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Sentenza

Sentenza del 23/01/2019 n. 1756 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata in eccedenza per gli anni 2003 e 2004, contestando l'applicazione dell'aliquota regionale del 5,25% prevista dalla normativa veneta per banche e assicurazioni. Sosteneva che gli aumenti regionali fossero sospesi dalla legge statale e che dovesse applicarsi, al massimo, l'aliquota del 4,75% vigente per il 2002. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione regionale sostenendo che l'aliquota del 5,25% fosse applicabile oppure, in subordine, che le norme regionali fossero almeno confermative dell'aliquota del 4,75%.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo dell'Agenzia e accolto il secondo. Ha stabilito che gli aumenti regionali dell'IRAP per il 2003 e il 2004 erano sospesi nella parte eccedente l'aliquota vigente nel 2002, ma non erano integralmente inefficaci. Per banche e soggetti assimilati, l'aliquota del 4,75% prevista per il 2002 costituiva il limite applicabile. La sentenza regionale è stata cassata e la causa è stata decisa nel merito, riconoscendo alla contribuente il rimborso dell'IRAP versata in eccedenza rispetto al 4,75% per entrambe le annualità. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 16

    Le Regioni possono variare l'aliquota IRAP fino a un massimo di un punto percentuale.

    La Regione Veneto aveva esercitato una facoltà prevista dalla normativa statale; tuttavia, l'esercizio legittimo del potere regionale non impediva la successiva sospensione statale degli aumenti eccedenti l'aliquota vigente nel 2002.

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 45, comma 2

    Per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7, l'aliquota per il periodo d'imposta successivo a quelli indicati è stabilita nella misura del 4,75 per cento.

    Per banche e altri enti finanziari, l'aliquota vigente nel 2002 era il 4,75%, parametro utilizzato per individuare la parte dell'aumento regionale che poteva considerarsi confermativa e quindi non sospesa.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 3, comma 1, lett. a)

    Le maggiorazioni dell'aliquota IRAP deliberate successivamente al 29 settembre 2002 e non confermative delle aliquote in vigore per l'anno 2002 rimangono sospese.

    La sospensione colpisce soltanto la parte dell'aumento che determina il superamento dell'aliquota vigente nel 2002; non elimina integralmente l'efficacia della norma regionale.

  • Legge n. 350 del 2003, art. 2, comma 21

    Fino al 31 dicembre 2004 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni.

    La sospensione degli aumenti IRAP è stata prorogata fino alla fine del 2004.

  • Legge n. 350 del 2003, art. 2, comma 22

    Nelle Regioni che hanno emanato disposizioni legislative in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti, l'applicazione del tributo opera sulla base di quanto stabilito dalle medesime disposizioni.

    La disposizione riguarda norme regionali adottate senza rispettare i poteri attribuiti dalla normativa statale e non rende applicabili gli aumenti IRAP veneti, che erano stati adottati nell'esercizio di un potere regionale legittimo ma risultavano comunque soggetti alla sospensione prevista dal comma 21.

  • L.R. Veneto n. 34 del 2002, art. 2

    Per l'anno d'imposta 2003 è aumentata di un punto percentuale l'aliquota dell'IRAP a carico dei soggetti di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 6 e 7.

    La previsione portava l'aliquota applicabile a banche e assicurazioni al 5,25%, ma l'eccedenza rispetto al 4,75% è stata considerata sospesa.

  • L.R. Veneto n. 38 del 2003, art. 2

    Per l'anno 2004 è fissata al 5,25% l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive per i soggetti di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 6 e 7.

    Anche per il 2004 l'aliquota del 5,25% non poteva essere applicata nella parte eccedente il 4,75%.

  • Codice di procedura civile, art. 384, comma 2

    La Corte, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidere la causa nel merito.

    La Cassazione ha potuto riconoscere direttamente il diritto al rimborso senza rinviare la causa a un altro giudice.

Massime di principio

  • Quando una legge statale sospende gli aumenti regionali di un tributo, occorre verificare se la sospensione colpisca l'intero aumento o soltanto la parte eccedente l'aliquota già vigente nell'anno di riferimento.
  • Un aumento regionale può essere considerato confermativo e quindi sottratto alla sospensione solo entro il limite dell'aliquota effettivamente vigente nell'anno precedente; la parte ulteriore può risultare non applicabile.
  • La legittimità del potere regionale di aumentare un tributo non esclude che lo Stato possa successivamente sospenderne gli effetti per un determinato periodo.
  • Per valutare un rimborso tributario è essenziale confrontare l'imposta versata con l'aliquota massima concretamente applicabile secondo la normativa statale e le eventuali norme di sospensione.
  • In una situazione analoga, il contribuente deve individuare l'aliquota vigente nell'anno-base, verificare la data e il contenuto della delibera regionale e calcolare il rimborso limitatamente alla quota eccedente non applicabile.

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