Sentenza del 04/07/2023 n. 18905 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso per cassazione dell'Agenzia impugnava la decisione della CTR che aveva accolto l'appello della societa' avverso la sentenza della CTP che aveva respinto il ricorso contro l'atto di recupero di somme per l'anno 2007 derivante da credito IVA indebitamente compensato e dalla contestuale irrogazione di sanzioni. L'Agenzia deduceva che la CTR aveva erroneamente applicato la nuova disciplina del ravvedimento operoso (introdotta dalla legge di stabilita' 2015) con efficacia retroattiva e che il successivo pagamento integrale della sanzione, effettuato dalla contribuente dopo la notifica dell'atto di recupero e prima del ricorso, costituiva una ricognizione di debito/ acquiescenza che rendeva definitivo l'atto ed estinto l'obbligazione tributaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha confermato che la societa' aveva effettuato, il 30.07.2009, il pagamento dell'imposta indebitamente compensata e delle sanzioni in misura ridotta avvalendosi del ravvedimento operoso, pagamento anteriore alla notifica dell'atto di recupero (04.08.2009). Ha ritenuto applicabile la modifica introdotta dall'art. 1, comma 637, della L. n. 190/2014 (legge di stabilita' 2015) con efficacia retroattiva, per cui l'Agenzia avrebbe dovuto computare i versamenti effettuati e restituire la differenza. Ha escluso che il successivo pagamento integrale della sanzione (18.09.2009), fatto per sbloccare un rimborso, costituisca rinuncia o acquiescenza valida a precludere la contestazione dell'an debeatur. Condanna l'Agenzia al pagamento delle spese di giudizio in favore della societa' (Euro 5.600,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge). Sentenza depositata il 4 luglio 2023.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 472 del 1997
artt. 3, 13 e 17, comma 2
L'art. 13 disciplina il ravvedimento operoso; la CTR e la Cassazione hanno ritenuto applicabile la versione modificata dalla legge di stabilita' 2015 con efficacia retroattiva per consentire il ravvedimento anche dopo l'inizio del controllo. Gli artt. 3 e 17 sono richiamati dall'Agenzia ma non hanno impedito l'applicazione retroattiva laddove il versamento ravveduto era anteriore alla notifica.
L. n. 190 del 2014 (legge di stabilita' 2015)
Ha modificato l'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 estendendo la possibilita' di ravvedimento operoso anche nei casi in cui l'accertamento era gia' iniziato; la Corte ha ritenuto applicabile la modifica con efficacia retroattiva nel caso concreto.
D.Lgs. n. 218 del 1997
L'art. 15 prevede discipline agevolative la cui applicabilita' e' esclusa nella specie, perche' richiede la rinuncia ad impugnare l'atto impositivo nel suo complesso e non si applica all'atto di recupero come prospettato dall'Agenzia.
Massime di principio
- Il pagamento effettuato tramite ravvedimento operoso prima della notifica di un atto di recupero conserva la sua efficacia e, se la norma che regola il ravvedimento viene estesa retroattivamente, il contribuente puo' fare valere tale vantaggio e ottenere la restituzione della differenza.
- Un successivo pagamento integrale della sanzione dopo la notifica dell'atto, effettuato per ottenere o sbloccare un rimborso, non costituisce automaticamente una rinuncia all'impugnazione o un'acquiescenza valida a precludere la contestazione dell'an debeatur; la rinuncia deve essere chiara, inequivoca e volontaria.
- Perche' sussista acquiescenza o rinuncia alla contestazione tributaria non basta un pagamento o altro atto procedimentale: occorrono requisiti oggettivi e una manifestazione espressa o un comportamento inequivoco che dimostri la volonta' di rinunciare al diritto di impugnare.
- In situazioni simili il contribuente deve documentare lo scopo e le circostanze del pagamento (ad es. che il pagamento integrale e' stato effettuato per sbloccare un rimborso) e conserva facolta' di impugnare l'atto nei termini di legge salvo che non vi sia prova di rinuncia espressa.
- L'amministrazione finanziaria, se il contribuente ha versato con ravvedimento prima della notifica, deve computare gli importi versati e, se del caso, restituire le differenze risultanti.
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