Cassazione Penale, Sentenza n. 20022/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 26/05/2022 che aveva confermato la condanna per furto di energia elettrica (fatto commesso a Bolognetta il 4/12/2014). Il ricorrente deduce: (1) violazione dell'art. 597 c.p.p. e nullità ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p., perché la Corte d'appello, limitatamente ai motivi di appello, avrebbe illegittimamente riqualificato l'aggravante da "violenza sulle cose" in "uso del mezzo fraudolento", superando i limiti del principio devolutivo; (2) violazione degli artt. 522 e 604 c.p.p. perché la Corte di merito avrebbe dovuto annullare parzialmente e trasmettere gli atti al giudice di primo grado; (3) errata mancata derubricazione in truffa: l'uso del magnete sul contatore sarebbe un mezzo fraudolento idoneo a viziarne il consenso e quindi configurerebbe truffa anziché furto aggravato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi: il ricorso d'appello contestava già, nella sua esposizione, la sussistenza dell'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento (menzione esplicita del magnete), per cui non vi è stata violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza; inoltre la riqualificazione operata in appello rientra nei limiti consentiti (art. 597 c.p.p.) e non ha sorpreso la difesa. Quanto al terzo motivo, la Corte ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui l'apposizione di un magnete che altera la misurazione dei consumi integra il furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento e non la truffa, poiché manca il consenso (anche viziato) dell'ente erogatore. La Corte ha altresì precisato che la successiva modifica normativa (D.Lgs. n.150/2022 che rende il reato procedibile a querela) non incide sull'inammissibilità del ricorso e non altera il giudicato; ha rilevato che la prescrizione non era spirata (sospensione per 683 giorni). Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 625 n.2 cod. pen.
Disciplina l'aggravante che comprende "uso della violenza sulle cose" e l'uso di "mezzi fraudolenti"; la Corte ha ritenuto che l'apposizione del magnete integra l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento e non quella della violenza sulle cose
art. 597 cod. proc. pen.
Consente al giudice di merito di effettuare modifiche della qualificazione della fattispecie nei limiti del principio devolutivo; la Corte ha ritenuto legittima la riqualificazione dell'aggravante in appello (comma 3 richiamato)
art. 521 cod. proc. pen.
Principio di correlazione tra accusa e sentenza; la Corte ha escluso la violazione perché la circostanza dell'uso del magnete era prevedibilmente esposta nell'imputazione e nel motivo d'appello
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente per ipotetica nullità della sentenza; la Corte ha ritenuto infondato il vizio denunciato
art. 522 cod. proc. pen.
Richiamato nella doglianza relativa alla presunta necessità di annullamento parziale e rimessione in primo grado; la Corte ha ritenuto la doglianza infondata
art. 604 cod. proc. pen.
Norma collegata alla decisione di merito impugnata; invocata dal ricorrente ma non ritenuta violata
Decreto Legislativo n.150 del 2022, art.2 comma 1 lett. i)
Ha modificato la procedibilità del reato rendendolo perseguibile a querela; la Corte ha stabilito che la sopravvenuta procedibilità a querela non incide sull'inammissibilità del ricorso e non produce automatica revoca del giudicato sostanziale
art. 159 cod. pen.
Regola la sospensione della prescrizione per impedimento dell'imputato o del difensore; la Corte ha constatato che la prescrizione è rimasta sospesa per 683 giorni e quindi non era spirata
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna al pagamento delle spese processuali e di somme alla cassa delle ammende per ricorso manifestamente inammissibile; applicata per la condanna a 3.000 euro
art. 673 cod. proc. pen.
Norma citata come riferimento per la revoca della sentenza in caso di abrogazione; la Corte ha distinto la sopravvenuta procedibilità a querela dall'abrogazione che invece giustificherebbe interventi esecutivi
art. 129 e art. 609 comma 2 cod. proc. pen.
Citate in relazione all'impossibilità, per inammissibilità del ricorso, di rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione in sede di cassazione
Massime di principio
- La Corte d'appello può legittimamente riqualificare un'aggravante in sede di appello purché la nuova qualificazione sia prevedibile dalla imputazione e non surprenda la difesa; la prevedibilità è valutata anche alla luce del contenuto del gravame di appello
- L'apposizione di un magnete sul misuratore che altera la registrazione dei consumi integra, secondo la giurisprudenza consolidata, l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento nel reato di furto di energia elettrica e non il reato di truffa, per l'assenza del consenso dell'ente erogatore
- Per contestare efficacemente una riqualificazione in appello il ricorrente deve dimostrare la concreta sorpresa e l'impossibilità di esercitare la difesa su quella nuova qualificazione; la mera enunciazione di una diversa aggravante non è sufficiente se la circostanza era già prevedibile
- La sopravvenuta modifica normativa che rende il reato procedibile a querela non incide automaticamente sul giudicato o sull'inammissibilità del ricorso in cassazione; solo l'abrogazione del reato può determinare effetti esecutivi tali da revocare la sentenza
- In fase di cassazione, se il ricorso è inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese e a somme a titolo di ammenda; questioni come la prescrizione devono essere tempestivamente valutate e non possono essere sollevate ex novo laddove l'inammissibilità precluda la cognizione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19933/2023 del 11/05/2023
- Sentenza penale · 11 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19936/2023 del 11/05/2023
- Sentenza penale · 11 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19937/2023 del 11/05/2023
- Sentenza penale · 11 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19939/2023 del 11/05/2023
- Sentenza penale · 11 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19940/2023 del 11/05/2023
- Sentenza penale · 11 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19942/2023 del 11/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →