Sentenza del 24/02/2020 n. 590 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Tassazione immobiliare - immobile di lusso - d.m. 02.08.1969 - si applica. Immobile di lusso - requisiti - qualificazione dei vani - analogia funzionale - rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Accertamento della qualificazione dell'immobile abitativo come 'di lusso' ai sensi del d.m. 02.08.1969: verifica se porzioni dell'immobile denominate formalmente come ripostiglio o sgombraroba debbano essere computate nella superficie utile complessiva ai fini della qualificazione, nonché contestazione dell'equivalenza terminologica proposta dal contribuente (ripostiglio = cantina; sgombraroba = soffitta).
La decisione
Il Tribunale ha ritenuto applicabile il d.m. 02.08.1969. Ha affermato che il calcolo della superficie utile complessiva deve tener conto della specifica destinazione funzionale di ciascun vano; la denominazione formale non impedisce all'Ufficio di includere nel computo quelle porzioni che sostanzialmente assolvono alla stessa finalità di vani rilevanti ai fini della classificazione 'di lusso'. Di conseguenza è stata rigettata l'interpretazione del contribuente che equiparava terminologicamente ripostiglio a cantina e sgombraroba a soffitta, con conferma del conteggio effettuato dall'Ufficio.
Norme richiamate
D.M. 02.08.1969
Il decreto stabilisce i requisiti per qualificare un immobile abitativo come 'di lusso', fra cui criteri legati alla superficie utile complessiva; la corte interpreta che tale superficie si determina sulla base della destinazione funzionale dei vani e che la funzione prevale sulla denominazione formale nel conteggio ai fini della qualificazione.
Massime di principio
- Per la qualificazione 'di lusso' rilegono i criteri del d.m. 02.08.1969, in particolare la superficie utile complessiva.
- La determinazione della superficie utile deve basarsi sulla destinazione e funzione effettiva dei vani, non solo sulla loro denominazione formale.
- L'Amministrazione finanziaria può riclassificare o includere nella superficie porzioni dell'immobile che, pur denominate diversamente, assolvono alla stessa funzione di locali rilevanti ai fini della normativa.
- In casi simili il contribuente dovrebbe documentare in modo puntuale la destinazione d'uso reale dei locali (planimetrie, destinazioni d'uso indicate negli atti, elementi tecnici e funzionali) per contrastare la ricostruzione dell'Ufficio.
- La prudenza interpretativa consiglia di considerare la 'analogia funzionale' come criterio decisivo: se un vano svolge funzione equivalente a un locale previsto dal decreto, può essere computato nella superficie utile complessiva.
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