Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2085/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento per l'annullamento Per l'annullamento, previa sospensiva - del Comunicato AIFA pubblicato sul proprio sito 7 aprile 2025 (doc. 1) dal titolo “Applicazione delle disposizioni normative in tema di maggiorazione della quota di spettanza a favore dei grossisti”, nella parte in cui è previsto che nelle determinazioni AIFA di classificazione di specialità medicinali equivalenti a carico del SSN verrà inserita la seguente clausola: “Fermo restando il prezzo ex-factory di cui al presente articolo, pari al … 58,65% nel caso di medicinali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, in caso di erogazione nell'ambito del canale convenzionale, il titolare di AIC cede il valore, corrispondente alla quota di spettanza dello 0,65%, al grossista la cui quota, pertanto, passa dal 3% al 3,65% del prezzo di vendita al pubblico della specialità medicinale oggetto della presente determinazione”; - degli esiti della procedura incardinata presso AIFA di riclassificazione del medicinale equivalente a base di rivaroxaban determina 516/25 (nome commerciale Rivaroxaban IBSA) di titolarità della ricorrente (doc.2) nella parte in cui, in applicazione dell'impugnato Comunicato AIFA, viene riportata pedissequamente all'art. 1 la sopra menzionata clausola avente l'effetto di ridurre dello 0,65% l'attuale quota di spettanza delle aziende farmaceutiche produttrici di medicinali equivalenti per riversarla in favore dei grossisti; nonché ogni altro atto, non conosciuto, comunque connesso o consequenziale a quelli qui specificamente impugnati.

Giustizia amministrativa202506660

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Comunicato AIFA del 7 aprile 2025 sulla maggiorazione della quota di spettanza dei grossisti e determinazione AIFA n. 516/25 di riclassificazione di un medicinale equivalente a base di rivaroxaban, nella parte relativa alla clausola di trasferimento dello 0,65% della quota dal titolare dell'AIC al grossista

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione e distributori)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa farmaceutica ha impugnato il Comunicato AIFA del 7 aprile 2025 e gli esiti della procedura di riclassificazione del proprio medicinale equivalente a base di rivaroxaban, sostenendo l'illegittimità della clausola inserita nella determinazione AIFA n. 516/25. La clausola prevedeva che, nel canale convenzionale, il titolare dell'AIC cedesse al grossista il valore corrispondente allo 0,65% del prezzo di vendita al pubblico, con conseguente riduzione della quota spettante all'azienda farmaceutica e aumento della quota dei grossisti dal 3% al 3,65%. Il testo non riporta lo svolgimento dettagliato dei motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente.

La decisione

Dopo il passaggio della causa in decisione, la ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, chiedendo la declaratoria di improcedibilità e la compensazione delle spese. Il TAR, pur rilevando la tardività e l'irritualità della rinuncia, ha ritenuto, per ragioni di economia processuale e all'esito di una camera di consiglio riconvocata, di poter dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Non è stata quindi esaminata la legittimità del Comunicato AIFA né della determinazione di riclassificazione. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso, anche quando essa emerga da una rinuncia irrituale o tardiva, qualora il giudice ritenga comunque possibile definire il giudizio per ragioni di economia processuale.
  • La dichiarazione di rinuncia al ricorso non comporta necessariamente l'estinzione del giudizio quando non ne ricorrano i presupposti formali; il giudice può qualificare la situazione processuale come sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare l'improcedibilità della domanda.
  • Quando il giudizio viene definito per sopravvenuta carenza di interesse senza esame della legittimità degli atti impugnati, le spese possono essere compensate tra le parti secondo la valutazione del giudice.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.