Regolamento (UE) 2025/1494
Regolamento (UE) 2025/1494 del Consiglio, del 18 luglio 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in modo esteso il pacchetto sanzionatorio UE contro la Russia, modificando il regolamento (UE) n. 833/2014 in molte sue parti. Introduce nuove restrizioni su esportazioni, importazioni di prodotti petroliferi e GNL, servizi finanziari e cripto-attività, software, e operazioni relative a Nord Stream e al Fondo russo per gli investimenti diretti, oltre ad ampliare gli elenchi di entità, banche e navi soggette a misure restrittive. Rafforza inoltre il meccanismo del tetto al prezzo del petrolio russo e disciplina in modo più dettagliato il contenzioso e la non eseguibilità nell’Unione di talune decisioni rese fuori dall’UE in procedimenti investor-State.
Modifica del regolamento (UE) n. 833/2014 per rafforzare e aggiornare le misure restrittive dell’UE contro la Russia in relazione alla guerra di aggressione contro l’Ucraina.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori economici, persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti alla giurisdizione degli Stati membri, con particolare impatto su esportazioni, importazioni, transito, servizi finanziari e cripto-attività, software, navigazione marittima, energia, settore bancario e rapporti con soggetti elencati negli allegati del regolamento. Incide anche su operazioni verso paesi terzi quando vi sia rischio di elusione o di destinazione/uso finale in Russia, e prevede regole specifiche per talune entità extra-UE, navi, infrastrutture e beni elencati negli allegati. Le nuove disposizioni e gli aggiornamenti di allegati si applicano dalle date indicate nel testo e negli allegati; il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Regolamento (UE) 2025/1494 del Consiglio
Il regolamento aggiorna il quadro restrittivo dell’Unione nei confronti della Russia, intervenendo in modo esteso sul regolamento (UE) n. 833/2014. La finalità dichiarata è rafforzare l’efficacia delle misure adottate in risposta alla guerra di aggressione contro l’Ucraina, contrastando l’elusione via paesi terzi, riducendo i proventi energetici russi e ampliando il perimetro di soggetti, beni, servizi e operazioni vietati.
Ambito generale e logica del provvedimento
Il testo opera sia sul piano delle restrizioni settoriali sia su quello degli elenchi soggettivi e oggettivi. La disciplina riguarda esportazioni e importazioni di beni sensibili, servizi tecnici e finanziari, software, transiti, trasporto marittimo, infrastrutture energetiche, rapporti con entità bancarie e finanziarie extra-UE, nonché la gestione del contenzioso derivante dalle sanzioni.
Contrasto all’elusione tramite esportazioni indirette e paesi terzi
Con l’articolo 2 bis, paragrafo 1 bis bis, viene introdotto un meccanismo di autorizzazione preventiva per esportazioni di beni e tecnologie dell’allegato VII verso paesi terzi quando l’esportatore sia stato informato che la destinazione o l’uso finale può essere in Russia. La disposizione è costruita come strumento amministrativo di prevenzione dell’elusione, non come nuova restrizione generale, e si coordina con le regole del regolamento (UE) 2021/821.
Nuove restrizioni su beni industriali e merceologici
L’articolo 3 duodecies viene ampliato con nuovi allegati e con termini transitori per l’esecuzione di contratti conclusi prima del 20 luglio 2025. I divieti di vendita, fornitura, trasferimento ed esportazione si applicano a numerose categorie di prodotti industriali e chimici, comprese macchine utensili, componenti per l’imballaggio, materiali plastici e altri beni a potenziale impiego industriale e militare. Sono previste autorizzazioni mirate per alcuni beni, ad esempio macchinari necessari all’imballaggio di alimenti, bevande e prodotti farmaceutici e taluni beni indispensabili all’esecuzione di contratti fino al 1o gennaio 2028.
Petrolio e prodotti petroliferi: importazione, price cap e controllo dell’origine
Una parte centrale della riforma riguarda il petrolio. Dal 21 gennaio 2026 è vietato importare nell’Unione prodotti petroliferi ricavati in un paese terzo da greggio russo, salvo provenienza da paesi partner elencati nell’allegato LI o ricorrenza della presunzione per i paesi esportatori netti di petrolio greggio. Il divieto si estende ai servizi accessori, inclusi assicurazione e riassicurazione. Parallelamente, il sistema del tetto al prezzo del petrolio greggio russo viene reso dinamico: la Commissione calcola il prezzo medio di mercato su finestre di 22 settimane, fissa il cap al 15 % sotto tale media e aggiorna l’allegato XXVIII con periodicità semestrale. Per i contratti preesistenti è previsto un periodo transitorio di 90 giorni.
