Cassazione Civile, Ordinanza n. 07272/2025 del 18/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore autonomo)
La controversia
L'ente previdenziale aveva emesso un avviso di addebito per il recupero di maggiore contribuzione dovuta alla gestione commercianti per gli anni 2009-2012, computando nella base imponibile anche redditi percepiti dalla contribuente in forza della sua partecipazione a una società a responsabilità limitata. La lavoratrice aveva ottenuto in primo e secondo grado l'accoglimento dell'opposizione, sul rilievo che l'art. 3-bis del d.l. n. 384 del 1992, convertito nella l. n. 438 del 1992, si riferisce solo ai soci di società di persone e che gli utili da partecipazione in società di capitali sono redditi di capitale, non redditi d'impresa. Con l'unico motivo di ricorso l'ente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 3-bis citato e, in connessione, della l. n. 233 del 1990, sostenendo che la contribuzione dovesse essere parametrata a tutti i redditi percepiti nell'anno, compresi quelli da partecipazione societaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l'orientamento consolidato secondo cui, per i soggetti iscritti alla gestione previdenziale per attività autonoma, la base imponibile contributiva comprende la totalità dei redditi d'impresa come definiti dalla disciplina fiscale, ma non anche i redditi di capitale. Poiché nella vicenda i redditi contestati derivavano da mera partecipazione agli utili di una società di capitali, senza svolgimento di attività lavorativa, essi restavano esclusi dal computo contributivo. Non sono state liquidate spese per la mancata costituzione dell'intimata; è stato inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
norma invocata per censurare la violazione e falsa applicazione di legge.
art. 3-bis d.l. 19 settembre 1992, n. 384, conv. con modif. in l. 14 novembre 1992, n. 438
prevede che, per i soggetti di cui alla l. n. 233 del 1990, il contributo annuo sia rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF; la Corte lo interpreta come riferito ai soli redditi d'impresa, non ai redditi di capitale.
l. 2 agosto 1990, n. 233, art. 1
individua i soggetti iscritti alla gestione previdenziale cui si applica il criterio di commisurazione contributiva richiamato dall'art. 3-bis.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 55
definisce, nel testo applicabile, i redditi d'impresa come quelli derivanti dall'esercizio di attività imprenditoriale.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 44, lett. e)
qualifica come redditi di capitale gli utili da partecipazione alle società soggette a IRES; tali utili, se percepiti per mera partecipazione e senza attività lavorativa, non entrano nella base contributiva.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Corte cost. n. 354/2001
richiamata per la distinzione tra soci di società di persone, cui il reddito sociale è imputato per trasparenza, e soci di società di capitali, che percepiscono utili qualificati come redditi di capitale.
Massime di principio
- La base imponibile dei contributi dovuti alla gestione previdenziale dei lavoratori autonomi iscritti ex l. n. 233 del 1990 va commisurata alla totalità dei redditi d'impresa fiscalmente qualificati come tali, ma non può essere estesa, per interpretazione analogica o estensiva, ai redditi di capitale.
- Gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, in assenza di prestazione di attività lavorativa nell'impresa, sono redditi di capitale e restano esclusi dal computo della contribuzione previdenziale dovuta alla gestione commercianti.
- Per individuare il reddito rilevante ai fini contributivi occorre far riferimento alla qualificazione fiscale del reddito nel T.U.I.R.; la normativa previdenziale rinvia alla nozione fiscale di reddito d'impresa e non consente di attrarre nella base imponibile categorie reddituali diverse.
- La disciplina è diversa per i soci di società di persone, nei quali il reddito societario è imputato per trasparenza al socio, rispetto ai soci di società di capitali, per i quali gli utili hanno natura di redditi di capitale.
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