Provvedimento AGCM C12626B n. 31304 del 30/07/2024
ECOSUNTEK-SERGIO MARINANGELI/+ENERGIA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’AGCM ha esaminato l’operazione con cui Ecosuntek S.p.A., tramite Eco Trade S.r.l., e Sergio Marinangeli hanno acquisito il controllo congiunto di +Energia S.p.A. L’operazione, pur qualificata come concentrazione e ritenuta non problematica sotto il profilo concorrenziale, è stata comunicata solo dopo il perfezionamento, in violazione dell’obbligo di notifica preventiva ex art. 16 l. 287/1990. L’Autorità ha quindi irrogato una sanzione di 15.000 euro a Ecosuntek e di 1.500 euro a Sergio Marinangeli.
Ecosuntek S.p.A./Sergio Marinangeli – acquisizione del controllo congiunto di +Energia S.p.A.: sanzione per omessa notifica preventiva ex art. 16 l. 287/1990
Ecosuntek S.p.A./Sergio Marinangeli – acquisizione del controllo congiunto di +Energia S.p.A. e sanzione per omessa notifica
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha esaminato l’operazione con cui Ecosuntek S.p.A., tramite Eco Trade S.r.l., e Sergio Marinangeli hanno acquisito il controllo congiunto di +Energia S.p.A. Il procedimento riguarda non la valutazione concorrenziale dell’operazione, già scrutinata con provvedimento del 30 aprile 2024, ma la successiva verifica dell’adempimento dell’obbligo di comunicazione preventiva e l’eventuale sanzione per la sua omissione.
Le parti
Ecosuntek S.p.A. è la holding operativa del Gruppo Ecosuntek, attivo nella produzione e approvvigionamento all’ingrosso di energia elettrica da fonti rinnovabili, nella vendita al dettaglio di energia elettrica e gas naturale, nella commercializzazione di certificati d’origine e nella bioedilizia. Eco Trade S.r.l., controllata da Ecosuntek, opera anch’essa nella vendita al dettaglio e all’ingrosso di energia elettrica e gas naturale, oltre che nella commercializzazione di certificati d’origine. Il Gruppo Ecosuntek ha realizzato nel 2023 un fatturato consolidato mondiale di circa 489,9 milioni di euro, di cui circa [100-567 milioni di] euro in Italia.
Sergio Marinangeli è una persona fisica titolare di una partecipazione non di controllo del 46,775% in +Energia S.p.A.; nel procedimento viene indicato anche come soggetto con una partecipazione di controllo in RS Racing società dilettantistica a r.l., che nel 2023 ha realizzato un fatturato di 23.000 euro. +Energia S.p.A. è attiva nella vendita al dettaglio di energia elettrica a clienti domestici e non domestici connessi in bassa e media tensione; nel 2022 ha realizzato interamente in Italia un fatturato di circa 204,3 milioni di euro.
L’operazione di concentrazione
L’operazione è consistita nell’acquisizione del controllo congiunto di +Energia da parte di Ecosuntek, per il tramite di Eco Trade, e di Sergio Marinangeli. In data 31 ottobre 2023 le parti hanno stipulato tre accordi e, a seguito del perfezionamento avvenuto l’8 gennaio 2024, il capitale di +Energia è risultato così ripartito:
- Eco Trade S.r.l.: 46,775%
- Sergio Marinangeli: 46,775%
- Mariano Musci: 6,45%
Sempre il 31 ottobre 2023, Eco Trade, Sergio Marinangeli e Mariano Musci hanno sottoscritto un patto parasociale e approvato un nuovo statuto della target, in base ai quali Eco Trade e Marinangeli hanno acquisito il controllo congiunto su +Energia.
Qualificazione giuridica e disciplina applicabile
L’AGCM ha qualificato l’operazione come concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990, poiché ha comportato l’acquisizione del controllo congiunto di un’impresa. L’operazione è stata ritenuta soggetta alla disciplina nazionale, non ricorrendo le condizioni di cui all’art. 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004.
L’obbligo di notifica preventiva ex art. 16, comma 1, l. 287/1990 è stato ritenuto sussistente perché, al momento del perfezionamento dell’operazione, il fatturato totale realizzato a livello nazionale nell’ultimo esercizio disponibile dall’insieme delle imprese interessate superava 532 milioni di euro e il fatturato individuale nazionale di almeno due delle imprese interessate superava 32 milioni di euro, soglie applicabili ratione temporis.
L’omessa comunicazione preventiva
L’operazione non è stata comunicata preventivamente all’Autorità ed è stata portata a sua conoscenza solo successivamente, a seguito della comunicazione depositata il 12 aprile 2024. L’AGCM ha quindi accertato la violazione dell’art. 16, comma 1, l. 287/1990.
Le parti hanno sostenuto che l’omissione non derivasse da volontà elusiva, ma da un errore nel processo interno di determinazione del fatturato rilevante ai fini antitrust, fondato erroneamente sugli utili e non sui ricavi, nonché sulla considerazione del solo acquirente diretto. Hanno inoltre sottolineato la pubblicazione di comunicati stampa sull’operazione e la notifica spontanea una volta emerso l’errore.