Gas naturale liquefatto e sicurezza dell’approvvigionamento
Il regolamento conferma il divieto di importazione di GNL russo attraverso terminali UE non connessi al sistema del gas naturale interconnesso, ma introduce una deroga per gli Stati membri non direttamente connessi ad altri sistemi nazionali e che abbiano ricevuto la prima fornitura commerciale del primo contratto a lungo termine dopo il 20 luglio 2025. In tali casi l’autorità nazionale può autorizzare l’operazione per garantire l’approvvigionamento energetico, con obbligo di notifica entro due settimane.
Beni militari, chimica sensibile e spazio
L’articolo 4 viene riscritto e continua a vietare le operazioni relative a beni e tecnologie dell’elenco comune delle attrezzature militari verso la Russia o per uso in Russia, nonché l’importazione e il trasporto dalla Russia. Sono mantenute deroghe per manutenzione, sicurezza e contratti anteriori al 1o agosto 2014, oltre a regimi autorizzatori per idrazina, dimetilidrazina asimmetrica, monometilidrazina e per missioni spaziali specifiche, in particolare ExoMars, con obblighi di autorizzazione preventiva e notifica alla Commissione.
Filiazioni UE, amministrazione fiduciaria e rapporti con società madri russe
Il regolamento interviene sul tema delle controllate nell’Unione che agiscono per conto o sotto la direzione di entità russe. È previsto che il divieto non operi, in presenza di regime fiduciario pubblico o misura analoga di salvaguardia, allo scopo di garantire continuità operativa e rispetto delle restrizioni. Il considerando chiarisce che l’assetto mira a dissociare ampiamente le filiazioni UE dalle società madri russe e che, in certi casi, l’ottenimento di autorizzazioni o l’esecuzione di istruzioni della capogruppo può rilevare per l’applicazione del divieto.
Settore finanziario, SPFS e cripto-attività
Viene ampliato il perimetro delle operazioni vietate con soggetti che utilizzano lo SPFS della Banca centrale di Russia o sistemi equivalenti, nonché con entità finanziarie e prestatori di servizi per cripto-attività extra-UE che pregiudicano in modo significativo gli obiettivi sanzionatori o sostengono la guerra di aggressione. L’allegato XLV è ristrutturato in tre parti, e il regolamento introduce anche nuove liste di entità soggette al divieto. Sono previste esclusioni per operazioni umanitarie, prodotti essenziali, contenzioso in Stati membri e per l’accesso a procedimenti giudiziari o arbitrali.
Nord Stream e Nord Stream 2
Il regolamento introduce un divieto autonomo di operazioni relative ai gasdotti Nord Stream e Nord Stream 2, comprensivo di completamento, esercizio, manutenzione, uso e finanziamento. Le deroghe sono limitate alle situazioni di urgenza per salute, sicurezza, trasporto marittimo o ambiente, e a operazioni strettamente necessarie per liquidazione o ristrutturazione al fine di impedirne l’uso, recuperi e pagamenti correlati, controversie, giudizi o manutenzioni periodiche indispensabili. Le autorità competenti devono sottoporre il progetto alla Commissione, che può formulare un parere entro 30 giorni.
Fondo russo per gli investimenti diretti e investimenti significativi
L’articolo 5 bis octies introduce un divieto di operazioni con l’RDIF, le sue partecipate e soggetti in cui esso abbia investito in modo significativo, nonché con prestatori di servizi finanziari collegati. Il concetto di investimento significativo è definito in modo ampio e riguarda settori strategici come finanza, trasporti, telecomunicazioni, difesa, industria, tecnologie avanzate ed energia. Sono previste deroghe per beni farmaceutici e medici e, fino al 31 dicembre 2026, per disinvestire o liquidare attività in Russia.
