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Sentenza

Sentenza n. 550/2026 - Catania, Sezione 1

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo porto fucile uso caccia notificato il 19 novembre 2025.

Giustizia amministrativa202600136

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del porto di fucile per uso caccia, notificato il 19 novembre 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del porto d’armi deducendo eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti in relazione ai contestati dissidi familiari e uso difensivo della discrezionalità amministrativa. Ha sostenuto, in particolare, l’assenza di un legame logico-giuridico tra la condanna per la contravvenzione di cui all’art. 134 TULPS e l’uso delle armi, l’errata ricostruzione dei fatti familiari e l’illegittima valutazione negativa della sua affidabilità.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Ha affermato che il reato previsto dall’art. 134 TULPS, pur non costituendo una causa automaticamente ostativa ai sensi dell’art. 43 TULPS, riguarda condotte nelle quali è frequente l’uso di armi e può quindi giustificare una valutazione preventiva di rischio per la pubblica incolumità. Ha inoltre valorizzato il fatto che la condotta antidoverosa, risalente al 2008, risultava protratta per oltre vent’anni in modo palese e manifesto, anche mediante l’uso di un’uniforme. Tale circostanza è stata ritenuta sufficiente a fondare il ragionevole giudizio negativo sull’affidabilità del ricorrente quanto al buon uso delle armi, indipendentemente dall’effettiva sussistenza dei dissidi familiari. Il potere dell’autorità di pubblica sicurezza in materia di armi è stato qualificato come ampiamente discrezionale e cautelare, finalizzato a prevenire abusi e a tutelare la pubblica e privata incolumità, senza necessità di dimostrare che siano già stati commessi abusi nell’uso delle armi. Poiché il provvedimento era plurimotivato, il TAR ha ritenuto superfluo esaminare gli ulteriori motivi. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 134 TULPS

    La condotta prevista dalla disposizione, pur non essendo automaticamente ostativa al rilascio o rinnovo del porto d’armi, può assumere rilievo nella valutazione dell’affidabilità del richiedente quando presenti modalità tali da evidenziare un rischio di uso improprio delle armi.

  • art. 43 TULPS

    Le fattispecie previste dalla disposizione non esauriscono ogni possibile ragione di diniego: anche un reato non automaticamente ostativo può essere valutato nell’esercizio della discrezionalità cautelare dell’autorità di pubblica sicurezza.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti nella camera di consiglio.

  • art. 2, comma 2, d.m. n. 55/2014

    Richiamato ai fini della liquidazione delle spese forfettarie spettanti all’amministrazione vittoriosa.

Massime di principio

  • In materia di rilascio o rinnovo dei titoli di polizia relativi alle armi, una condanna non inclusa tra le cause automaticamente ostative previste dall’art. 43 TULPS può comunque fondare il diniego quando, per la natura e le modalità della condotta, evidenzi un rischio concreto di uso improprio delle armi e incida sull’affidabilità del richiedente.
  • Il potere dell’autorità di pubblica sicurezza di negare o impedire la detenzione e il porto di armi ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria o punitiva; pertanto, il diniego non richiede la prova di un precedente abuso delle armi, essendo sufficiente una ragionevole valutazione prognostica di pericolo per la pubblica o privata incolumità.
  • La valutazione di affidabilità ai fini del porto d’armi può legittimamente considerare la protrazione nel tempo e la manifesta evidenza della condotta antidoverosa, anche quando i fatti risalgano a epoca non recente.
  • Quando il provvedimento amministrativo è sorretto da una pluralità di autonome motivazioni idonee a sostenerne il dispositivo, l’accertata legittimità di una di esse rende superfluo l’esame delle ulteriori censure rivolte contro le altre motivazioni.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di poliziaMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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