Cassazione Penale, Sentenza n. 26630/2024 del 05/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente denunciava che la Corte d'appello, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, aveva riformato la sentenza di non luogo a procedere emessa dal Tribunale di Isernia e lo aveva condannato senza celebrare il dibattimento né assumere le prove nel contraddittorio. In subordine contestava la valutazione negativa sulla tempestività e sufficienza della proposta di riparazione ex art. 341-bis c.p. (argomentando che la proposta era stata formulata prima dell'assunzione delle prove e che il versamento effettuato era superiore a quello inizialmente previsto, includendo ente e persona offesa), e rilevava l'applicabilità della non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) alla luce del d.lgs. n.150/2022 che avrebbe escluso l'oltraggio a pubblico ufficiale dai reati ostativi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato: dal verbale emergeva che in primo grado non era stata espletata l'istruttoria dibattimentale richiesta dalle parti (non erano stati escussi testi, tra cui la persona offesa e l'imputato). La Corte d'appello, pur riformando la pronuncia di estinzione per condotta riparatoria, ha deciso nel merito e ha condannato senza rinnovare il dibattimento, violando l'art. 604, comma 6, c.p.p. (che impone la rinnovazione del dibattimento quando il giudice di appello ritiene erronea la declaratoria di estinzione) e i diritti di difesa tutelati dagli artt. 111 e 117 Cost. e dall'art. 6 CEDU. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Salerno.
Norme richiamate
art. 428, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamata nel ricorso come norma violata perché la Corte di appello avrebbe condannato senza garantire il contraddittorio e l'assunzione delle prove; il vizio denunciato attiene a profili di corretta applicazione delle norme sul dibattimento e sul giusto processo.
art. 604, comma 6, cod. proc. pen.
La Corte interpreta tale norma nel senso che, quando l'appello mette in luce l'erroneità della declaratoria di estinzione del reato, il giudice di appello deve ordinare la rinnovazione del dibattimento e decidere nel merito; il termine "occorrendo" non lascia discrezionalità quando risulti omessa l'assunzione delle prove.
art. 341-bis cod. pen.
Disciplina l'estinzione del reato per condotte riparatorie; il ricorrente sosteneva che la proposta era stata formulata prima dell'assunzione delle prove e che la riparazione era integrale (versamento superiore a quello previsto) e doppia (ente e persona offesa), pertinenti ai presupposti per l'estinzione.
art. 162-ter cod. pen.
Richiamata nella sentenza di merito in relazione alla declaratoria di estinzione per condotte riparatorie, come norma collegata all'effetto estintivo indicato dall'art. 341-bis; la Cassazione ha rilevato che la valutazione sulla estinzione non poteva essere fatta senza istruttoria.
art. 131-bis cod. pen.
Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto; il ricorrente aveva invocato la sua applicabilità (unitamente alle modifiche legislative) per la minimale offensività e occasionalità della condotta, ma la Cassazione ha deciso sul vizio procedurale e non sul merito sostanziale.
art. 111 e art. 117 Cost. / art. 6 CEDU
Richiamate come garanzie costituzionali e convenzionali del giusto processo e del diritto a un equo processo; la Corte ha rilevato violazione di tali principi per la decisione di merito pronunciata senza previa assunzione delle prove nel contraddittorio.
d.lgs. n.150 del 2022, art. 1, lett. c)
Menizonata dal ricorrente poiché avrebbe escluso l'oltraggio a pubblico ufficiale dalla categoria dei reati ostativi, rendendo quindi applicabili misure di non punibilità o attenuanti (es. art. 131-bis); la Corte non ha deciso nel merito poiché ha risolto la questione sul piano procedurale.
Massime di principio
- Se in primo grado non è stata svolta l'istruttoria richiesta dalle parti (non escussione di testi o assunzione di prove), la Corte d'appello che intenda riformare una declaratoria di estinzione non può decidere nel merito senza ordinare la rinnovazione del dibattimento: deve assumere le prove come se fosse giudice di primo grado.
- Il termine "occorrendo" dell'art. 604, comma 6, c.p.p. non attribuisce discrezionalità alla Corte d'appello quando la riforma implica la valutazione della responsabilità in assenza di istruttoria: la rinnovazione del dibattimento è obbligatoria.
- La tempestività e l'integralità della proposta di riparazione ai fini dell'art. 341-bis vanno valutate con riferimento al momento della proposizione rispetto all'assunzione delle prove; se la proposta è intervenuta prima dell'assunzione delle prove, può essere ritenuta tempestiva e rilevante ai fini dell'estinzione.
- La verifica di requisiti sostanziali (es. integrale e doppio risarcimento, consenso della persona offesa) per l'applicazione dell'estinzione per condotte riparatorie richiede accertamenti probatori, che non possono essere suppliti da valutazioni documentali quando le parti avevano chiesto escussioni testimoniali.
- Le modifiche legislative (es. d.lgs. n.150/2022) che escludono taluni reati dalla categoria degli "ostativi" possono rendere applicabili istituti favorevoli (come la tenuità del fatto), ma l'eventuale applicazione deve essere decisa dopo regolare istruttoria sul merito.
- In caso di riforma in secondo grado pronunciata senza pieno contraddittorio, la Cassazione tende ad annullare con rinvio per garantire il diritto di difesa e il corretto svolgimento del processo nel merito.
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