Cassazione Penale, Sentenza n. 36244/2023 del 30/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 22/03/2023 che ha revocato con efficacia ex tunc la misura di affidamento in prova ai servizi sociali ex art. 94 D.P.R. 309/1990 concessa il 20/04/2022. Il ricorrente ha censurato (i) la revoca con efficacia retroattiva senza aver tenuto conto del carattere afflittivo delle prescrizioni, della durata delle limitazioni e del comportamento complessivo tenuto durante il periodo di prova; (ii) un errore materiale nella data di decorrenza della revoca, indicata dall'organo a quo come 2/05/2020 mentre l'ammissione alla misura è avvenuta il 2/05/2022. La revoca era stata motivata dall'ordinanza di custodia cautelare del 27/02/2023 che indicava il ricorrente come indiziato di gravi reati ex artt. 73 e 74 D.P.R. 309/1990 e di rapporti con la criminalità organizzata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso fondato soltanto con riferimento alla erroneous indicazione della data di decorrenza della revoca, e inammissibile per il resto. Ha confermato la regolarità della decisione di revoca nel merito, ritenendo adeguata la motivazione che ha rilevato la gravità e la pervicacia della condotta, la strumentalità e l'adesione meramente apparente al programma terapeutico e i collegamenti con la criminalità organizzata, giustificando così la revoca ex tunc. Tuttavia, ha rettificato la data di decorrenza della revoca, annullando limitatamente a tale indicazione e stabilendo che la decorrenza correttamente è il 2 maggio 2022 (non il 2020). Il resto dell'ordinanza è dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990, art. 94
norma che disciplina l'affidamento in prova ai servizi sociali per i condannati
La norma è il presupposto della misura alternativa revocata; la Corte ha ritenuto legittima la revoca in presenza di gravi violazioni e della pervicacia del comportamento che rendono apparente l'adesione al percorso terapeutico
D.P.R. 309/1990, artt. 73 e 74
riferimenti ai reati di cui è indiziato il ricorrente
Gli artt. 73 e 74 definiscono reati di traffico e detenzione a fini di spaccio di stupefacenti; la gravità di tali fatti e l'eventuale collegamento con criminalità organizzata sono stati ritenuti elementi decisivi per giustificare la revoca
Codice di procedura penale, art. 619
consente alla Corte di cassazione la rettificazione di errori materiali nella decisione impugnata
La Corte ha applicato l'art. 619 per correggere nel giudizio di legittimità la data indicata per errore, ritenendo tale errore evidente e ininfluente sul contenuto decisorio essenziale
Codice di procedura penale, art. 130
norma richiamata nei rilievi giurisprudenziali
L'art. 130 definisce l'errore materiale correggibile; la giurisprudenza e la Corte hanno spiegato che l'art. 619 riprende e integra tali principi consentendo la rettificazione in cassazione quando l'errore non incide sul decisum
Massime di principio
- La revoca di una misura alternativa può essere disposta con efficacia ex tunc quando i fatti che ne giustificano la revoca rivelino gravità oggettiva e soggettiva tali da dimostrare un'adesione apparente al programma e la strumentalità del percorso terapeutico
- Nel valutare la decorrenza della revoca va considerata congiuntamente la gravità della condotta che ha determinato la revoca, il comportamento complessivo tenuto durante il periodo di prova e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte; non opera un automatismo, ma una valutazione di proporzionalità
- Gli errori materiali evidenti e pacifici nella motivazione o nella parte descrittiva del provvedimento (es. date) possono essere rettificati dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 619 c.p.p., se la correzione non richiede l'annullamento e non modifica il contenuto decisorio essenziale
- Se si contesta la revoca per eccessiva afflittività delle prescrizioni o per mancata considerazione del comportamento durante la prova, è necessario proporre censure circostanziate e prove concrete che dimostrino l'irrilevanza o la sproporzione degli elementi considerati dal giudice di merito
- In caso di revoca basata su accertamenti cautelari (es. ordinanza di custodia cautelare) occorre valutare la rilevanza dei fatti cautelari rispetto alla misura alternativa: collegamenti con criminalità organizzata, pervicacia e finalità del reato aggravano il giudizio e possono legittimare la retroattività della revoca
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