Cassazione Penale, Sentenza n. 34621/2023 del 08/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 20/07/2022 contestando, a vario titolo: inosservanza o erronea applicazione di norme penali; manifesta illogicità o carenza motivazionale; diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) con richiesta di giudizio di prevalenza; errata valutazione della recidiva; mancata valutazione del buon comportamento processuale e di circostanze favorevoli; errata qualificazione del concorso nel reato di rapina (art. 110 c.p. e art. 628 c.p.) e conseguente mancato riconoscimento dell'attenuante dell'opera di minima importanza (art. 114 c.p.); contestazione dell'attribuzione dell'aggravante per piu persone riunite e della prova indiziaria a carico di alcuni imputati. Un ricorrente (Ambrosio) inoltre è stato censurato perché il ricorso era stato proposto personalmente senza difensore abilitato alla Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Ambrosio, Catone, Mancini, Mocerino e Reca per motivi differenti: Ambrosio per difetto di legittimazione (ricorso depositato personalmente senza difensore abilitato alla Cassazione); Catone e altri per insussistenza di vizi di motivazione o per genericità dei motivi (diniego delle attenuanti generiche e valutazione della gravita dei fatti e dei precedenti penali ritenuti adeguatamente motivati); Mancini per motivazione congrua sulla mancata valutazione del buon comportamento processuale e per inammissibilità delle censure troppo generiche sulla recidiva; Mocerino e Reca per manifesta infondatezza delle censure relative al concorso in rapina, all'aggravante numerica e all'esclusione dell'attenuante dell'opera di minima importanza, nonché per motivazione adeguata sulla comparazione delle circostanze. Per tutti i ricorsi dichiarati inammissibili è stata disposta la condanna alle spese processuali e il pagamento, a favore della Cassa per le ammende, di euro 3.000 ciascuno. Diversamente, il ricorso di Rusciano Luigi è stato accolto in parte: la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al giudizio di comparazione delle circostanze attenuanti generiche e ha rinviato a diversa sezione della Corte d'appello di Bologna per un nuovo esame su quel punto, dichiarando comunque irrevocabile l'affermazione di responsabilità (la condanna penale resta quindi confermata, salvo nuovo esito del giudizio sulle attenuanti).
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Richiamato solo per la disciplina del trattamento del ricorso con contraddittorio scritto in Cassazione; indicazione procedurale sulla trattazione
art. 8, D.L. n. 198/2022
Richiamato insieme all'art. 23 D.L. 137/2020 quale norma procedurale che consente il contraddittorio scritto per il ricorso
art. 173, comma 1 disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'enunciazione dei motivi nei ricorsi in Cassazione nei soli limiti necessari per la motivazione; usato per delimitare l'esposizione dei motivi
art. 39 disp. att. cod. proc. pen.
Stabilisce che l'autenticazione della sottoscrizione della delega attesta la genuinità della firma ma non supplisce alla legittimazione ad eloquendum in Cassazione; motivo per dichiarare inammissibile il ricorso proposto personalmente
art. 606, lett. b), c) ed e) c.p.p.
Richiamato come criteri di censura avverso la sentenza di merito (violazione di legge, vizio di motivazione, illogicità) ma la Corte ne ha ritenuto infondate o generiche le doglianze
art. 111 Cost.
Riferimento costituzionale richiamato dai ricorrenti in ordine al diritto a una motivazione adeguata; la Cassazione ha ritenuto la motivazione di merito conforme ai requisiti costituzionali nella maggior parte dei casi
art. 125 c.p.p.
Richiamato come riferimento procedurale nel contesto delle censure sulla motivazione e sulla valutazione delle prove e delle circostanze
art. 62-bis c.p.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha precisato che il diniego può essere motivato con riferimento agli elementi ritenuti decisivi (gravità del fatto, precedenti) e la valutazione del giudice di merito è sindacabile con i limiti della legittimità
art. 110 c.p.
Norma sul concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto che gli indizi raccolti supportavano la qualificazione del ruolo di basista e la consapevolezza del concorso
art. 628, comma 3, n. 1 c.p.
Riferimento alla rapina e alle aggravanti previste per la rapina; la Corte ha confermato l'applicazione delle aggravanti quando ricorrono gli elementi descritti dai giudici di merito
art. 114 c.p.
Attenuante dell'opera di minima importanza; la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione dell'attenuante quando il numero dei concorrenti o l'aggravante intrinseca al reato impediscono l'applicazione
art. 112 c.p.
Richiamato in relazione all'art. 114: il primo comma definisce l'opera di minima importanza e limita l'applicabilità dell'attenuante; usato per escludere l'attenuante quando non ricorrono i presupposti normativi
art. 616 c.p.p.
Norma che autorizza la condanna alle spese e a somme a favore della Cassa per le ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per imporre euro 3.000 a ciascun ricorrente inammissibile
Massime di principio
- Un ricorso per Cassazione proposto personalmente da un imputato senza difensore iscritto all'albo per il patrocinio in Cassazione è inammissibile: l'autenticazione della firma sulla delega non supplisce alla legittimazione ad eloquendum
- Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel valutare la concessione o il diniego delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.); la motivazione è adeguata se indica gli elementi ritenuti decisivi (es. gravità del fatto, precedenti), e tale valutazione è sindacabile in Cassazione solo per illogicità manifesta o carenza motivazionale grave
- Censure generiche o non specificamente fondate sulle singole risultanze processuali (es. contestazioni vaghe della recidiva o delle prove indiziarie) sono normalmente dichiarate inammissibili in Cassazione
- L'attribuzione del ruolo di concorrente (anche come basista) può fondarsi su elementi indiziari concatenati (contatti telefonici, compresenze, rapporti di conoscenza) e tali indizi, se adeguatamente motivati, sono idonei a sostenere responsabilità e aggravanti collegate al numero dei partecipanti
- L'attenuante dell'opera di minima importanza (art. 114 c.p.) non si applica automaticamente se il numero dei concorrenti o la presenza di aggravanti specifiche del reato escludono i presupposti normativi; il giudice deve motivare la valutazione
- Se la motivazione della Corte d'appello utilizza valutazioni comuni a più coimputati, il rimedio possibile è l'annullamento limitato ai profili nei quali la motivazione non distingue le posizioni individuali (come avvenuto per Rusciano), con rinvio per un nuovo esame specifico
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