Sentenza del 24/01/2020 n. 474 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazioni - Raccomandata informativa - Decorrenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeil giudice ha dichiarato nulla la notifica della cartella di pagamento effettuata con la procedura dell'art. 140 c.p.c. a causa della tardiva spedizione (dopo otto mesi) della raccomandata informativa; conseguentemente la notifica è inefficace e l'atto non può essere considerato validamente portato a conoscenza del contribuente
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
si contestava la validità della notifica della cartella di pagamento effettuata secondo le forme previste dall'art. 140 c.p.c., perché la "raccomandata informativa" prevista dalla procedura è stata spedita oltre otto mesi dal deposito dell'atto presso la Casa comunale; la procedura richiede invece che, se il destinatario non ritira l'atto, questo sia restituito al mittente entro sei mesi dalla data di deposito, sicché l'invio tardivo frustrerebbe la finalità della notifica
Norme richiamate
art. 140 Codice di procedura civile
l'art. 140 c.p.c. prevede la possibilità di depositare l'atto presso la Casa comunale e l'invio di una raccomandata informativa al destinatario; la procedura impone che, se l'atto non è ritirato, questo sia restituito al mittente entro sei mesi dal deposito; la tardiva spedizione della raccomandata (oltre il termine correlato al periodo di deposito) compromette la validità della notifica e determina la nullità dell'atto
Massime di principio
- La notifica effettuata mediante deposito in Casa comunale ai sensi dell'art. 140 c.p.c. è efficace solo se accompagnata dall'adempimento tempestivo degli obblighi connessi (invio della raccomandata informativa nei termini utili); un invio tardivo può determinare la nullità della notifica.
- Il termine correlato al deposito (restituzione dell'atto entro sei mesi) è cruciale: se l'atto resta oltre tale periodo senza che la procedura di informativa sia stata eseguita correttamente, la finalità della notifica non è raggiunta.
- In contenziosi simili la prova delle date (data di deposito presso la Casa comunale, data di spedizione della raccomandata, data di eventuale restituzione) è determinante per stabilire la validità della notifica.
- Se la notifica è dichiarata nulla per tardività della raccomandata informativa, l'amministrazione dovrà procedere a una nuova notifica secondo le regole previste; la nullità rilevabile può essere fatta valere dal contribuente per ottenere l'annullamento o l'inefficacia dell'atto impugnato.
- Le amministrazioni devono monitorare i termini procedurali interni (in particolare i termini di deposito e restituzione) per evitare vizi formali che rendono inefficaci gli atti tributari.
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