Sentenza n. 10728/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del Decreto del Ministro dell'Interno 17 gennaio 2024 di diniego dell'istanza della concessione della cittadinanza italiana (-OMISSIS-), notificato dalla Prefettura di Vicenza Ufficio Territoriale del Governo in data 05.03.2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di diniego della concessione della cittadinanza italiana per residenza
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana adottato dopo la presentazione dell'istanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto l'assoluta carenza di motivazione, la violazione di legge e l'eccesso di potere, sostenendo che l'Amministrazione non avrebbe valutato adeguatamente la gravità concreta dei precedenti penali, la personalità, l'integrazione lavorativa, economica e familiare e il livello di inserimento nella comunità nazionale. Ha inoltre contestato l'addebito di avere reso una dichiarazione mendace sulla propria situazione penale, affermando di avere dichiarato, nel modulo a risposte obbligate, l'esistenza di precedenti penali. A carico del richiedente risultavano una condanna del 2014 per produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti in concorso e un decreto penale esecutivo del 2020 per guida in stato di ebbrezza, commessa nel novembre 2019, circa due anni prima della domanda di cittadinanza presentata nell'ottobre 2021.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto adeguatamente motivato il diniego, poiché l'Amministrazione aveva indicato i precedenti penali e illustrato il percorso logico-giuridico seguito. La concessione della cittadinanza per naturalizzazione è stata qualificata come espressione di un potere altamente discrezionale e come giudizio prognostico complessivo sull'idoneità del richiedente a entrare stabilmente nella comunità nazionale. I precedenti non devono essere valutati atomisticamente, ma nel loro insieme, considerando natura, gravità, periodicità, reiterazione e prossimità temporale alla domanda. Il reato in materia di stupefacenti è stato ritenuto particolarmente grave e sintomatico di possibile pericolosità sociale; la guida in stato di ebbrezza è stata considerata indicativa della scarsa adesione ai valori di tutela della vita, dell'incolumità altrui e della solidarietà sociale. La vicinanza temporale del reato stradale alla domanda ha accresciuto il suo valore sintomatico nell'ambito del decennio di osservazione. Il giudice ha inoltre ritenuto irrilevante, ai fini dell'esito, la contestazione relativa alla dichiarazione mendace, poiché il provvedimento era plurimotivato ed era sufficiente la legittimità autonoma del diniego fondato sui precedenti penali. L'integrazione sociale, la stabile occupazione e l'assenza di pericolosità non sono state considerate sufficienti a superare gli elementi negativi, trattandosi di condizioni ordinarie e minime attese dallo straniero regolarmente soggiornante. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, nonostante nel corpo della motivazione sia indicata la compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992
La concessione della cittadinanza per residenza richiede, oltre alla durata della residenza legale, un giudizio prognostico sull'irreprensibilità della condotta e sull'adeguato grado di adesione ai valori della comunità nazionale.
art. 6, comma 2, lett. b), legge n. 91/1992
Il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, in ragione della pena edittale, rientra tra quelli automaticamente ostativi all'acquisto della cittadinanza da parte del coniuge di cittadino, salvo riabilitazione; la sentenza lo valorizza anche quale grave elemento negativo nel procedimento di naturalizzazione per residenza.
art. 73 d.P.R. 309/1990
La produzione e il traffico illecito di stupefacenti sono considerati condotte particolarmente gravi e sintomatiche di pericolosità sociale e di scarsa adesione ai valori della comunità.
art. 186, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 285/1992
La guida in stato di ebbrezza può essere valutata come indicatore della personalità del richiedente e della sua insufficiente adesione ai doveri di solidarietà e tutela dell'incolumità altrui, anche indipendentemente dal verificarsi di un danno concreto.
art. 76 d.P.R. n. 445/2000
La dichiarazione mendace resa nella domanda di cittadinanza può costituire un'ulteriore ragione negativa, ma in presenza di un provvedimento plurimotivato la sua eventuale illegittimità non incide sull'esito se resta autonoma e legittima la motivazione fondata sui precedenti penali.
art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998
La stabile integrazione e il rispetto delle condizioni richieste per il soggiorno costituiscono il percorso ordinario dello straniero regolarmente soggiornante e non bastano, da soli, a fondare la concessione della cittadinanza.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
Le condizioni di stabilità lavorativa e sociale rilevanti per il soggiorno rappresentano requisiti minimi e ordinari, non sufficienti a superare precedenti penali ostativi nel giudizio di naturalizzazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Consente l'oscuramento delle generalità della parte per tutelarne diritti o dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati come base della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione costituisce esercizio di un potere altamente discrezionale e richiede un giudizio prognostico complessivo sull'utile inserimento del richiedente nella comunità nazionale e sulla sua piena adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento.
- Nel procedimento di naturalizzazione i precedenti penali devono essere valutati globalmente, considerando natura, gravità, reciproci rapporti, eventuale periodicità o reiterazione e prossimità temporale alla domanda; il giudizio non deve limitarsi a una considerazione atomistica dei singoli fatti.
- La produzione e il traffico illecito di sostanze stupefacenti e la guida in stato di ebbrezza possono costituire autonomi indicatori negativi dell'affidabilità del richiedente, della sua adesione ai valori della comunità e della sua attitudine a rispettare la vita e l'incolumità altrui.
- Nel giudizio sulla cittadinanza, la stabile occupazione, l'integrazione sociale e l'assenza di pericolosità attuale costituiscono condizioni ordinarie e minime dello straniero regolarmente soggiornante, ma non sono sufficienti, da sole, a superare precedenti penali negativi.
- In presenza di un provvedimento plurimotivato, la legittimità di una sola delle autonome ragioni giustificative è sufficiente a sostenere il diniego, rendendo irrilevante l'eventuale illegittimità o contestabilità di un'altra motivazione.
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