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Sentenza

Sentenza n. 419/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento dei provvedimenti di revoca del Nulla-Osta al lavoro stagionale e del visto di ingresso in Italia.

Giustizia amministrativa202501247

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti di revoca dei nulla osta al lavoro stagionale e dei visti di ingresso in Italia

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti con cui l'Amministrazione aveva revocato i nulla osta all'ingresso precedentemente rilasciati, ritenendoli contraddittori rispetto al modello utilizzato nella domanda Flussi 2024 per lavoro subordinato stagionale e rilevando la mancata asseverazione redatta da un professionista iscritto all'albo. Il TAR aveva accolto la domanda cautelare, ordinando allo Sportello Unico per l'Immigrazione il riesame. L'Amministrazione ha quindi adottato una nota di conferma del diniego originario. La memoria depositata dai ricorrenti non è stata notificata e non è stata qualificata come impugnazione per motivi aggiunti; il nuovo diniego non è stato autonomamente impugnato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il provvedimento adottato in sede di riesame ha consolidato gli effetti del diniego originario e, non essendo stato impugnato, non residuava un interesse concreto e attuale alla rimozione dei precedenti atti revocatori. La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Le spese sono state compensate per giusti motivi, in considerazione delle peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    Consente la definizione della causa con sentenza in forma semplificata, sentite le parti, quando ricorrono i relativi presupposti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Richiamati unitamente alla disciplina nazionale a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando, a seguito di un riesame disposto in sede cautelare, l'amministrazione adotta un nuovo provvedimento confermativo del diniego o dell'atto originario e tale nuovo atto non viene autonomamente impugnato, viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione sul ricorso contro l'atto precedente, con conseguente improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Una memoria non notificata alla controparte non può essere qualificata come ricorso per motivi aggiunti e non consente di estendere l'oggetto del giudizio al nuovo provvedimento amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

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