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Ordinanza

Ordinanza n. 9120/2026 - Roma, Sezione 3B

Liquidazione del compenso del Commissario ad acta nominato per l’esecuzione della sentenza del Tar Lazio n. 07648/2022 REG.PROV.COLL. N. 08770/2021 REG.RIC, pubblicata il 10.6.2022

Giustizia amministrativa202308330

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: richiesta di liquidazione del compenso del Commissario ad acta nominato per l'esecuzione di una sentenza del TAR Lazio

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Nel giudizio relativo all'esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 7648/2022, il Commissario ad acta nominato con ordinanza n. 1514/2026 ha rappresentato l'avvenuta esecuzione della sentenza e ha chiesto la liquidazione del compenso per l'attività svolta. Il Tribunale, rilevato che la controversia ha valore indeterminato, ha ritenuto necessario acquisire una relazione dettagliata sulle attività compiute e sul tempo impiegato per ciascuna di esse, oltre a ogni ulteriore elemento utile alla quantificazione del compenso.

La decisione

Il TAR ha disposto un incombente istruttorio, formulato come richiesta di chiarimenti al Commissario ad acta. Quest'ultimo dovrà depositare una relazione dettagliata sulle attività svolte, indicando il tempo impiegato per ciascuna attività, espresso in vacazioni, e gli eventuali ulteriori elementi rilevanti ai fini della liquidazione. La decisione sulla richiesta di liquidazione del compenso è stata rinviata all'esito dei chiarimenti. Il Tribunale ha qualificato il Commissario ad acta come ausiliario del magistrato e ha individuato, in via preliminare, i criteri normativi applicabili: art. 57 e art. 50 d.P.R. 115/2002, con rinvio alle tabelle del d.m. 30 maggio 2002.

Norme richiamate

  • art. 57 d.P.R. 115/2002

    Il Commissario ad acta è equiparato agli ausiliari del magistrato ai fini della determinazione del compenso.

  • art. 50 d.P.R. 115/2002

    Il compenso degli ausiliari del magistrato è determinato secondo gli onorari fissi, variabili e a tempo previsti dalla disciplina applicabile e dalle relative tabelle.

  • d.m. 30 maggio 2002

    Le tabelle ministeriali costituiscono il riferimento per la quantificazione dei compensi spettanti agli ausiliari del magistrato; nel caso di controversia di valore indeterminato occorrono dati dettagliati sull'attività e sul tempo impiegato.

Massime di principio

  • Ai fini della liquidazione del compenso, il Commissario ad acta è equiparato a un ausiliario del magistrato ai sensi dell'art. 57 d.P.R. 115/2002.
  • La liquidazione del compenso del Commissario ad acta deve essere effettuata secondo i criteri dell'art. 50 d.P.R. 115/2002 e delle tabelle ministeriali richiamate dalla disposizione.
  • Quando la controversia ha valore indeterminato, la liquidazione del compenso richiede una relazione dettagliata del Commissario ad acta sulle attività svolte e sul tempo impiegato per ciascuna di esse, espresso in vacazioni, nonché sugli ulteriori elementi utili alla quantificazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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