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Sentenza

Sentenza n. 1168/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'ottemperanza, della sentenza n. 654/2024 del Tribunale di Livorno – Sezione Lavoro pubblicata il 06.09.2024 all’esito del procedimento RG n. 670/2024.

Giustizia amministrativa202502856

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Livorno che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente e alle somme accessorie

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza n. 654/2024 del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a ottenere la Carta docente per euro 500,00 annui relativamente agli anni scolastici indicati nella sentenza, oltre rivalutazione e interessi, e aveva condannato il Ministero a mettere la Carta docente a sua disposizione. La sentenza era stata eseguita soltanto quanto alle spese di giudizio, mentre non risultava dimostrata la corresponsione di quanto dovuto alla ricorrente. La ricorrente ha quindi chiesto l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la penalità di mora. Il Ministero, benché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito. Il termine di 120 giorni previsto per l’adempimento delle amministrazioni alle esecuzioni pecuniarie era ampiamente decorso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il giudicato non era stato integralmente eseguito e che non sussistevano ostacoli normativi alla corresponsione di quanto dovuto, essendo stato notificato il titolo esecutivo all’organo competente ed essendo decorso il termine di 120 giorni previsto dalla legge. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Livorno entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, secondo le modalità stabilite nel giudicato. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, o un suo sostituto, assegnandogli ulteriori 60 giorni per procedere agli adempimenti necessari, anche mediante il pagamento in conto sospeso. Ha inoltre condannato il Ministero al pagamento di una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e fino al pagamento. Le spese di giudizio, pari a euro 800,00 oltre IVA e CPA, sono state poste a carico del Ministero e attribuite ai procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di adottare le misure necessarie all’esecuzione del giudicato e di disporre una penalità di mora in caso di persistente inadempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, conv. in l. 30/1997

    Il termine dilatorio per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari aventi effetti pecuniari nei confronti delle amministrazioni era decorso, sicché non costituiva ostacolo all’accoglimento dell’ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. 669/1996, conv. in l. 30/1997

    pagamento in “conto sospeso”

    È stato richiamato quale possibile modalità di pagamento utilizzabile dal commissario ad acta per dare esecuzione al giudicato.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    La sentenza del giudice ordinario, da eseguire, prevedeva rivalutazione e interessi sulle somme dovute nei limiti stabiliti da tale disposizione.

  • art. 1, comma 781, lett. a), l. 208/2015

    Ha novellato la disciplina della penalità di mora richiamata dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è fondato quando l’amministrazione abbia eseguito solo parzialmente un giudicato e non dimostri l’integrale corresponsione delle somme e l’adozione delle attività necessarie a soddisfare la posizione riconosciuta al privato.
  • Decorso il termine di 120 giorni previsto per l’adempimento delle amministrazioni alle pronunce giudiziarie aventi effetti pecuniari, e notificato il titolo esecutivo all’organo competente, non sussiste tale termine dilatorio quale ostacolo all’azione di ottemperanza.
  • In caso di mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, incaricato di provvedere entro un termine successivo in caso di persistente inerzia.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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