Cassazione Penale, Sentenza n. 2760/2025 del 23/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma in appello della condanna per concorso in furto in abitazione (furto consumato il 15/08/2011: portafoglio sottratto ad Antonio Dal Bianco). Il ricorrente propone cinque motivi: 1) carenza di motivazione sulla responsabilità penale (richiamo apodittico alla sentenza di primo grado nonostante censure specifiche); 2) vizi nella valutazione del riconoscimento fotografico (si contesta che gli album fotografici non sarebbero stati mostrati in dibattimento e che la valutazione sarebbe illegittima); 3) errore di qualificazione del reato (si contesta il requisito del luogo di privata dimora e il nesso di strumentalità, richiedendo la riqualificazione in furto semplice); 4) erroneo diniego delle misure sostitutive (lavori di pubblica utilità / non punibilità per tenuità del danno) per eccessiva considerazione dei precedenti e mancanza di adeguata motivazione; 5) vizio nel calcolo della prescrizione alla luce dei limiti di cui all'art. 99 comma 6 c.p., chiedendo l'estinzione del reato per prescrizione se venisse applicata diversa interpretazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto adeguata la motivazione complessiva risultante dal combinato della sentenza di appello e della motivazione di primo grado, valorizzando elementi probatori aggiuntivi (es.: controllo successivo in auto e ritrovamento in capo alla coimputata di documenti della vittima). Ha confermato la qualificazione del luogo (il ripostiglio) come riconducibile alla privata dimora e quindi la corretta applicazione dell'art. 624-bis c.p. Ha considerato legittimo il diniego delle sanzioni sostitutive per l'abitualità dell'imputato (pregiudizi penali e precedenti benefici già concessi). Sul punto della prescrizione ha richiamato e aderito al principio delle Sezioni Unite (Sez. U. n. 30046/2022, Cirelli) secondo cui il limite di commisurazione dell'aumento di pena previsto dall'art. 99, comma 6 c.p. non incide sui termini di prescrizione: la prescrizione nel caso concreto maturerà il 15/04/2028. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato anche alle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 624-bis cod. pen.
Norma applicata per la qualificazione del furto commesso in luogo di privata dimora; la Corte ha ritenuto che il ripostiglio rientri nel novero del luogo di privata dimora.
art. 624 cod. pen.
Richiamata dalla difesa come possibile riqualificazione (furto semplice) nel caso di assenza del nesso di strumentalità; la Corte ha tuttavia confermato la qualificazione aggravata ex art. 624-bis.
art. 62 n. 4 cod. pen.
Circostanza attenuante riconosciuta in primo grado e valutata come equivalente alla recidiva qualificata contestata; menzionata nella motivazione delle pene.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa per censurare la motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione complessiva (prime e seconde cure) fosse sufficiente ai sensi di tale articolo.
artt. 53, 56-bis, 58, 59 legge 24/11/1981 n. 689
Norme sulle misure alternative e sanzioni sostitutive evocate dalla difesa per richiedere lavori di pubblica utilità; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego alla luce della prognosi negativa e dell'abitualità.
art. 131-bis cod. pen.
Richiamato dalla difesa in relazione alla possibile non punibilità per tenuità del danno; la Corte non ha ritenuto sussistenti le condizioni per applicarlo.
art. 99 comma 6 cod. pen.
Norma sul limite di aumento di pena per la recidiva; la questione è stata risolta aderendo all'interpretazione delle Sezioni Unite che nega effetto sul calcolo della prescrizione.
Sez. U. n. 30046 del 23/06/2022 (Cirelli, Rv. 283328)
«In tema di recidiva, il limite all'aumento di pena previsto dall'art. 99, sesto comma, cod. pen. non rileva in ordine alla qualificazione della recidiva, prevista dal secondo e dal quarto comma del predetto articolo, come circostanza ad effetto speciale, né influisce sui termini di prescrizione, determinati ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen.»
Decisione vincolante richiamata dalla Corte per stabilire che il limite commisurativo dell'art. 99, comma 6 non incide sui termini di prescrizione: pertanto la prescrizione si calcola secondo i parametri ordinari incluse le conseguenze della recidiva qualificata.
art. 157 e 161 cod. pen.
Norme richiamate indirettamente con riferimento al calcolo dei termini di prescrizione; la Corte ha applicato i parametri oggettivi indicati da tali disposizioni, come interpretati dalla giurisprudenza recente.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte alla parte soccombente.
Sez. 5: Paolicelli (06/04/2011), Mameli (21/10/2010), Luongo (28/05/2013)
Giurisprudenza citata in tema di individuazione fotografica e della possibilità di utilizzare nei dibattimenti le fotografie già impiegate nelle indagini; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione probatoria sul riconoscimento.
art. 165-bis cod. proc. pen.
Richiamato per la scheda di calcolo dei termini di prescrizione; la Corte ha indicato la data di maturazione della prescrizione conformemente a tale scheda.
Massime di principio
- La motivazione della Corte d'appello può essere integrazione sufficiente se la decisione di primo grado contiene una motivazione adeguata e le censure non siano state trattate in modo tale da rendere indispensabile una nuova, piena esplicitazione; il richiamo alla motivazione di primo grado non è in sé nullo se nel complesso la motivazione esiste e risponde ai punti critici.
- L'individuazione fotografica resta valutazione probatoria basata sulla credibilità del teste; l'utilizzo di fascicoli fotografici delle indagini preliminari è ammesso anche in dibattimento ove le fotografie siano conservate nel fascicolo e la prova del riconoscimento venga confermata in udienza.
- Il ripostiglio o locali annessi possono essere qualificati come «luogo di privata dimora» se dalla istruttoria emerge la loro pertinenza/uso conforme alla privata dimora; ciò giustifica l'applicazione dell'art. 624-bis c.p.
- Per la concessione di sanzioni sostitutive (es. lavori di pubblica utilità o esclusione della punibilità per tenuità) è decisiva la prognosi sulla futura condotta: presenza di precedenti, recidiva e benefici precedentemente già concessi possono legittimamente giustificare il diniego.
- La giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cirelli) stabilisce che il limite di cui all'art. 99, comma 6 c.p. non incide sul computo della prescrizione; nelle impugnazioni che sollevano questioni di prescrizione occorre verificare l'orientamento consolidato delle Sezioni Unite.
- La mera asserzione difensiva che il fatto sia stato un 'sfruttamento di un'occasione' non è sufficiente a riqualificare il reato: serve un concreto e fondato accertamento che escluda il requisito del nesso di strumentalità fra introduzione nel luogo e commissione del reato.
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