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Ordinanza

Ordinanza n. 2243/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) n. 214/2026, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202604081

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Puglia, Sezione I, n. 214/2026, di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni appellate)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune di Fasano ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. per la riforma dell'ordinanza con cui il TAR Puglia aveva respinto la domanda cautelare. Dal testo non emergono i motivi specifici dedotti con l'appello né l'oggetto sostanziale dell'atto amministrativo impugnato nel giudizio di primo grado. Il Consiglio di Stato ha esaminato, impregiudicata ogni decisione sul merito, il requisito del periculum in mora.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo insussistente il periculum in mora. L'appellante non ha allegato un danno grave e irreparabile, poiché il pregiudizio prospettato aveva natura eminentemente patrimoniale ed era quindi suscettibile di ristoro nell'ipotesi di eventuale accoglimento del ricorso. La decisione è espressamente limitata alla fase cautelare e non pregiudica l'esame del merito. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il danno meramente patrimoniale, quando sia suscettibile di ristoro economico in caso di eventuale accoglimento del ricorso, non integra di regola un pregiudizio grave e irreparabile idoneo a fondare il periculum in mora.
  • L'appello cautelare deve essere respinto quando l'appellante non allega e dimostra un danno grave e irreparabile; la valutazione del periculum non comporta una decisione pregiudizievole sul merito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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