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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21072/2023 del 17/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per violazione dell'art. 525, comma 2, c.p.p.: si deduceva che, dopo il mutamento della composizione del collegio in primo grado, la difesa avrebbe dato consenso all'utilizzabilità di tutti gli atti "fatta eccezione per l'esame dell'imputato", e che nondimeno la Corte di appello avrebbe utilizzato le dichiarazioni rese dall'imputato in precedenza per fondare la condanna (ricostituzione della posizione da riciclaggio a ricettazione).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte di Cassazione ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (in particolare la sentenza "Bajrami" Sez. U, n. 41736/2019, nonché precedenti Sez. U Iannasso e Cremonese) secondo cui, in caso di rinnovazione dell'istruttoria per mutamento della persona del giudice, i verbali delle prove raccolte anteriormente fanno parte del fascicolo per il dibattimento e il nuovo giudice può disporre la lettura di tali dichiarazioni anche d'ufficio se le parti non richiedono la ripetizione dell'escussione ai sensi dell'art. 511, comma 2, c.p.p. Nel caso concreto nessuna parte chiese la rinnovazione dell'esame dell'imputato; pertanto l'utilizzo delle dichiarazioni rese in precedenza era legittimo. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila a titolo di contribuzione alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 525, comma 2, c.p.p.

    La norma sanziona talune violazioni procedurali con nullità assolute; la Corte ha precisato che la presunta violazione dedotta è infondata alla luce della giurisprudenza consolidata sulle prove acquisite in diverso collegio

  • art. 511, comma 2, c.p.p.

    Disciplina la ripetizione delle prove; se le parti non chiedono la ripetizione dell'escussione dopo il mutamento del giudice, il nuovo giudice può disporre la lettura dei verbali acquisiti in precedenza

  • art. 468 c.p.p.

    Individua le parti legittimate a chiedere l'ammissione di mezzi di prova; richiamato dalla giurisprudenza in relazione alla possibilità di richiesta di ripetizione

  • art. 179 c.p.p.

    Richiamato come norma che, insieme all'art. 525, comma 2, riguarda nullità e garanzie processuali; la Corte ha osservato che il consenso della difesa è privo di rilievo in alcune ipotesi previste da tali norme

  • art. 603, comma 3-bis, c.p.p.

    Norma sulla valutazione delle prove dichiarative e sulla diversa valutazione tra gradi di giudizio; la Corte ha ritenuto che non fosse applicabile nel caso in esame perché non vi è stata una valutazione difforme di prove dichiarative tra i giudici di merito

  • Sezioni Unite, sentenza "Bajrami" (Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019)

    Chiarisce che i verbali delle prove assunte nella fase dibattimentale precedente fanno parte del fascicolo per il dibattimento e possono essere letti e utilizzati anche dopo la rinnovazione dell'istruttoria; precisa i casi in cui il consenso delle parti alla lettura è irrilevante

  • Sezioni Unite, Iannasso (Sez. U, n. 2 del 15/01/1999)

    Principio affermato sulla legittimità di utilizzare verbali di prove assunte da collegio diversamente composto nel fascicolo per il dibattimento

  • Sezioni Unite, Cremonese (Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002)

    Richiamata adesivamente quale ulteriore conferma del principio di utilizzabilità dei verbali già acquisiti

  • Corte Costituzionale, sentenze nn. 17/1994, 99/1996, 67/2007

    Richiamate per confermare la compatibilità costituzionale dell'utilizzo delle prove acquisite dinanzi a giudici in diversa composizione in specifiche condizioni

Massime di principio

  • Se, dopo il mutamento del collegio, nessuna parte richiede espressamente la ripetizione dell'escussione di un teste o dell'imputato, il nuovo giudice può legittimamente disporre la lettura dei verbali già raccolti e utilizzarli ai fini decisionali.
  • Il consenso della difesa all'utilizzabilità degli atti non è determinante quando la ripetizione non è stata richiesta dalle parti o non è più possibile; in tali ipotesi la lettura è ammissibile anche d'ufficio.
  • Per impugnare l'utilizzo di dichiarazioni rese in una fase dibattimentale anteriore è necessario dimostrare una specifica violazione delle garanzie procedurali o che la ripetizione richiesta sia stata impedita illegittimamente; una deduzione generica di mancato consenso è spesso inefficace.
  • Se si intende preservare la possibilità di esaminare nuovamente un dichiarante dopo il mutamento del giudice, è importante richiedere formalmente la rinnovazione dell'escussione nel nuovo dibattimento e opporsi tempestivamente alla sola lettura dei verbali.
  • La diversa valutazione della prova dichiarativa fra i giudici di merito può essere censurata solo se si concreta in una violazione delle regole di valutazione delle prove (art. 603 c.p.p. e correlati); l'uso isolato di una dichiarazione già acquisita non implica automaticamente tale violazione.

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