Sentenza n. 2530/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) per la Liguria, Sez. II, n. 491 del 26 aprile 2025, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso, integrato da motivi aggiunti, presentato per l'annullamento dell'autorizzazione paesaggistica n. 842/2023, rilasciata dal Comune di Lerici in data 5 aprile 2024 e acquisita in data 12 luglio 2024 a seguito di apposita istanza di accesso, e del permesso di costruire n. n. 374/2023, rilasciato dal Comune di Lerici in data 11 settembre 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Liguria che aveva dichiarato inammissibili il ricorso e i motivi aggiunti contro l'autorizzazione paesaggistica e il permesso di costruire rilasciati per la riqualificazione dell'ex Campeggio Maralunga
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'autorizzazione paesaggistica e il permesso di costruire rilasciati in favore di una società per la demolizione dei sei edifici accessori dell'ex campeggio e la demo-ricostruzione di due edifici residenziali, in area sottoposta a vincoli paesaggistici e classificata dal PTCP ligure come zona ISCE. In appello ha contestato la declaratoria di inammissibilità pronunciata dal TAR per difetto di legittimazione e interesse a ricorrere, riproponendo i motivi di merito ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a. I motivi dedotti riguardavano: la violazione dell'art. 48 delle NTA del PTCP, sostenendo che mancassero una situazione di degrado o carenza funzionale, il carattere episodico dell'intervento, il rispetto dell'equilibrio tra insediamento e ambiente, il divieto di nuova edificazione e la tutela della morfologia paesaggistica; la violazione della l.r. Liguria n. 49/2009 sul Piano casa, con particolare riferimento agli artt. 1, 2, 5 e 6, per asserita assenza dei presupposti della demo-ricostruzione con accorpamento di volumi; la violazione dell'art. 135 d.lgs. n. 42/2004 e dell'art. 15 del PUC di Lerici; il contrasto del permesso di costruire con l'art. 24 dell'allegato B1 alle NTA del PUC, per insussistenza di accertate criticità statico-strutturali; la violazione della disciplina dell'ambito CE 2 del PUC, che vieterebbe nuove costruzioni e imporrebbe la conservazione dei rapporti tra pieni e vuoti dell'edilizia tradizionale e delle coperture esistenti. I resistenti hanno inoltre riproposto l'eccezione di tardività del ricorso di primo grado contro l'autorizzazione paesaggistica.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR, ma con diversa motivazione, rigettando nel merito il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Applicando il principio della ragione più liquida, ha assorbito le questioni preliminari relative alla legittimazione, all'interesse a ricorrere e alla tardività. Ha ritenuto legittima l'autorizzazione paesaggistica perché l'intervento, pur riguardando più fabbricati, riduce il numero degli edifici e la volumetria complessiva, mantiene il sedime dei fabbricati residenziali, utilizza materiali coerenti con il contesto, conserva e incrementa la massa arborea e migliora l'inserimento paesaggistico. La situazione di degrado richiesta dall'art. 48 del PTCP è stata individuata nella fisionomia eterogenea e incongrua dell'edificato preesistente, anche con criticità strutturali. Il requisito dell'episodicità è stato ritenuto compatibile con un intervento riguardante più fabbricati, purché valutato complessivamente e non peggiorativo dell'assetto paesaggistico. Non è stata ravvisata nuova edificazione, trattandosi di ricostruzione sul sedime preesistente, né un'alterazione irragionevole dell'equilibrio ambientale; la valutazione della Soprintendenza è stata ricondotta all'ampia discrezionalità tecnico-amministrativa e non è risultata irragionevole o illogica. Sono state ritenute rispettate le condizioni degli artt. 1, 2 e 6 della l.r. n. 49/2009; l'art. 5 della medesima legge è stato considerato inconferente perché riferito agli ampliamenti, mentre l'intervento è una demo-ricostruzione. Sul piano edilizio, il giudice ha ritenuto provate, mediante perizia tecnica, le criticità statico-strutturali degli edifici, consistenti in cedimenti fondazionali, disomogeneità strutturali, carenze costruttive e inadeguatezza rispetto alle azioni sismiche. L'intervento è quindi riconducibile alla demo-ricostruzione consentita dall'art. 24.6 dell'allegato B1 al PUC e non a nuova costruzione vietata dall'ambito CE 2. Le prescrizioni sui rapporti tra pieni e vuoti non sono state ritenute applicabili perché gli edifici non erano espressione dell'edilizia tradizionale; la prescrizione sulle coperture piane, formulata di norma, ammette deroghe circoscritte, plausibili nel caso concreto per contenere l'altezza e in ragione della prevalenza di coperture piane nel lotto. L'appellante è stato condannato alle spese del grado in favore del Comune e della società, liquidate in euro 3.000 per ciascuno, oltre accessori; spese compensate nei confronti del Ministero della cultura.
