Sentenza n. 5638/2026 - Roma, Sezione 1
per l’accertamento e la conseguente dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente in ordine al procedimento unitario finalizzato al rilascio del visto d’ingresso per motivi di studio, stante la regolare preiscrizione e trasmissione della richiesta, previa formalizzazione della domanda in Ambasciata, con relativa condanna a provvedere entro 30 giorni e richiesta di nomina di Commissario ad acta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d’ingresso per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio dell’Amministrazione sull’istanza di attivazione del procedimento unitario finalizzato al rilascio di un visto d’ingresso per motivi di studio, prospettando la regolare preiscrizione e trasmissione della richiesta e chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, la condanna dell’Amministrazione a provvedere entro trenta giorni e, in caso di inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio, la sede diplomatica ha fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 17 dicembre 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento da parte della sede diplomatica integrasse il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerato il periodo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell’Amministrazione, anche in ragione dell’elevato numero di istanze analoghe. L’Amministrazione è stata comunque condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato eventualmente versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; il ricorso è stato proposto per ottenere l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e la condanna a provvedere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l’attività dell’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa fatta valere.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base normativa richiamata per disporre l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente alla normativa nazionale, quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione da parte dell’amministrazione dell’appuntamento necessario per la presentazione della domanda costituisce pieno soddisfacimento della pretesa relativa all’attivazione del procedimento e determina la cessazione della materia del contendere, quando l’oggetto della domanda giudiziale era l’avvio del procedimento e non il rilascio finale del provvedimento richiesto.
- La cessazione della materia del contendere nel giudizio avverso il silenzio presuppone che l’attività amministrativa sopravvenuta soddisfi integralmente la pretesa concretamente azionata in giudizio.
- Anche quando dichiara la cessazione della materia del contendere, il giudice può porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato, compensando invece le spese di lite in ragione della durata contenuta dell’inerzia e del comportamento collaborativo dell’amministrazione.
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