Cassazione Penale, Sentenza n. 39895/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 16/09/2022 della Corte d'Appello di Potenza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revisione della sentenza del 07/12/2020 (condanna a 9 anni, 5 mesi e 10 giorni per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990). Il ricorrente deduce l'erronea applicazione degli artt. 630, comma 1, lett. c), e 634 c.p.p. e censura l'omessa o errata valutazione di nuove emergenze probatorie (dichiarazioni di Angelelli Antonio, memoriale del co-imputato Cianci, relazione medico-legale del dott. Cosmo Lorè sulle gravi condizioni di salute), sostenendo che tali elementi avrebbero potuto travolgere il precedente convincimento del giudice e giustificare la revisione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e non rientrante nei casi consentiti nella fase di legittimità. Ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità (controllo della sola logicità manifesta della motivazione "ictu oculi" e divieto di riesaminare il merito o sostituire la propria logica a quella del giudice di merito), precisando che il travisamento della prova è sindacabile solo se l'atto che incorpora la prova è allegato o trascritto e dimostra un errore idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio. Il ricorrente non ha allegato gli atti probatori richiamati; le censure così risultano fattuali e non ammissibili in cassazione. Per tali motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Individua il reato contestato al ricorrente (illecito relativo a sostanze stupefacenti) e costituisce il fondamento sostanziale della condanna impugnata.
art. 630, comma 1, lett. c) c.p.p.
Norma richiamata dal ricorrente come presunta malapplicata in relazione all'istanza di revisione; la Corte osserva che le doglianze circa l'applicazione di norme processuali non possono travalicare i limiti del sindacato di legittimità quando consistono in una diversa valutazione di elementi probatori.
art. 634 c.p.p.
Richiamata dal ricorrente nel quadro delle censure sulla revisione; la Corte precisa che le questioni di merito e la diversa ricostruzione probatoria non sono sindacabili in Cassazione se non nei ristretti casi previsti dalla legge.
art. 606 c.p.p. (lettera e)
Richiama il principio per cui il sindacato di legittimità si limita al testo del provvedimento impugnato; la Corte sottolinea che il vizio di motivazione va dedotto dal testo del provvedimento e non da ricostruzioni alternative esterne.
art. 616 c.p.p.
Prevede l'onere delle spese e la possibilità di condanna al versamento in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte lo applica per irrogare la sanzione di Euro 3.000,00.
Corte Costituzionale, sent. 7-13 giugno 2000, n. 186
Citata a supporto del principio secondo cui l'inammissibilità può comportare responsabilità per colpa del ricorrente e giustificare l'imposizione delle spese e della sanzione a titolo di Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione in sede di legittimità verifica solo la presenza di una motivazione logicamente coerente nel testo del provvedimento impugnato; non è luogo per riedizioni del quadro probatorio o per reinterpretazioni alternative dei fatti.
- Le censure che si fondano su una "diversa" valutazione degli elementi di prova sono, di norma, inammissibili in Cassazione se non configurate come travisamento della prova e non accompagnate dagli atti che la provano o dalle relative trascrizioni.
- Il travisamento è sindacabile se dal testo emerge che il giudice ha introdotto elementi non presenti nel processo o ha omesso di valutare una prova decisiva; tuttavia il ricorrente deve allegare l'atto processuale che incorpora la prova per dimostrare l'errore.
- Quando si richiede la revisione di una sentenza, è essenziale allegare documentalmente le nuove prove o le dichiarazioni ritenute decisive e spiegare in che modo esse disarticolano il precedente convincimento giudiziale.
- Se il ricorso in Cassazione è manifestamente infondato o improprio (es. perché verte su fatti e non su profili di diritto), il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma a titolo di Cassa delle Ammende.
- Le obiezioni procedurali relative alla motivazione devono essere dimostrate dal testo impugnato; non è sufficiente sostenere che esistevano elementi processuali non considerati se tali elementi non sono posti a corredo del ricorso.
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