Altre restrizioni settoriali: software, banche, navi e servizi marittimi
È rafforzato il divieto di fornire software gestionale, di progettazione/fabbricazione e software per usi bancari/finanziari al governo russo e a soggetti stabiliti in Russia, con una deroga temporanea fino al 30 settembre 2025 per contratti preesistenti. Sul fronte marittimo, sono aggiunte 105 navi alla lista delle unità soggette a divieto di accesso ai porti e di servizi di trasporto marittimo, mentre l’allegato XLII viene aggiornato con ulteriori navi legate al trasporto di greggio o prodotti petroliferi russi o a operazioni energetiche russe.
Contenzioso investitore-Stato, non riconoscimento e azioni di regresso
Il regolamento rafforza la clausola di esclusione delle rivendicazioni e il regime di non riconoscimento nell’UE di decisioni giudiziarie, arbitrali o amministrative estere che mirino a soddisfare pretese connesse alle misure sanzionatorie. Introduce anche norme sul forum necessitatis e riconosce a Stati membri e, se del caso, all’Unione, il diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di procedimenti investor-State avviati contro misure restrittive, comprese le spese legali. Gli Stati membri devono inoltre sollevare tutte le eccezioni disponibili contro il riconoscimento e l’esecuzione di lodi arbitrali emessi in tali controversie.
Allegati e decorrenza
Sono aggiornati numerosi allegati del regolamento (UE) n. 833/2014, tra cui gli elenchi di entità sottoposte a restrizioni, i beni soggetti a divieto di esportazione, i paesi partner per l’importazione di prodotti petroliferi, i software vietati, le banche e i soggetti finanziari extra-UE, nonché i listini delle navi sanzionate. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Nuova definizione di paese partner per prodotti petroliferi
Inserita nell’articolo 1, lettera z octies, la definizione di "paese partner per l’importazione di prodotti petroliferi" come uno dei paesi elencati nell’allegato LI che applicano misure restrittive sulle importazioni di petrolio greggio e prodotti petroliferi sostanzialmente equivalenti a quelle dell’articolo 3 quaterdecies.
Autorizzazione preventiva per esportazioni indirette verso paesi terzi
All’articolo 2 bis, paragrafo 1 bis bis, è prevista l’autorizzazione per esportare verso paesi terzi beni e tecnologie dell’allegato VII quando l’esportatore sia stato informato che i prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a persone o usi in Russia. Il nuovo paragrafo 6 bis rinvia alle norme e procedure dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2021/821, applicabili mutatis mutandis.
Restrizioni su taluni beni con termini transitori e nuove eccezioni
All’articolo 3 duodecies sono introdotti termini di esecuzione per contratti preesistenti: fino al 21 ottobre 2025 per i beni dell’allegato XXIII sexies e fino al 21 gennaio 2026 per i beni dell’allegato XXIII septies. Sono inoltre aggiunti nuovi beni soggetti a divieto, tra cui alcune macchine, sostanze chimiche, componenti per imballaggio e per pavimenti in PVC, con possibilità di autorizzazioni specifiche per macchine per imballaggio alimentare/farmaceutico e per taluni prodotti necessari all’esecuzione di contratti fino al 1o gennaio 2028.
Fine della deroga per la Cechia sulle importazioni via oleodotto
All’articolo 3 quaterdecies, paragrafo 3 ter, è stabilito che l’esenzione di cui al paragrafo 3, lettera d), cessa di applicarsi alla Cechia dal 1o luglio 2025.
Divieto di importazione di prodotti petroliferi derivati da greggio russo
È inserito l’articolo 3 quaterdecies bis: dal 21 gennaio 2026 è vietato acquistare, importare o trasferire nell’Unione prodotti petroliferi del codice NC 2710 ottenuti in un paese terzo a partire da petrolio greggio NC 2709 00 originario della Russia. L’importatore deve provare l’origine del greggio, salvo importazioni da paesi partner dell’allegato LI; i prodotti importati da paesi terzi esportatori netti nell’anno civile precedente sono presunti non di origine russa, salvo contrari fondati motivi. Il divieto si estende ad assistenza tecnica, intermediazione, finanziamenti, assistenza finanziaria, assicurazione e riassicurazione.