Valutazione dell’Autorità e criteri di quantificazione della sanzione
L’Autorità ha ritenuto che la mancata notifica fosse imputabile sia a Ecosuntek, per il tramite di Eco Trade, sia a Sergio Marinangeli, in quanto acquirenti del controllo congiunto e quindi soggetti gravati dall’obbligo di comunicazione. Ha escluso un dolo diretto a eludere il controllo, ma ha ravvisato una condotta colposa, caratterizzata da errori e inesattezze nel calcolo del fatturato e da un ritardo di circa tre mesi nella comunicazione.
Nella quantificazione della sanzione, l’AGCM ha considerato:
- l’assenza di dolo;
- la durata limitata della violazione;
- la notifica spontanea, seppur tardiva;
- la collaborazione prestata dalle parti;
- l’assenza di effetti pregiudizievoli sul mercato, già rilevata nel provvedimento del 30 aprile 2024 con cui non era stata avviata l’istruttoria ex art. 16, comma 4, l. 287/1990;
- le condizioni economiche delle parti.
Esito del procedimento
L’Autorità ha concluso che la condotta integra una violazione dell’art. 16, comma 1, l. 287/1990 e, ai sensi dell’art. 19, comma 2, della medesima legge, ha irrogato le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
- Ecosuntek S.p.A.: 15.000 euro;
- Sergio Marinangeli: 1.500 euro.
Il provvedimento precisa le modalità di pagamento entro 90 giorni dalla notificazione, gli effetti del ritardo e la possibilità di ricorso al TAR Lazio o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Punti principali
Parti e attività economiche
Ecosuntek S.p.A. è la holding operativa del Gruppo Ecosuntek, attivo nella produzione e approvvigionamento all’ingrosso di energia elettrica da fonti rinnovabili, nella vendita al dettaglio di energia elettrica e gas naturale e in altre attività connesse. Eco Trade S.r.l., controllata da Ecosuntek, opera anch’essa nella vendita al dettaglio e all’ingrosso di energia elettrica e gas naturale. Sergio Marinangeli è persona fisica titolare del 46,775% di +Energia S.p.A. +Energia è attiva nella vendita al dettaglio di energia elettrica a clienti domestici e non domestici in bassa e media tensione.
Operazione e assetto di controllo
L’operazione ha riguardato l’acquisizione del controllo congiunto di +Energia da parte del Gruppo Ecosuntek, per il tramite di Eco Trade, e di Sergio Marinangeli. A seguito del perfezionamento dell’8 gennaio 2024, il capitale di +Energia risulta detenuto da Eco Trade (46,775%), Sergio Marinangeli (46,775%) e Mariano Musci (6,45%). Un patto parasociale e un nuovo statuto hanno attribuito il controllo congiunto a Eco Trade e Marinangeli.
Qualificazione giuridica e soglie
L’AGCM ha qualificato l’operazione come concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera b), l. 287/1990, poiché ha determinato l’acquisizione del controllo congiunto di un’impresa. L’operazione rientrava nell’ambito della disciplina italiana e non in quello del Regolamento (CE) n. 139/2004, non ricorrendo le condizioni di cui all’art. 1. Era soggetta a notifica preventiva ex art. 16, comma 1, l. 287/1990, poiché il fatturato nazionale complessivo 2022 delle imprese interessate superava 532 milioni di euro e almeno due imprese interessate superavano individualmente 32 milioni di euro.
Omessa comunicazione preventiva
L’operazione non è stata notificata prima del perfezionamento ed è stata portata a conoscenza dell’Autorità solo successivamente, tramite comunicazione del 12 aprile 2024. L’AGCM ha quindi accertato la violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva previsto dall’art. 16, comma 1, l. 287/1990.
Valutazione sanzionatoria e esito
L’Autorità ha ritenuto responsabili dell’omissione Ecosuntek, per il tramite di Eco Trade, e Sergio Marinangeli, entrambi acquirenti del controllo congiunto. Pur escludendo un dolo finalizzato a eludere il controllo, ha ravvisato colpa per errori nel calcolo del fatturato rilevante e per il ritardo di circa tre mesi nella notifica. Considerati la spontaneità della comunicazione, la collaborazione procedimentale e l’assenza di effetti concorrenziali negativi, ha irrogato sanzioni amministrative pari a 15.000 euro a Ecosuntek e 1.500 euro a Sergio Marinangeli.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da AGCM, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di AGCM
- Concentrazione · 30 lug 2024Provvedimento AGCM C12656 n. 31306 del 30/07/2024
- Concentrazione · 30 lug 2024Provvedimento AGCM C12657 n. 31307 del 30/07/2024
- Concentrazione · 30 lug 2024Provvedimento AGCM C12654 n. 31305 del 30/07/2024
- Concentrazione · 23 lug 2024Provvedimento AGCM C12653 n. 31299 del 23/07/2024
- Concentrazione · 23 lug 2024Provvedimento AGCM C12644 n. 31298 del 23/07/2024
- Concentrazione · 23 lug 2024Provvedimento AGCM C12615 n. 31297 del 23/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in AGCM →