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Sentenza

Sentenza n. 9918/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento, - del Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, in G.U. del 15 settembre 2022, serie generale n. 216, avente ad oggetto la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, in G.U. del 26 ottobre 2022, serie generale n. 251, recante la “adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti.

Giustizia amministrativa202304593

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022 sulla certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, decreto del 6 ottobre 2022 recante le relative linee guida e atti connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ricorrente aveva impugnato, chiedendone l'annullamento, i decreti ministeriali relativi alla certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché le linee guida propedeutiche all'adozione dei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano e ogni atto presupposto, conseguente o connesso. Le amministrazioni resistenti si sono costituite. Nel corso del giudizio, all'udienza di smaltimento del 22 maggio 2026, la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del ricorso e ha chiesto la compensazione delle spese, senza opposizione delle amministrazioni.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso manifestamente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo risolutiva la dichiarazione resa dalla parte ricorrente. La decisione è stata pronunciata in forma semplificata ai sensi dell'art. 74 c.p.a. Non è stata esaminata la legittimità dei decreti ministeriali impugnati né alcuno dei motivi di merito. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, conformemente alla richiesta della ricorrente e all'assenza di opposizione delle amministrazioni.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio mediante declaratoria di improcedibilità, in presenza della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

  • art. 74 c.p.a.

    nel caso in cui ravvisi […] la manifesta improcedibilità [...] del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme

    La manifesta improcedibilità può essere definita con sentenza in forma semplificata e con motivazione sintetica.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nell'ambito della disciplina processuale applicata alla definizione del giudizio.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, quando non sia contestata dalle amministrazioni resistenti, determina la sopravvenuta carenza di interesse e comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso senza esame dei motivi di merito.
  • La manifesta improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse può essere definita con sentenza in forma semplificata, mediante motivazione sintetica riferita alla circostanza processuale risolutiva.
  • In caso di sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal ricorrente e non contestata dalle parti resistenti, le spese di lite possono essere compensate secondo la richiesta delle parti.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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