Sentenza del 21/04/2017 n. 10119 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeNel corso del giudizio di cassazione i ricorrenti hanno depositato una rinuncia al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese. L'Agenzia delle dogane ha aderito alla rinuncia. La Corte di cassazione ha quindi dichiarato estinto il processo e ha compensato integralmente le spese tra le parti, senza esaminare i sei motivi di ricorso né pronunciarsi definitivamente sul merito della pretesa tributaria.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti avevano impugnato l'avviso di pagamento emesso dall'Agenzia delle dogane per l'acquisto di carburante agevolato, esente da accise, destinato a un'imbarcazione utilizzata per finalità diverse dal noleggio, in asserita violazione della L. n. 577 del 1995, art. 4, comma 3. Dopo il rigetto dell'impugnazione da parte della Commissione tributaria provinciale di Latina e dell'appello da parte della Commissione tributaria regionale del Lazio, i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi.
Norme richiamate
Legge n. 577 del 1995, art. 4, comma 3
acquisto di carburante senza accise utilizzato su imbarcazione a scopi diversi dal noleggio
La norma è stata richiamata come base della contestazione dell'Agenzia delle dogane: il carburante acquistato in regime agevolato o senza accise non può essere utilizzato per finalità diverse da quelle che giustificano il beneficio, tra cui, nel caso concreto, l'attività di noleggio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte o comunque idonea a definire il giudizio, comporta l'estinzione del processo.
- Quando il processo si estingue per rinuncia, la Corte normalmente non esamina i motivi di ricorso e non decide nel merito della controversia.
- La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando la parte resistente aderisce alla rinuncia e le parti concordano, espressamente o implicitamente, sulla regolazione delle spese.
- L'estinzione del giudizio non equivale necessariamente a una pronuncia di fondatezza della pretesa dell'amministrazione: in questo caso, tuttavia, le precedenti decisioni favorevoli all'Agenzia delle dogane restano non riformate.
- Le agevolazioni fiscali relative ad accise o imposte sui carburanti devono essere utilizzate esclusivamente per le finalità previste dalla legge; l'uso del carburante per uno scopo diverso può comportare il recupero delle accise.
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