Sentenza del 22/07/2015 n. 15414 - Corte di Cassazione
ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - Aiuto di Stato - Azione per il recupero - Termine di decadenza di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Applicabilità - Esclusione - Termine di prescrizione ex art. 2946 c.c. - Applicabilità - Ragioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il recupero dell’IRPEG non versata per il 1999, in conseguenza della fruizione di un regime agevolativo previsto per società per azioni a capitale pubblico maggioritario, successivamente qualificato dalla Commissione europea come aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune. La società sosteneva, tra l’altro, che l’Amministrazione fosse decaduta dal potere di recupero ai sensi dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, che il condono tombale ex art. 9 della legge n. 289 del 2002 impedisse il recupero e che fossero violati i principi di motivazione, affidamento e legittimità costituzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha stabilito che al recupero di aiuti di Stato non si applica il termine di decadenza previsto per l’accertamento tributario dall’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, ma il termine ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., decorrente dalla notifica allo Stato membro della decisione della Commissione europea che qualifica l’aiuto come illegittimo. Il condono tombale non impedisce il recupero, dovendo la relativa disciplina essere non applicata quando contrasti con il principio di effettività del diritto dell’Unione. È stata inoltre ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale e non è stato riconosciuto alcun legittimo affidamento della beneficiaria. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 15.000 euro oltre eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973
termine quinquennale di decadenza
Non si applica al recupero di aiuti di Stato, perché tale recupero è distinto dall’ordinario potere di accertamento fiscale e l’applicazione del termine decadenziale potrebbe contrastare con l’effettività del diritto dell’Unione.
Art. 2946 c.c.
termine ordinario di prescrizione
Il credito erariale relativo al recupero dell’aiuto di Stato è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, con decorrenza dalla notifica allo Stato membro della decisione della Commissione europea che rende l’aiuto qualificabile come illegale.
Legge n. 289 del 2002, art. 9
definizione automatica per gli anni pregressi, c.d. condono tombale
Il condono non può impedire il recupero di un aiuto di Stato dichiarato incompatibile con il mercato comune; la norma deve essere non applicata nella parte incompatibile con il diritto dell’Unione.
D.L. n. 185 del 2008, art. 24, convertito nella legge n. 2 del 2009
La disposizione conferma la non rilevanza del condono ai fini del recupero degli aiuti di Stato incompatibili.
Regolamento CE n. 659 del 1999, art. 14, comma 3
Impone il recupero effettivo dell’aiuto illegittimo e prevale sulle disposizioni nazionali incompatibili.
Regolamento CE n. 659 del 1999, art. 15
Il termine previsto dalla norma riguarda i rapporti tra Commissione europea e Stato membro e non disciplina direttamente il termine dell’azione nazionale di recupero verso il beneficiario.
Art. 11 Cost.
Costituisce il fondamento della prevalenza e della diretta applicazione delle norme dell’ordinamento europeo, con conseguente non applicazione della disciplina interna incompatibile.
D.L. n. 10 del 2007, convertito nella legge n. 46 del 2007
Disciplina speciale nazionale collegata al recupero degli aiuti di Stato dichiarati incompatibili.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione recupera un beneficio fiscale qualificato come aiuto di Stato illegittimo, non si applicano automaticamente i termini decadenziali ordinari dell’accertamento tributario; occorre verificare la disciplina speciale e, secondo questo orientamento, opera la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.
- Il termine di prescrizione decorre, in linea generale, dalla notifica allo Stato membro della decisione della Commissione europea che qualifica l’aiuto come incompatibile, non dalla data in cui il contribuente ha fruito del beneficio.
- Un condono, una definizione agevolata o altra misura nazionale che renda definitive le imposte non può neutralizzare l’obbligo europeo di recuperare un aiuto di Stato incompatibile.
- Il beneficiario di un aiuto di Stato non può normalmente invocare il legittimo affidamento, poiché deve verificare con adeguata diligenza la regolarità della procedura europea di autorizzazione dell’aiuto.
- Nel valutare la tempestività del recupero occorre distinguere tra accertamento fiscale ordinario e restituzione di un vantaggio qualificato come aiuto di Stato: si tratta di vicende giuridiche diverse, con presupposti e termini differenti.
- Le contestazioni relative a motivazione, quantificazione degli interessi e specificità dell’appello devono essere formulate in modo puntuale e autosufficiente; censure generiche o riferite impropriamente a vizi di motivazione possono essere dichiarate inammissibili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 lug 2015Sentenza del 22/07/2015 n. 21 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 22 lug 2015Sentenza del 22/07/2015 n. 22 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 22 lug 2015Sentenza del 22/07/2015 n. 795 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 22 lug 2015Sentenza del 22/07/2015 n. 6637 - Comm. Trib. Prov. Milano
- Sentenza · 22 lug 2015Sentenza del 22/07/2015 n. 6647 - Comm. Trib. Prov. Milano
- Sentenza · 22 lug 2015Sentenza del 22/07/2015 n. 6659 - Comm. Trib. Prov. Milano
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →