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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04296/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il motivo è stato ritenuto non più deducibile perché coperto dalla preventiva rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli sulla pena.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che, a seguito di rinuncia a tutti i motivi di appello diversi da quelli relativi alla misura della pena, aveva deciso sul residuo oggetto del gravame. Con un unico motivo in cassazione denunciava l'omessa motivazione della sentenza d'appello in ordine alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte di cassazione ha però rilevato che, essendo intervenuta una rinuncia a tutti i motivi di appello diversi da quelli sulla pena, tale rinuncia aveva investito anche le doglianze sulle attenuanti generiche, rendendo la questione non più riproponibile in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche erano oggetto della doglianza del ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che la relativa censura non fosse più proponibile in cassazione dopo la rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli sulla pena.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La rinuncia a tutti i motivi di appello diversi da quelli concernenti la misura della pena comporta la preclusione a riproporre in cassazione censure che investono profili ormai definitivamente abbandonati, come la richiesta di attenuanti generiche.
  • Il motivo di ricorso che deduce un vizio motivazionale su una questione non più devoluta al giudice di appello è inammissibile in sede di legittimità, perché manca il necessario interesse processuale e l'oggetto del controllo di cassazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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