Sentenza n. 11099/2026 - Roma, Sezione 4B
per l’annullamento 1) del decreto del -OMISSIS- 2023, notificato in data 20 gennaio 2022, con cui il Questore della provincia di Viterbo ha respinto l’istanza avanzata dal ricorrente al fine di ottenere il rilascio del porto d’armi uso caccia; 2) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso, per quanto possa occorrere: - la nota prot. n. -OMISSIS-2022, con la quale la Questura di Viterbo ha comunicato al ricorrente «l’avvio del procedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo del porto d’armi uso caccia»; - la relazione – se esistente – recante l’istruttoria effettuata dall’amministrazione resistente, anche a mezzo Comando dei Carabinieri, ai fini della decisione in ordine all’istanza presentata dal ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del Questore di Viterbo di rilascio del porto d’armi per uso caccia, nonché gli atti connessi, incluso il preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del porto d’armi per uso venatorio deducendo, con il primo motivo, l’assenza di elementi concreti idonei a fondare una prognosi di inaffidabilità: non avrebbe commesso il delitto di falsa testimonianza, non sarebbe responsabile dei danneggiamenti lamentati dalla vicina e l’unico procedimento penale sarebbe stato archiviato o comunque definito senza condanna. Con il secondo motivo ha denunciato il difetto di motivazione, sostenendo che l’amministrazione non avrebbe considerato gli elementi favorevoli e le proprie osservazioni al preavviso di rigetto. Il ricorrente ha inoltre contestato la rilevanza delle vicende penali in quanto concluse senza condanna.
La decisione
Il TAR ha respinto congiuntamente i due motivi. Ha premesso che il possesso e la detenzione di armi non costituiscono un diritto assoluto, ma un’eccezione al divieto legale di andare armati. Il rilascio o il rinnovo del titolo richiede quindi una valutazione prognostica sull’affidabilità del richiedente e sul rischio di abuso, avente natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria. Tale valutazione può fondarsi su elementi concreti, inclusi precedenti penali e di polizia, anche indipendentemente dall’esito del procedimento penale, poiché l’amministrazione può apprezzare autonomamente i fatti. Nel caso concreto, il Questore aveva già revocato una precedente licenza e il diniego risultava ampiamente motivato sulla base di una perdurante conflittualità con i vicini, di interventi delle forze dell’ordine per diverbi e di dissidi sfociati in procedimenti giudiziari. L’assoluzione o l’archiviazione non rendevano irrilevanti tali fatti, che potevano assumere rilievo come condotte indicative di ostilità e di rischio di abuso delle armi. Il Collegio ha inoltre escluso il difetto di motivazione per mancata considerazione delle osservazioni ex art. 10-bis l. 241/1990, poiché non risultava che il documento fosse stato trasmesso o ricevuto dall’amministrazione; pertanto il ricorrente non aveva partecipato effettivamente al procedimento mediante memorie o controdeduzioni. La valutazione amministrativa è stata ritenuta ragionevole e proporzionata, avendo dato prevalenza alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici rispetto all’interesse individuale alla detenzione di armi. Ricorso respinto e spese compensate.
Norme richiamate
art. 530, comma 2, c.p.p.
assolto ex art. 530, comma 2 c.p.p.
L’assoluzione penale non impedisce all’autorità di pubblica sicurezza di valutare autonomamente i fatti ai fini della prognosi di affidabilità richiesta per il porto d’armi.
art. 10-bis l. 241/1990
Osservazioni -OMISSIS- ex art. 10bis
L’amministrazione non è tenuta a replicare a osservazioni che non risultino trasmesse o ricevute nell’ambito del procedimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il rilascio o il rinnovo del porto d’armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto, ma presuppone che il richiedente offra piena garanzia di non abusare dell’arma; l’autorità di pubblica sicurezza esercita una valutazione cautelare e preventiva, non sanzionatoria.
- Il diniego del porto d’armi può essere fondato su una valutazione prognostica di inaffidabilità basata su elementi concreti, anche quando i procedimenti penali relativi ai fatti considerati si siano conclusi con assoluzione, archiviazione o comunque senza condanna.
- L’autorità di pubblica sicurezza può apprezzare autonomamente i fatti emersi in procedimenti penali e attribuire rilievo a una perdurante conflittualità interpersonale, a interventi ripetuti delle forze dell’ordine e a dissidi sfociati in procedimenti giudiziari quali indicatori del pericolo di abuso delle armi.
- La mancata considerazione delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990 non determina l’illegittimità del provvedimento quando non risulti che tali osservazioni siano state trasmesse o ricevute dall’amministrazione.
- Nel bilanciamento tra l’interesse individuale alla detenzione di armi e la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici, è legittimo accordare prevalenza a questi ultimi quando gli elementi istruttori supportino una prognosi ragionevole e proporzionata di possibile abuso.
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