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Sentenza

Sentenza del 25/09/2019 n. 23858 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006, riguardante IRES, IRAP e IVA. L'Amministrazione aveva contestato violazioni contabili formali e sostanziali, omessa contabilizzazione di ricavi e deduzione di costi non adeguatamente documentati. La società ha proposto cinque motivi di ricorso per cassazione, lamentando, tra l'altro, l'irregolarità della notifica dell'avviso, la carenza di motivazione dell'atto, l'insussistenza dei presupposti per la rettifica, l'indeducibilità di alcune spese e l'errata determinazione degli importi al netto dell'IVA.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi non individuassero adeguatamente errori di diritto o fatti storici decisivi omessi dalla Commissione Tributaria Regionale, ma mirassero soprattutto a ottenere un nuovo esame del merito e delle prove. La società è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese processuali, liquidate in 3.500 euro oltre alle spese prenotate a debito, ed è stata dichiarata tenuta al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di un fatto...

    Dopo la riforma applicabile alla sentenza impugnata, il vizio denunciabile in cassazione riguarda soltanto l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di contestare genericamente la sufficienza o la contraddittorietà della motivazione.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. a)

    La notifica degli atti tributari può essere eseguita da un messo speciale dell'ufficio debitamente autorizzato. Nel caso concreto la censura è stata ritenuta inammissibile anche perché la ricorrente non aveva adeguatamente dimostrato che l'autorizzazione mancasse o fosse invalida.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42

    L'avviso di accertamento deve essere adeguatamente motivato. Tuttavia, la contestazione della motivazione deve essere specifica e il ricorrente deve riportare o indicare con precisione il contenuto dell'atto e le ragioni per cui sarebbe insufficiente.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 55 e 56

    Le disposizioni disciplinano, rispettivamente, i presupposti della rettifica IVA e i requisiti motivazionali degli atti. La loro violazione non può essere affermata con la sola indicazione delle norme, ma richiede una critica puntuale della decisione impugnata.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7, comma 1

    Gli atti dell'amministrazione finanziaria devono essere motivati e indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa. La censura deve però essere formulata in modo autosufficiente e riferita concretamente al contenuto dell'atto.

  • Legge n. 241 del 1990, art. 3

    Impone l'obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi. Nel caso esaminato la doglianza è stata ritenuta inammissibile per genericità e mancata riproduzione dell'avviso di accertamento.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1

    Disciplina i poteri di rettifica del reddito d'impresa sulla base delle risultanze contabili e degli elementi acquisiti dall'Amministrazione. Il contribuente deve contestare specificamente la ricostruzione dell'Ufficio e fornire prove puntuali, non mere affermazioni generiche.

  • Art. 2697 c.c.

    Stabilisce le regole sull'onere della prova. La doglianza per violazione di tale norma deve spiegare concretamente quale parte abbia omesso di provare i fatti rilevanti e non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione delle prove.

  • Art. 108, comma 2, TUIR

    Disciplina la deducibilità delle spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza. Prima di valutare l'inerenza, il contribuente deve dimostrare con documentazione concreta l'effettività, la natura e l'importo dei costi sostenuti.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Prevede, in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso originario.

  • Art. 366, comma 1, n. 4 e n. 6, c.p.c.

    Impone che i motivi di ricorso per cassazione siano specifici, autosufficienti e corredati dall'indicazione degli atti e dei documenti rilevanti. L'omessa trascrizione o precisa localizzazione degli elementi essenziali può comportare l'inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente sostenere che il giudice abbia valutato male le prove o che la contabilità fosse corretta: occorre individuare una precisa violazione di legge oppure un fatto storico decisivo realmente omesso.
  • Le censure sull'insufficienza o contraddittorietà della motivazione sono ammissibili solo nei limiti molto rigorosi dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, secondo il testo riformato dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
  • Chi contesta la motivazione di un avviso di accertamento deve riprodurne o richiamarne con precisione il contenuto, indicando quali elementi manchino e perché impediscano la comprensione della pretesa fiscale.
  • La contestazione dell'inerenza o della deducibilità dei costi richiede la produzione di documentazione concreta che dimostri effettività, natura, collegamento con l'attività d'impresa e importo delle spese.
  • L'indicazione delle sole norme asseritamente violate non basta: il ricorrente deve spiegare puntualmente il contrasto tra la decisione impugnata e la norma, confrontandosi con la motivazione effettiva della sentenza.
  • In presenza di una decisione di merito adeguatamente motivata, la Corte di cassazione non procede a un nuovo accertamento dei fatti né sostituisce la propria valutazione a quella del giudice di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta normalmente la soccombenza sulle spese e, quando previsto, l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato.

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