Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 23/05/2018 n. 2352 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Ires - Base imponibile - Costi per carburanti - Inerenza - Prova - Deducibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La prova tecnica basata sui test in officina è stata ritenuta idonea a dimostrare l'inerenza dei costi per carburanti e lubrificanti. Di conseguenza, tali costi sono stati considerati deducibili, non potendo essere negata la deduzione soltanto per l'assenza della scheda carburante, il cui utilizzo è escluso per gli autotrasportatori di merci per conto terzi.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la deducibilità, ai fini IRES, dei costi sostenuti per carburanti e lubrificanti da un'impresa di autotrasporto di merci per conto terzi. L'Amministrazione aveva contestato l'inerenza o la prova dei costi, anche in relazione alla documentazione dei rifornimenti. È stato rilevato che, per questa categoria di autotrasportatori, l'art. 6 del d.P.R. n. 444/1997 esclude espressamente il ricorso alla scheda carburante. La corretta correlazione quantitativa tra chilometri percorsi e litri di carburante riforniti e consumati, dimostrata mediante test effettuati in officina, costituisce prova dell'effettivo impiego dei carburanti nell'attività d'impresa.

Norme richiamate

  • Art. 6 del d.P.R. n. 444/1997

    Per la categoria degli autotrasportatori di merci per conto terzi è esclusa la possibilità di ricorrere alla scheda carburante.

    La disposizione esclude l'utilizzo della scheda carburante per gli autotrasportatori di merci per conto terzi; pertanto, la sua mancanza non può costituire, da sola, motivo per negare la deducibilità dei costi, quando questi siano provati con altri mezzi idonei.

  • Disciplina IRES della deducibilità dei costi inerenti

    I costi sono deducibili quando risultano effettivamente sostenuti, documentati e inerenti all'attività d'impresa. L'inerenza può essere dimostrata anche mediante elementi presuntivi e tecnici, come la coerenza tra chilometri percorsi, carburante rifornito e carburante consumato.

Massime di principio

  • L'assenza di uno specifico documento contabile non comporta automaticamente l'indeducibilità del costo se la legge esclude o non impone quel documento e il contribuente fornisce prove alternative attendibili.
  • Per dimostrare l'inerenza dei costi di carburante è utile documentare la correlazione tra consumi, chilometri percorsi, mezzi utilizzati, viaggi effettuati e attività esercitata.
  • Le verifiche tecniche, come i test in officina sui consumi dei veicoli, possono costituire elementi probatori validi quando consentono di collegare quantitativamente il carburante all'effettivo utilizzo professionale.
  • In caso di contestazione fiscale, la prova deve essere complessiva e coerente: fatture, pagamenti, registri dei viaggi, dati chilometrici, consumi medi e documentazione tecnica possono concorrere a dimostrare l'effettività e l'inerenza del costo.
  • La deducibilità non dipende soltanto dalla forma della documentazione, ma dalla capacità del contribuente di provare in modo concreto il collegamento tra la spesa e l'attività produttiva di reddito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.