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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46940/2022 del 12/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato il riesame della misura cautelare (divieto di dimora nella provincia di Palermo) contestando violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione alla gravità del quadro indiziario. Il ricorrente ha dedotto la mancata indicazione, nell'ordinanza impugnata, degli elementi concreti da cui sarebbe derivata la stabilità e la continuità della partecipazione al presunto sodalizio criminale, sostenendo che le condotte indicate erano episodi isolati o di breve durata e che non era stata dimostrata una connotazione fiduciaria dei rapporti con gli altri indagati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e perché fondato su motivi non consentiti in sede di legittimità, rilevando che il ricorrente si è limitato a proporre una lettura alternativa dei fatti già esaminati in sede di riesame senza contestare specifici vizi logico-giuridici della motivazione. Il provvedimento impugnato è stato ritenuto congruo nel valutare la gravità indiziaria: la motivazione ha valorizzato la struttura organizzativa dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, il ruolo operativo stabile del ricorrente svolto come "palo" nella vendita (accertato mediante immagini video), la consegna dei proventi ad altro coindagato e gli accessi costanti nei luoghi utilizzati come basi operative. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui la partecipazione associativa può sussistere anche per un periodo breve e che la commissione dei "reati-fine" non è necessaria per la configurabilità dell'associazione. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare all Cassa delle ammende la somma di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, commi 1 e 2

    art. 74, commi 1 e 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La misura cautelare è stata applicata in relazione al reato disciplinato da tale norma (illecita attività connessa a stupefacenti). La Corte ha ritenuto che, ai fini della partecipazione associativa finalizzata al traffico di stupefacenti, non sia necessaria la prova della commissione dei cosiddetti "reati-fine" per configurare l'associazione.

  • Giurisprudenza - Sez. 1, n. 5445 del 07/11/2019 (Ermini)

    Sez. 1, n. 5445 del 07/11/2019, dep. 2020, Ermini, Rv. 278471

    Principio richiamato dalla Corte: la durata limitata del periodo di osservazione non esclude la configurabilità del reato di partecipazione associativa; la partecipazione può essere anche di breve periodo.

  • Giurisprudenza - Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021 (Scarcello)

    Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703

    Principio richiamato: in materia di reati associativi la commissione dei reati-fine non è necessaria ai fini della configurabilità dell'associazione né ai fini della prova della partecipazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità la Corte non riesamina liberamente fatti e valutazioni probatorie già compiute dal giudice del merito; il ricorrente deve indicare vizi di diritto o passaggi motivazionali specifici per ottenere accoglimento.
  • Per i reati associativi finalizzati al traffico di stupefacenti non è necessaria la prova della commissione dei reati-fine: rilevano il contributo operativo, la ripetizione di comportamenti funzionali all'organizzazione, l'esistenza di ruoli (es. "palo"), la gestione dei proventi e l'accesso a basi operative.
  • La breve durata temporale dell'attività non esclude la partecipazione all'associazione criminale: può sussistere anche una partecipazione di breve periodo purché emergano elementi di stabilità o un contributo operativo riconoscibile.
  • Le prove video, la documentazione di consegna di proventi e la dimostrazione di frequentazione abituale di luoghi operativi sono elementi che rafforzano la gravità indiziaria e la sussistenza di una partecipazione al sodalizio.
  • Per impugnare efficacemente una motivazione occorre non limitarsi a proporre una lettura alternativa dei fatti, ma indicare specifici errori logico-giuridici o lacune motivazionali che incidano sulla tenuta dell'argomentazione decisoria.

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