abbandono triennale presuppone non solo carenza di manutenzione e deterioramento, ma anche rinuncia alla fruizione e alla cura del bene, assenza di utilità o frutti civili e destinazione dell’intero complesso alla struttura ricettiva.

  • art. 6, comma 2, lett. e), del bando MiniPIA Turismo

    La diversa disciplina rispetto alla lett. b2) non è irragionevole quando le due fattispecie di finanziamento hanno ambito oggettivo e localizzativo differente.

  • art. 73 regolamento (UE) 2021/1060

    La disposizione stabilisce criteri generali, non discriminatori, trasparenti e proporzionati per la selezione delle operazioni da parte dell’autorità di gestione, ma non impedisce di prevedere nel bando requisiti specifici e differenziati coerenti con le diverse categorie di intervento.

  • artt. 3 e 97 Cost.

    I principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento non risultano violati da una differenziazione dei requisiti di accesso al finanziamento giustificata dalla diversa tipologia e localizzazione degli interventi.

Massime di principio

  • Ai fini dell’accesso a un contributo previsto per il recupero di immobili abbandonati, l’abbandono non coincide con la sola carenza di manutenzione o con il deterioramento materiale del bene, ma richiede anche la rinuncia alla sua fruizione e cura, l’assenza di utilità o frutti civili e una situazione di effettiva inutilizzazione protratta per il periodo richiesto dal bando.
  • La permanenza di un contratto di locazione, della disponibilità del bene in capo al conduttore e della corresponsione del canone è incompatibile con la qualificazione dell’immobile come abbandonato, anche se il conduttore non vi risiede stabilmente.
  • La presentazione di titoli edilizi e l’avvio di lavori di manutenzione o rifacimento delle facciate possono dimostrare l’interesse del proprietario o del promissario acquirente alla conservazione del bene e, quindi, escludere lo stato di abbandono richiesto dal bando.
  • L’amministrazione può prevedere requisiti differenti per diverse categorie di intervento e localizzazione, purché la distinzione sia coerente con l’oggetto dei finanziamenti e non risulti manifestamente irragionevole o sproporzionata; non è illogico applicare una soglia temporale di abbandono soltanto agli interventi relativi a immobili ubicati nei centri storici.
  • Nell’interpretazione dei requisiti di un bando per agevolazioni pubbliche rilevano il tenore letterale della lex specialis e la finalità complessiva della misura; quando il bando richiede che l’immobile sia destinato interamente all’attività ricettiva, la verifica può riguardare il complesso immobiliare unitario anche in presenza di singole porzioni utilizzate per attività diverse.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatoriePartecipazione al procedimentoDecisione e riti speciali
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoria

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