Tetto al prezzo del petrolio russo e meccanismo dinamico di revisione
L’articolo 3 quindecies, paragrafo 5, prevede un periodo transitorio di 90 giorni per contratti conclusi prima della modifica dell’allegato XXVIII, purché il prezzo contrattuale non superi il prezzo vigente al momento della conclusione. Il nuovo paragrafo 11 introduce un meccanismo dinamico: la Commissione calcola ogni 22 settimane il prezzo medio di mercato del greggio russo e fissa il tetto al prezzo medio meno il 15 %, salvo variazione non superiore al 5 %. La Commissione pubblica un avviso, modifica l’allegato XXVIII il 15 gennaio 2026 e poi ogni sei mesi, valuta il meccanismo entro il 15 aprile 2026 e successivamente ogni sei mesi, e riferisce al Consiglio, che riesamina il funzionamento complessivo.
Deroga per GNL in Stati membri non interconnessi
All’articolo 3 duovicies, paragrafo 6, uno Stato membro non direttamente connesso al sistema del gas naturale interconnesso di un altro Stato membro e che abbia ricevuto la prima fornitura commerciale del suo primo contratto di fornitura a lungo termine dopo il 20 luglio 2025 può autorizzare acquisti/importazioni/trasferimenti di GNL russo per garantire l’approvvigionamento energetico, informando gli altri Stati membri e la Commissione entro due settimane.
Riformulazione del divieto su armamenti e materiale militare
L’articolo 4 viene sostituito: sono vietate vendita, fornitura, trasferimento, esportazione, acquisto, importazione e trasporto di beni e tecnologie dell’elenco comune delle attrezzature militari verso/da la Russia, nonché la fornitura di assistenza tecnica, intermediazione, finanziamenti e assistenza finanziaria connessi. Sono previste deroghe per manutenzione, sicurezza, contratti anteriori al 1o agosto 2014, e specifiche esclusioni/autorizzazioni per idrazina, dimetilidrazina asimmetrica, monometilidrazina e missioni spaziali ExoMars, con autorizzazione preventiva e obbligo di informare la Commissione.
Tutela delle filiazioni UE controllate da entità russe
All’articolo 5 bis bis è aggiunto il paragrafo 2 septies: il divieto non si applica alle entità stabilite nell’Unione che agiscono per conto o sotto la direzione di entità di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), se è stato imposto un regime fiduciario pubblico o analoga misura di salvaguardia pubblica, oppure se una misura analoga è autorizzata per garantire continuità operativa e rispetto delle sanzioni.
Nuovo divieto sui pagamenti tramite SPFS e servizi analoghi
L’articolo 5 bis quater, paragrafo 2, vieta operazioni con persone giuridiche/enti/organismi stabiliti al di fuori della Russia elencati nell’allegato XLIV, cioè soggetti extra-UE che utilizzano lo SPFS della Banca centrale di Russia o servizi equivalenti.
Estensione del divieto a enti finanziari e cripto-attività extra-UE
L’articolo 5 bis quinquies vieta operazioni con enti creditizi, finanziari e prestatori di servizi per cripto-attività extra-UE elencati nell’allegato XLV, parti A e B, nonché con altri soggetti extra-UE della parte C che pregiudicano gli obiettivi dei divieti sulle importazioni di petrolio, prodotti petroliferi e attività energetiche. Sono previste esenzioni per prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, per il contenzioso/giudizio/arbitrato in uno Stato membro e per finalità umanitarie.
Eccezione per carbone solo transitato in Russia e per il nucleare civile
All’articolo 5 bis sexies sono aggiunte deroghe: per il carbone NC 2701 originario di un paese terzo e solo caricato, partito o in transito in Russia, a condizione che origine e proprietà non siano russe; e per attività relative alla costituzione, gestione, manutenzione, approvvigionamento, ritrattamento del combustibile e sicurezza delle capacità nucleari civili, nonché per la progettazione, costruzione e attivazione necessarie al completamento degli impianti nucleari civili.
Divieto specifico sui gasdotti Nord Stream e Nord Stream 2
È inserito l’articolo 5 bis septies: sono vietate operazioni relative al completamento, esercizio, manutenzione o uso dei gasdotti Nord Stream e Nord Stream 2, nonché il relativo finanziamento. Sono ammesse operazioni strettamente necessarie per prevenzione/mitigazione di eventi gravi o catastrofi naturali; altre operazioni possono essere autorizzate per liquidazione o ristrutturazione al fine di impedirne l’uso, compensazioni e recuperi, pagamenti su contratti pregressi del 20 luglio 2025, controversie o procedimenti giudiziari/arbitrali, e manutenzione periodica per prevenire rischi ambientali o per la pesca. Le autorità devono trasmettere il progetto alla Commissione, che può esprimere parere entro 30 giorni.
