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Sentenza

Sentenza n. 14172/2026 - Roma, Sezione 5B

Giustizia amministrativa202412835

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana per l’emersione di elementi di controindicazione penale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente cittadinanza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il Ministero dell’Interno aveva respinto l’istanza ritenendo ostativi alcuni elementi di carattere penale. Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, eccesso di potere per disparità di trattamento, irragionevolezza, incoerenza e ingiustizia manifesta, evidenziando che la cittadinanza era stata concessa ad altri familiari, tra cui il padre, la sorella, la moglie convivente e i figli minori, nonostante i precedenti penali riferibili alla medesima situazione familiare. Ha inoltre dedotto travisamento ed erronea valutazione dei fatti, illogicità e contraddittorietà della motivazione, ingiustizia manifesta e difetto di istruttoria, sostenendo che i precedenti erano risalenti, archiviati o estinti e che l’Amministrazione non aveva adeguatamente considerato l’integrazione sociale e familiare, l’attività imprenditoriale e l’acquisto di un immobile in Italia. Il motivo accolto dal Collegio ha riguardato la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e il difetto di istruttoria, poiché il diniego aveva affermato che il richiedente non aveva presentato osservazioni al preavviso di rigetto, mentre dagli atti risultava che egli aveva trasmesso una memoria difensiva tramite PEC il 29 aprile 2024, prima dell’adozione del provvedimento conclusivo del 18 giugno 2024, sebbene oltre il termine di dieci giorni.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondata e assorbente la censura relativa all’omessa valutazione delle osservazioni presentate in riscontro al preavviso di rigetto. Il Collegio ha rilevato che la memoria era stata inviata all’indirizzo PEC indicato dall’Amministrazione e con le modalità prescritte, era pervenuta alla pubblica amministrazione con significativo anticipo rispetto al diniego e non era stata oggetto di alcuna specifica contestazione da parte del Ministero. Il termine di dieci giorni previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990 è stato qualificato come ordinatorio e non perentorio; pertanto, le osservazioni tardive devono essere valutate quando siano pervenute prima dell’adozione del provvedimento finale. L’omessa considerazione delle controdeduzioni ha leso il contraddittorio procedimentale e ha determinato l’illegittimità del diniego. Il giudice ha escluso l’applicabilità della sanatoria processuale prevista dall’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, sia perché il provvedimento in materia di cittadinanza è discrezionale, sia perché la disposizione, nella formulazione modificata dal d.l. n. 76/2020, esclude espressamente i provvedimenti adottati in violazione dell’art. 10-bis. Il diniego è stato quindi annullato, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. Il TAR ha precisato che l’annullamento per violazione partecipativa comporta la regressione del procedimento e non consente al giudice di pronunciarsi sulla spettanza della cittadinanza; il Ministero dovrà riesaminare l’istanza, valutare le osservazioni e, ove persistano profili ostativi, esplicitarli mediante il necessario preavviso. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    Costituisce la base normativa della domanda di concessione della cittadinanza italiana proposta dal ricorrente.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    il termine di dieci giorni dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 [...] non è perentorio

    Il termine per presentare osservazioni al preavviso di rigetto è ordinatorio; le osservazioni, anche tardive, devono essere valutate se pervenute prima dell’adozione del provvedimento finale.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’articolo 10-bis

    La sanatoria processuale basata sulla dimostrazione che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso non opera per i provvedimenti adottati in violazione dell’art. 10-bis.

  • d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla l. 11 settembre 2020, n. 120

    Ha modificato l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990 escludendo espressamente dalla sanatoria i provvedimenti adottati in violazione dell’art. 10-bis.

Massime di principio

  • Il termine di dieci giorni previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per la presentazione delle osservazioni al preavviso di rigetto ha natura ordinatoria e non perentoria, in assenza di un’espressa qualificazione legislativa.
  • Le osservazioni presentate oltre il termine dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 devono essere valutate dall’Amministrazione quando siano pervenute prima dell’adozione del provvedimento conclusivo, poiché la finalità partecipativa e collaborativa della norma impone di considerare gli elementi acquisiti in tempo utile.
  • L’omessa valutazione delle controdeduzioni presentate in risposta al preavviso di rigetto integra violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e difetto di istruttoria, anche quando il preavviso sia stato formalmente comunicato.
  • La sanatoria prevista dall’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990 non è applicabile ai provvedimenti adottati in violazione dell’art. 10-bis; l’Amministrazione non può quindi dimostrare in giudizio che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso per evitare l’annullamento.
  • Quando il provvedimento discrezionale è annullato per violazione delle garanzie partecipative, il giudice deve limitarsi a restituire il potere all’Amministrazione, senza accertare la spettanza del bene della vita; l’Amministrazione deve riesaminare la domanda nel rispetto del vincolo conformativo derivante dalla sentenza.
  • L’annullamento per violazione dell’art. 10-bis comporta la regressione del procedimento e impone all’Amministrazione, ove permangano motivi ostativi, di esplicitarli nuovamente mediante un regolare preavviso di rigetto.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaVizi formali non invalidantiEffetto conformativo e riedizione del potere

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