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Sentenza

Sentenza n. 123/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l’esecuzione della sentenza n. 254 del 17 novembre 2024 emessa dal Tribunale di Tempio Pausania - Sezione Lavoro, nel procedimento R.G. 271/2023, notificata il 17 gennaio 2025, passata in giudicato il 18 febbraio 2025, con la quale è stato riconosciuto il diritto della ricorrente a fruire del beneficio economico denominato “Carta docente” di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23”.

Giustizia amministrativa202500647

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della "Carta docente" per sei anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. deducendo la mancata esecuzione della sentenza n. 254 del 17 novembre 2024 del Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro, divenuta irrevocabile il 18 febbraio 2025. La sentenza aveva riconosciuto il diritto alla somma di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, per complessivi euro 3.000,00, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di lite, da attribuire secondo le modalità previste dall’art. 1, commi 121 e 122, l. 107/2015 e dal d.p.c.m. 28 novembre 2016. Nel corso del giudizio il Ministero ha liquidato le spese legali in favore del procuratore antistatario, ma non ha eseguito la parte principale del giudicato relativa al riconoscimento e all’attribuzione del capitale. La ricorrente ha pertanto chiesto la declaratoria di mancata ottemperanza e, ove necessario, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che il giudicato era stato eseguito solo parzialmente: il Ministero aveva corrisposto le spese legali, ma aveva lasciato ineseguito il pagamento del beneficio economico riconosciuto alla ricorrente, comprensivo delle somme spettanti per i sei anni scolastici, degli interessi e della rivalutazione secondo quanto stabilito dal giudicato. Poiché l’Amministrazione non aveva fornito indicazioni utili per una tempestiva esecuzione integrale, il Collegio ha nominato quale commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un altro dirigente dell’ufficio, assegnandogli il termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Non è stato riconosciuto alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente della stessa Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato e distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di verificare l’integrale esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, inclusa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È richiamato quale fondamento del beneficio economico denominato "Carta docente" riconosciuto alla ricorrente per gli anni scolastici indicati nella sentenza del giudice ordinario.

  • art. 1, comma 122, l. 107/2015

    È richiamato quale fonte delle modalità di corresponsione del beneficio economico riconosciuto dal giudicato.

  • d.p.c.m. 28 novembre 2016

    Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo; la sentenza del giudice dell’ottemperanza ne considera applicabili le modalità per l’esecuzione del riconoscimento economico.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’esecuzione solo parziale del giudicato non esclude la permanenza dell’interesse all’azione: il giudice deve verificare quali obblighi siano rimasti ineseguiti e adottare le misure necessarie per assicurarne l’integrale adempimento.
  • Quando l’amministrazione debitrice non esegue spontaneamente la parte principale dell’obbligo pecuniario stabilito da una sentenza passata in giudicato, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta incaricato dell’esecuzione sostitutiva, fissando un termine per l’adempimento.
  • La liquidazione delle spese di lite disposta in esecuzione del giudicato non equivale all’integrale esecuzione della pronuncia quando resti ineseguito il distinto obbligo principale di attribuire il beneficio economico riconosciuto al privato.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, l’attività commissariale può essere svolta senza liquidazione di un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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