Divieto di operazioni con l’RDIF e soggetti collegati
È inserito l’articolo 5 bis octies: il divieto riguarda il Fondo russo per gli investimenti diretti, le entità da esso possedute o controllate, le entità extra-UE in cui ha effettuato un investimento significativo, i prestatori di servizi finanziari a tali entità e i soggetti che agiscono per loro conto. Sono previste autorizzazioni per beni farmaceutici e medici e, fino al 31 dicembre 2026, per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia. Sono introdotti anche i nuovi allegati XLIX e L.
Rafforzamento del divieto di operazioni con soggetti listati nell’allegato XIV
L’articolo 5 nonies vieta operazioni con i soggetti elencati nell’allegato XIV e con entità stabilite in Russia di cui tali soggetti detengono oltre il 50 % del capitale. Sono previste eccezioni per rappresentanze diplomatiche e consolari, organizzazioni internazionali immuni e cittadini UE residenti in Russia prima del 24 febbraio 2022, oltre a una deroga per disinvestimento/liquidazione. Per Bank Zenit sono previste autorizzazioni specifiche per il pagamento di beni NC 3402 90 e per l’esecuzione di contratti conclusi prima del 1o gennaio 2025 fino al 1o gennaio 2028.
Divieto di software per imprese e settore bancario-finanziario
L’articolo 5 quindecies vieta la vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o messa a disposizione di software gestionale per imprese, software di progettazione e fabbricazione industriale e software con usi specifici nel settore bancario e finanziario verso il governo russo o persone giuridiche stabilite in Russia. Il nuovo paragrafo 10 bis prevede una deroga temporanea fino al 30 settembre 2025 per l’esecuzione di contratti conclusi prima del 20 luglio 2025.
Aggiornamento dell’allegato XXVIII sul price cap
L’articolo 7 bis è modificato per consentire l’aggiornamento dell’allegato XXVIII sia secondo la procedura dinamica del greggio sia in base alle decisioni della decisione modificativa 2014/512/PESC relative ai prezzi dei prodotti petroliferi concordati dalla coalizione per il tetto sui prezzi.
Non riconoscimento di decisioni straniere su sanzioni UE
All’articolo 11 sono aggiunti i paragrafi 2 bis e 2 ter, che escludono il riconoscimento, l’attuazione o l’esecuzione nell’UE di decisioni, ingiunzioni, ordinanze, provvedimenti riparativi, sentenze o decisioni arbitrali/amministrative emesse al di fuori dell’UE e connesse a procedimenti investor-State relativi a misure adottate ai sensi del regolamento o del regolamento (UE) n. 269/2014, quando siano invocate da soggetti colpiti o da soggetti da essi controllati.
Forum necessitatis e azioni risarcitorie contro chi avvia contenzioso abusivo
L’articolo 11 quinquies consente al giudice di uno Stato membro di conoscere eccezionalmente della domanda di risarcimento se sussiste un collegamento sufficiente con lo Stato membro del giudice adito. Gli articoli 11 sexies e 11 septies prevedono il diritto di Stati membri e, se del caso, dell’Unione di chiedere il risarcimento dei danni, comprese le spese legali, causati da procedimenti investor-State avviati contro misure restrittive UE, e impongono agli Stati membri di sollevare tutte le eccezioni disponibili contro il riconoscimento ed esecuzione di lodi arbitrali emessi in tali procedimenti.
Aggiornamento degli elenchi soggettivi e merceologici
Sono modificati o sostituiti numerosi allegati: IV (nuove entità), VII (nuovi beni/tecnologie), XIV (nuove banche e soggetti finanziari), XXIII, XXIII sexies, XXIII septies, XXVIII, XXXVII, XLII, XLV, XLIX, L, LI e XXXIX. Gli allegati includono, tra l’altro, nuove entità militari e tecnologiche, nuove navi della flotta ombra, nuove banche russe, nuovi beni soggetti a restrizioni all’esportazione, nuovi paesi partner per il petrolio e l’elenco dei software vietati.
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