Norme richiamate
art. 101, comma 2, c.p.a.
Consente in appello la riproposizione dei motivi di primo grado non esaminati o assorbiti.
art. 48 NTA del PTCP della Regione Liguria
«Tale regime si applica nei casi in cui [...] si rende necessario subordinare ogni intervento all'esigenza di non alterare equilibrio raggiunto tra l'insediamento e l'ambiente naturale e/o agricolo»; «gli interventi episodici [...] preordinati al recupero di eventuali singole situazioni di degrado»; «Non è pertanto consentito costruire nuovi edifici, né alterare quelli esistenti se non per adeguarli ai caratteri propri della zona».
La disciplina delle zone ISCE consente interventi episodici di riqualificazione e adeguamento ai caratteri della zona anche quando riguardino più fabbricati, purché la valutazione complessiva dell'intervento non peggiori l'assetto paesaggistico e ambientale.
artt. 1, 2, 5 e 6 l.r. Liguria n. 49/2009
L'art. 6 consente la demolizione e ricostruzione di edifici prevalentemente residenziali bisognosi di riqualificazione, anche con incremento volumetrico mediante accorpamento dei volumi di più edifici.
La demo-ricostruzione con eventuale accorpamento volumetrico è ammissibile se ricorrono i presupposti di riqualificazione urbanistica, architettonica o ambientale e se l'intervento è conforme al PTCP; le limitazioni dell'art. 5 sugli ampliamenti non si applicano a un intervento qualificato come demo-ricostruzione.
art. 135 d.lgs. n. 42/2004
È richiamato quale fondamento dell'esigenza di conformità dell'intervento alla disciplina paesaggistica e pianificatoria.
art. 24 dell'allegato B1 alle NTA del PUC di Lerici
«Gli edifici che presentano accertate criticità statico-strutturali [...] potranno essere demoliti e ricostruiti, con incremento della volumetria, anche con accorpamento volumetrico».
La presenza di accertate criticità statico-strutturali consente la demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico e accorpamento, purché siano rispettate le ulteriori condizioni previste dalla disciplina urbanistica.
Massime di principio
- Nella disciplina paesaggistica delle zone caratterizzate dalla conservazione degli insediamenti sparsi, il requisito dell'episodicità dell'intervento non va inteso necessariamente come riferito a un solo fabbricato: anche un intervento riguardante più edifici può essere episodico se, valutato complessivamente, è puntuale, riqualificatorio e non determina un peggioramento dell'assetto paesaggistico-ambientale.
- Il divieto di costruire nuovi edifici in una zona soggetta a regime di conservazione non impedisce la demo-ricostruzione di edifici preesistenti sul medesimo sedime, quando la disciplina applicabile consenta l'adeguamento dei fabbricati ai caratteri propri della zona e non si realizzi un insediamento radicalmente nuovo.
- La situazione di degrado rilevante ai fini dell'ammissibilità di un intervento di riqualificazione paesaggistica può consistere non soltanto in condizioni di fatiscenza materiale, ma anche nella disomogeneità architettonica e nell'incongruenza dell'edificato preesistente rispetto ai valori paesaggistici e naturali del contesto.
- Le valutazioni della Soprintendenza e dell'amministrazione in ordine all'inserimento paesaggistico dell'intervento costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnico-amministrativa e non sono sostituibili dal giudice, salvo che risultino irragionevoli, illogiche, contraddittorie o fondate su un travisamento dei fatti.
- La demo-ricostruzione con accorpamento di volumi prevista dalla normativa regionale può essere legittimamente utilizzata quando siano documentate criticità statico-strutturali degli edifici e siano rispettate le condizioni paesaggistiche e urbanistiche; la qualificazione dell'intervento non viene meno per il solo fatto che uno degli edifici ricostruiti benefici di una volumetria maggiore, se la volumetria complessiva del compendio è ridotta.
- Quando una prescrizione urbanistica impone di norma il mantenimento di una determinata caratteristica edilizia, come la copertura a falda, sono ammissibili deroghe circoscritte se coerenti con la finalità complessiva della disciplina, adeguatamente giustificate dalle caratteristiche del lotto e non idonee a stravolgere l'assetto edilizio del luogo.
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