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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39895/2023 del 02/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 16/09/2022 della Corte d'Appello di Potenza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revisione della sentenza del 07/12/2020 (condanna a 9 anni, 5 mesi e 10 giorni per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990). Il ricorrente deduce l'erronea applicazione degli artt. 630, comma 1, lett. c), e 634 c.p.p. e censura l'omessa o errata valutazione di nuove emergenze probatorie (dichiarazioni di Angelelli Antonio, memoriale del co-imputato Cianci, relazione medico-legale del dott. Cosmo Lorè sulle gravi condizioni di salute), sostenendo che tali elementi avrebbero potuto travolgere il precedente convincimento del giudice e giustificare la revisione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e non rientrante nei casi consentiti nella fase di legittimità. Ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità (controllo della sola logicità manifesta della motivazione "ictu oculi" e divieto di riesaminare il merito o sostituire la propria logica a quella del giudice di merito), precisando che il travisamento della prova è sindacabile solo se l'atto che incorpora la prova è allegato o trascritto e dimostra un errore idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio. Il ricorrente non ha allegato gli atti probatori richiamati; le censure così risultano fattuali e non ammissibili in cassazione. Per tali motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Individua il reato contestato al ricorrente (illecito relativo a sostanze stupefacenti) e costituisce il fondamento sostanziale della condanna impugnata.

  • art. 630, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Norma richiamata dal ricorrente come presunta malapplicata in relazione all'istanza di revisione; la Corte osserva che le doglianze circa l'applicazione di norme processuali non possono travalicare i limiti del sindacato di legittimità quando consistono in una diversa valutazione di elementi probatori.

  • art. 634 c.p.p.

    Richiamata dal ricorrente nel quadro delle censure sulla revisione; la Corte precisa che le questioni di merito e la diversa ricostruzione probatoria non sono sindacabili in Cassazione se non nei ristretti casi previsti dalla legge.

  • art. 606 c.p.p. (lettera e)

    Richiama il principio per cui il sindacato di legittimità si limita al testo del provvedimento impugnato; la Corte sottolinea che il vizio di motivazione va dedotto dal testo del provvedimento e non da ricostruzioni alternative esterne.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede l'onere delle spese e la possibilità di condanna al versamento in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte lo applica per irrogare la sanzione di Euro 3.000,00.

  • Corte Costituzionale, sent. 7-13 giugno 2000, n. 186

    Citata a supporto del principio secondo cui l'inammissibilità può comportare responsabilità per colpa del ricorrente e giustificare l'imposizione delle spese e della sanzione a titolo di Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione in sede di legittimità verifica solo la presenza di una motivazione logicamente coerente nel testo del provvedimento impugnato; non è luogo per riedizioni del quadro probatorio o per reinterpretazioni alternative dei fatti.
  • Le censure che si fondano su una "diversa" valutazione degli elementi di prova sono, di norma, inammissibili in Cassazione se non configurate come travisamento della prova e non accompagnate dagli atti che la provano o dalle relative trascrizioni.
  • Il travisamento è sindacabile se dal testo emerge che il giudice ha introdotto elementi non presenti nel processo o ha omesso di valutare una prova decisiva; tuttavia il ricorrente deve allegare l'atto processuale che incorpora la prova per dimostrare l'errore.
  • Quando si richiede la revisione di una sentenza, è essenziale allegare documentalmente le nuove prove o le dichiarazioni ritenute decisive e spiegare in che modo esse disarticolano il precedente convincimento giudiziale.
  • Se il ricorso in Cassazione è manifestamente infondato o improprio (es. perché verte su fatti e non su profili di diritto), il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma a titolo di Cassa delle Ammende.
  • Le obiezioni procedurali relative alla motivazione devono essere dimostrate dal testo impugnato; non è sufficiente sostenere che esistevano elementi processuali non considerati se tali elementi non sono posti a corredo del ricorso.

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