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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02464/2025 del 02/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifica fiscale nei confronti di una società a responsabilità limitata, l'Ufficio notificava avvisi di accertamento alla società per maggiori redditi relativi a più annualità; tali atti non venivano impugnati e diventavano definitivi. Successivamente l'Amministrazione emetteva avvisi di accertamento nei confronti dei due soci, ciascuno titolare del 50% delle quote, imputando loro pro quota maggiori redditi di capitale quali utili extracontabili presuntivamente distribuiti in ragione della ristretta base sociale. I soci proponevano ricorso lamentando, tra l'altro, il divieto di doppia presunzione e l'insufficienza della presunzione di distribuzione automatica; la CTR accoglieva l'appello dei contribuenti ritenendo non adeguata la prova dell'Ufficio e valorizzando alcuni elementi difensivi (assenza di incrementi sui conti correnti, assenza di incrementi patrimoniali, garanzie prestate alla società, incassi diretti di utili fatturati). L'Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: violazione degli artt. 47 TUIR e 2697 c.c. nonché degli artt. 38 e 41-bis d.P.R. 600/1973, sostenendo che la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in società a ristretta base opera e che la prova contraria richiede, secondo l'orientamento corretto, la dimostrazione dell'accantonamento o del reinvestimento degli utili; violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., censurando la ritenuta sufficienza di allegazioni difensive non idonee a vincere la presunzione; omesso esame di fatti decisivi. Nel corso del giudizio di legittimità uno dei due contribuenti aderiva alla definizione agevolata delle controversie pendenti, con estinzione parziale del giudizio nei suoi confronti.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio nei confronti del contribuente che aveva aderito alla definizione agevolata, con spese a carico di chi le aveva anticipate, e ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate nei confronti dell'altro contribuente. In particolare ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo, assorbito il terzo, affermando che la CTR aveva erroneamente escluso la legittimità della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili e aveva ritenuto provata la contraria dimostrazione senza un adeguato accertamento secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito, affinché si uniformi ai principi enunciati.

Norme richiamate

  • art. 47 d.P.R. n. 917/1986

    Richiamato per escludere, nelle società a ristretta base sociale, l'operatività della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili quando tali utili non sono mai stati contabilizzati né dichiarati dalla società, sicché non vi sarebbe una doppia imposizione da evitare.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell'onere della prova: una volta operante la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, grava sul contribuente la prova contraria.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in tema di presunzioni semplici e di fatto noto rappresentato dalla ristretta base sociale.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per la gravità, precisione e concordanza degli indizi e per la valutazione della prova presuntiva.

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato tra le norme sull'accertamento dei redditi ai fini della ripresa a tassazione.

  • art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato tra le norme procedimentali relative agli accertamenti tributari.

  • art. 1, commi 197 e 198, l. n. 197/2022

    Applicato per dichiarare l'estinzione del giudizio a seguito di adesione alla definizione agevolata delle controversie pendenti e deposito della relativa domanda con i versamenti dovuti.

  • art. 1, commi 200 e 201, l. n. 197/2022

    Richiamato per disciplinare il diniego della definizione agevolata e la sua impugnazione; nel caso concreto rileva come cornice della disciplina della definizione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per escludere la condanna al doppio contributo unificato in presenza di definizione agevolata sopravvenuta rispetto alla proposizione del ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Costituisce il parametro dei primi due motivi di ricorso per violazione/falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Costituisce il parametro del terzo motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per decidere in camera di consiglio senza udienza pubblica.

Massime di principio

  • Nelle società di capitali a ristretta base sociale è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società, perché il fatto noto è la ristrettezza della compagine sociale, idonea a fondare, secondo esperienza, reciproco controllo e partecipazione alla gestione.
  • Una volta operante la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, incombe sul socio l'onere della prova contraria; non è sufficiente una generica contestazione, ma occorre una dimostrazione rigorosa e specifica.
  • La prova contraria può consistere, secondo l'orientamento più recente accolto dalla Corte, anche nella dimostrazione dell'assoluta estraneità del socio alla gestione e alla vita della società; in tal caso la massima di esperienza su cui si fonda la presunzione viene meno.
  • Resta comunque necessario che il giudice di merito accerti in concreto, con motivazione adeguata, se il contribuente abbia provato l'accantonamento o il reinvestimento degli utili, oppure la propria assoluta estraneità alla gestione societaria; in mancanza, la presunzione non può dirsi vinta.
  • In presenza di definizione agevolata delle controversie pendenti, il giudizio va dichiarato estinto nei confronti del soggetto che vi abbia validamente aderito e abbia depositato la documentazione e i versamenti richiesti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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